Sentenza n. 629 – 9.5.2022 – Sez. II – Pres. Tricarico Est. Ieva  

Legittimità del provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi ove riscontrato un comportamento pregiudizievole il requisito della c.d. “buona condotta” e conseguente irrilevanza del provvedimento di archiviazione del reato

Il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia costituisce una deroga al generale divieto di portare le armi, per cui può essere negata a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta ed a chi sia ritenuto capace di abusarne. Considerata la finalità preventiva dei provvedimenti concernenti le armi, per revocare o ricusare una licenza, dunque, non occorre un oggettivo e accertato abuso, bastando una erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto, con conseguente irrilevanza del provvedimento di archiviazione del reato per cui il ricorrente era stato deferito all’Autorità Giudiziaria. 

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