Sentenza n. 628 – 9.5.2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

1. I limiti della potestà regolamentare dei Comuni in tema di disciplina sull’accesso alle prestazioni sociali agevolate
2. Accesso alle prestazioni agevolate: i Comuni non possono sostituire il criterio dell’ISEE
3. Natura e finalità dell’indennità di accompagnamento: è un sussidio e non una componente del reddito
1. Gli enti locali nell’adozione del regolamento comunale che disciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate possono ampliare o modulare la normativa nazionale e regionale in tema di livelli essenziali delle prestazioni (cd LEP), ma non possono restringerla o derogarvi in peius.
2. In materia di accesso alle prestazioni agevolate i Comuni non possono introdurre criteri sostitutivi dell’ISEE che costituisce lo strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire sia le condizioni sia la proporzione di accesso alle prestazioni in questione.
3. La c.d. indennità di accompagnamento consiste in un sussidio, ossia in una prestazione economica assistenziale, erogata a domanda, a favore dei soggetti invalidi al 100% per i quali è stata accertata l’incapacità di deambulare senza l’ausilio di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Essa non costituisce reddito, nè concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l’attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo Stato. Viene dunque erogata a c.d. “solo titolo della minorazione”, in funzione assistenziale, indipendentemente dal requisito reddituale personale o familiare dell’avente diritto. 

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