Sentenza n. 397–28.2.2023 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta

Giurisdizione – Concessione – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Giurisdizione – Concessione – Fase esecutiva e patologica del rapporto concessorio

Abuso del diritto – Consistenza e contenuto

Abuso del diritto – Elementi sintomatici e costitutivi

Contratti p.A. – Principio della buona fede – Efficacia in ogni fase

Una controversia di risoluzione di un rapporto concessorio appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 104/2010: il riparto di giurisdizione, così come delineato dalla suddetta norma, esprime la concezione, tuttora valida, secondo cui la concessione è un istituto in cui è immanente l’interesse dell’amministrazione ad un corretto utilizzo e gestione del bene affidato in uso speciale al privato concessionario e che, di conseguenza, alla posizione di supremazia così mantenuta dall’amministrazione fa riscontro la soggezione del privato concessionario, al quale è riconosciuto l’interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla prima.

In applicazione del medesimo orientamento e per quanto qui di interesse, non è ravvisabile la giurisdizione del Giudice Ordinario laddove vengano in contestazione la fase esecutiva e quella patologica del contratto di concessione: infatti, quando l’amministrazione intenda porre termine al rapporto concessorio, nondimeno, anche laddove la stessa consideri opportuno proseguirlo, a fronte di inadempimenti del concessionario non ritenuti gravi, sono in ciò comunque ravvisabili i tipici caratteri della discrezionalità amministrativa orientata al pubblico interesse, radicando la giurisdizione del giudice della funzione pubblica.

L’abuso del diritto si rinviene nell’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.

Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto possono sono i seguenti: la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere non solo all’esecuzione del contratto, ma anche alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase.

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