Sentenza n. 333–20.2.2023 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

1. Contratti p.A. – Commissione giudicatrice – Divieto ex art. 77, comma 4, Codice dei contratti pubblici – Effetti

2. Contratti p.A. – Commissione giudicatrice – Divieto ex art. 77, 4, Codice dei contratti pubblici – Fattispecie di dirigente che ha approvato gli atti di gara e presieduto la commissione

3. Contratti p.A. – Commissione giudicatrice – Illegittimità e revoca della gara

4. Contratti p.A. – Gara – Proposta di aggiudicazione, approvazione ed aggiudicazione

1. Le disposizioni di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 in tema di commissioni giudicatrici sono espressione del principio di imparzialità cui l’attività dell’Amministrazione deve ispirarsi nell’osservanza dell’art. 97 della Costituzione: l’imparzialità opera non solo nel senso di richiedere che la pubblica amministrazione presti ossequio al dovere di non discriminazione del soggetto nei cui confronti essa svolge la sua attività di cura del pubblico interesse, ma anche nella direzione di una imparzialità di carattere soggettivo, in quanto riferita alla persona fisica che effettivamente agisce.

2. Nella declinazione descritta da ultimo, e con specifico riferimento alla materia dei pubblici appalti, l’imparzialità è diretta ad impedire che il giudice di gara, nello svolgimento della sua attività di valutazione delle offerte tecniche, possa subire il condizionamento derivante dall’aver in precedenza sottoscritto atti di regolamentazione della procedura ad evidenza pubblica, venendosi a trovare in una situazione di conflitto di interessi e, al tempo stesso, risultando portatore di incompatibilità all’esercizio della doppia funzione: in una condizione siffatta il componente della commissione giudicatrice, di essa autonominatosi presidente, cumula sulla sua persona funzioni di carattere preparatorio, e funzioni valutative o di giudizio in violazione del principio di separazione tra fase istruttoria e fase decisoria del procedimento, da affidare necessariamente a soggetti diversi dell’amministrazione, così come può desumersi dall’art. 77, comma 4 del d.lgs. 50/2016.

3. Anche la mera approvazione degli atti di gara predisposti dal rup determina in capo al  dirigente che compie l’atto approvativo, se non la piena assunzione di paternità in ordine agli stessi atti, un controllo preventivo di merito dell’operato posto in essere dal responsabile del procedimento con esiti di condivisione di quanto predisposto dal medesimo, indipendentemente dalla eventuale interferenza sull’attività di predisposizione degli atti stessi: in altri termini, anche con l’approvazione degli atti di gara predisposti dal rup, il dirigente della stazione appaltante preposto al compito fa propri gli atti stessi, il che significa condividerne gli effetti giuridici ai fini della gara, incorrendo nel divieto di cui all’art. 77, comma 4 del d.lgs. 50/2016 che non richiede, infatti, un’indagine penetrante in ordine al concreto verificarsi di un conflitto di interessi, ma pretende a tutto campo l’imparzialità dei membri della commissione giudicatrice, i quali non devono aver svolto precedenti funzioni nell’ambito della stessa procedura di gara

4. Dal combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 emerge che, nell’attuale sistema del codice degli appalti la fase dell’aggiudicazione consta della formulazione di una proposta di aggiudicazione, della sua approvazione, e della aggiudicazione vera e propria: nella sequela disegnata dal legislatore, una volta intervenuta l’approvazione della proposta di aggiudicazione, per decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, deve essere comunque adottato il provvedimento espresso di aggiudicazione (vera e propria).

 

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