Sentenza n. 319–16.2.2023 – Sez. III – Pres. Dibello, Est. Cocomile

1. Edilizia ed urbanistica – Potere sanzionatorio – Esercizio doveroso – Assenza di avviso di avvio del procedimento – Legittimità

2. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Legittimazione – Situazione di comproprietà o di consistenza di più diritti – Obbligo di verifica della pubblica Amministrazione

3. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Legittimazione – Situazione di comproprietà o di consistenza di più diritti – Manifestazione di dissenso

1. L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto

2. Il singolo comproprietario non è di per sé legittimato a presentare un’istanza di rilascio del titolo edilizio, anche in sanatoria: l’art. 11 d.p.r. n. 380/2001 consente alla pubblica Amministrazione di tenere in considerazione l’acquisizione dell’assenso dei comproprietari attraverso la previsione che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”; tuttavia, la regola appena esposta deve essere ulteriormente precisata nel senso che il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che abbia la totale disponibilità del bene, pertanto l’intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso. Non può invece riconoscersi legittimazione, al contrario, al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, e ciò per l’evidente ragione che diversamente considerando il contegno tenuto da quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento.

3. La P.A. ha il dovere di verificare la disponibilità dell’area e del bene: in caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, di conseguenza, la domanda di rilascio di titolo edilizio – sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già realizzati – dovrà necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso di manifestazione del consenso  in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari e salvo nel caso in cui uno o più comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso rispetto al rilascio del titolo edificatorio.

 

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