Regolamento specializzazioni NEWS
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Con il Decreto del Ministero della Giustizia del primo ottobre 2020, n. 163 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante “Disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), in vigore dal 27 dicembre 2020.
Il D.M. n. 163/2020 si pone in applicazione combinato disposto di cui all’art. 9 e 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e ha emendato il precedente Decreto ministeriale n. 144/205 in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5575/2017 con cui il precedente regolamento era stato parzialmente annullato, determinando in tal modo, la piena equiparazione della specializzazione nei tre ambiti del diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.
Con l’entrata in vigore del regolamento n. 163/2020 potrebbe ritenersi conclusa la gestazione, nell’ordinamento, della figura dell’avvocato specialista, salva la sua concreta applicazione dael Consiglio nazionale forense e dei rispettivi COA territoriali , prevista dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2021.

Il sistema è stato disciplinato in modo da permettere all’avvocato di conseguire il titolo di specialista in non più di due dei settori che sono espressamente indicati all’articolo 3:

  1. 1. diritto civile;
  2. 2. diritto penale;
  3. 3. diritto amministrativo;
  4. 4. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  5. 5. diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
  6. 6. diritto internazionale;
  7. 7. diritto dell’Unione europea;
  8. 8. diritto dei trasporti e della navigazione;
  9. 9. diritto della concorrenza;
  10. 10. diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
  11. 11. diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
  12. 12. tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
  13. 13. diritto dello sport.

Per gli del diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (lett. a), b) e c)) il titolo si consegue in due modi, o mediante la frequenza con profitto dei percorsi formativi, o all’esito dell’accertamento della comprovata esperienza in almeno uno degli indirizzi di specializzazione relativi a ciascuno dei tre settori, indirizzi rispettivamente indicati ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3.

Per il settore del diritto amministrativo gli indirizzi sono:

  1. 1. diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
  2. 2. diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali;
  3. 3. diritto dell’ambiente e dell’energia;
  4. 4. diritto sanitario;
  5. 5. diritto dell’istruzione;
  6. 6. diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
  7. 7. diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
  8. 8. contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

È facoltà dell’avvocato chiedere che nel titolo di specialista sia specificato il proprio indirizzo (fino a un massimo di tre) (articolo 5 comma 1).

Assume rilievo l’indicazione da parte del professionista dell’indirizzo prescelto, ai fini del conseguimento della specializzazione, in quanto deve esserci rispondenza tra l’effettiva esperienza professionale maturata in un certo ambito e l’indirizzo (da uno a tre) di specializzazione stabilito dalla legge.

Per la realizzazione dei percorsi formativi (articolo 7), la nuova disciplina prevista con il Decreto demanda l’organizzazione a convenzioni ad hoc stipulate dal CNF o dai singoli COA con le Università – Dipartimenti di Giurisprudenza con assegnazione dei poteri di gestione e coordinamento ad organismi misti costituiti nel rispetto delle diverse rappresentanze.

Quanto, alla comprovata esperienza (articolo 8), il conseguimento del titolo di specialista si ottiene dimostrando, oltre ad un’anzianità di almeno otto anni di iscrizione all’albo, di aver esercitato negli ultimi cinque in maniera assidua, prevalente e continuativa attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, che provi l’effettiva trattazione nel quinquennio di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno. In deroga a tale requisito quantitativo, è previsto che “nell’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all’articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l’indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minino di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione”.

Il D.M. è stato impugnato dinanzi al Tar del Lazio con ricorsi presentati dai COA Roma, Palermo, Napoli e si è in attesa della definizione del merito dei rispettivi giudizi.

La concreta attuazione del regolamento avverrà con l’istituzione degli elenchi degli avvocati specialisti previsti dall’art. 5 del Regolamento citato.

Il testo del D.M.1° Ottobre 2020 n. 163 (download)
Il testo della L. 31 Dicembre 2020 n. 247 (download)

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