Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Guardia di Finanza – Inidoneità  permanente al servizio militare – Espletamento CTU – Assenza disturbi psichici – Illegittimità  proscioglimento della ferma  

àˆ fondato il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione della difesa abbia disposto il proscioglimento della ferma, allorchè sia accertata l’insussistenza nel ricorrente dei  gravi disturbi psichici che, soli, avrebbero potuto giustificare la decisiva dichiarazione di inidoneità  permanente al servizio militare in Guardia di Finanza.

N. 01680/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
N. P., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Camerota, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 14; 

contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
-del provvedimento di inidoneità  permanente al servizio militare nella Guardia di Finanza, deliberato dalla C.M.O. di seconda istanza di Bari con verbale n. 85, del 21.12.2011, notificato il 5.1.2012 all’esito del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di inidoneità  deliberato in prima istanza;
-di ogni altro atto presupposto e conseguente al provvedimento impugnato, conosciuto e non, comunque connesso, ivi espressamente compreso il menzionato verbale della C.M.O. di Bari n.2011968 del 20.7.2011;
e con motivi aggiunti:
-della determinazione di proscioglimento dalla ferma, contratta in favore della Guardia di Finanza, deliberata dall’Ispettorato per gli studi di istruzione con nota prot. n. 0056180/12 del 20.3.2012;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Florio, per delega dell’avv. Daniele Camerota; Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il sig. P. ha impugnato il giudizio di inidoneità  permanente espresso nei suoi confronti in modo definitivo dall’Amministrazione della difesa, a seguito di una serie di accertamenti medici, anche tossicologici, espletati all’esito del corso di formazione svoltosi presso la scuola allievi finanzieri di Bari.
Il suddetto aveva, invero, brillantemente superato le prove selettive per l’arruolamento di 952 allievi finanzieri, indette con bando pubblicato sulla G.U., 4^ serie speciale n.48 del 18.6.2010, collocandosi nelle prime posizioni utili.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e quello dell’Economia e delle Finanze, con atto depositato il 26 marzo 2012, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza di questa Sezione n.577/2012 è stata accordata tutela cautelare interinale rilevata “..l’evidente contraddittorietà  dell’operato dell’Amministrazione rispetto alle risultanze dei molteplici precedenti accertamenti tecnici..”.
In sede di merito si è pertanto ritenuto di espletare consulenza tecnica d’ufficio, incaricando la dott.ssa Silvana Bitetto, psichiatra e psicoterapeuta, di verificare -con ogni tipo di indagine consentita- lo stato psichico del ricorrente.
All’udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
All’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, visibilmente condotta con molta accuratezza e professionalità , utilizzando più metodologie di accertamento ed incrociandone i risultati, non è emerso alcun disturbo psichico in atto a carico del sig. Perfetto. E le conclusioni attinte sono state confermate in sede di controdeduzioni alle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte nominato dalle Amministrazioni intimate, ten. Col. Pierluigi Palese (cfr. atto di nomina depositato il 19.3.2013), essenzialmente incentrate sulla considerazione che il consulente d’ufficio non avrebbe potuto valutare il soggetto in questione nel contesto di grande stress che ne avrebbe determinato i rilevati disturbi.
La dott.ssa Bitetto ha più precisamente chiarito che “..il signor Perfetto non è in nessun modo affetto attualmente da una patologia psichiatrica nosograficamente catalogabile secondo i manuali diagnostici..” (cfr. relazione pag.23); che, ove le contestazioni dell’Amministrazione sullo stato psichico dell’interessato fossero state fondate, ne sarebbe rimasta quanto meno “traccia” all’esito di tutti gli accertamenti svolti; e che dai disturbi psichici vanno distinte le “normali” alterazioni indotte in un “normale”soggetto da particolari condizioni di stress, cui il soggetto stesso reagisce ripristinando un diverso equilibrio.
E’ evidente che una determinazione, della gravità  di quella adottata (dichiarazione di inabilità  permanente al servizio), avrebbe dovuto essere supportata da un vero e proprio disturbo psichico, liddove la diagnosi di “immaturità ” e “fragilità  emotiva” formulata dall’Amministrazione interessata non ha trovato riscontro alcuno negli esiti degli accertamenti svolti in sede istruttoria.
Peraltro, della completezza di tali accertamenti e delle espletate indagini non può dubitarsi, posto che lo stesso consulente di parte ha espresso in merito apprezzamento, definendo “esemplare per accuratezza metodologica” il “metodo d’investigazione seguito dalla C.T.U.” (cfr. osservazioni sulla C.T.U., pag.1).
Fondata, pertanto, si rivelano sia la censura di travisamento dei fatti sia il dedotto difetto di motivazione che, in modo del tutto irragionevole e sproporzionato, hanno condotto alla disposta inidoneità  permanente al servizio e al consequenziale proscioglimento della ferma.
3.- In conclusione il gravame va accolto e, per l’effetto, annullate le determinazioni gravate. Le spese di giudizio vengono tuttavia compensate tra le parti, considerata la complessità  delle indagini e degli accertamenti risultati necessari per definire la controversia; con esclusione del costo della C.T.U. che viene posto a carico delle Amministrazioni intimate, in solido tra loro e liquidato in € 3000,00 (tremila/00). La somma deve tuttavia intendersi omnicomprensiva del compenso spettante alle professionalità  ausiliarie di cui la consulente si sia avvalsa, secondo i termini dell’autorizzazione concessa (cfr. verbale in data 20 marzo 2013).
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate. Dispone altresì la compensazione delle spese di giudizio, ponendo a carico delle Amministrazioni intimate il solo compenso in favore della C.T.U., liquidato in omnicomprensivi € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
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