Pubblico impiego – Forse armate – Procedimento disciplinare – Accertamento fatti in sede penale – Obbligo p.A. accertamento autonomo – Insussistenza  – Discrezionalità  della p.A. – Sussiste  

L’annullamento da parte della S.C. di una sentenza penale di secondo grado con rinvio ai soli fini della rideterminazione della pena non impone all’Amministrazione in sede di procedimento disciplinare l’obbligo di un accertamento autonomo dei fatti, essendo la stessa tenuta esclusivamente a una autonoma valutazione di essi.

N. 00608/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01726/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1726 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Ruggiero Crudele, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.

per l’annullamento
– del provvedimento del Comandante interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C. A. Vito Bardi, emesso in data 18.6.2010 e notificato al ricorrente il 9.7.2010, che determina la perdita del grado di appuntato scelto per rimozione, ponendolo a disposizione del centro documentale competente come soldato semplice con decorrenza immediata;
nonchè per l’accertamento
-del diritto del ricorrente a riacquisire il proprio grado, con decorrenza ex tunc e, comunque, senz’alcuna soluzione di continuità ;
e con Motivi Aggiunti depositati in data 1° febbraio 2011:
-della nota del Comando Interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza del 23.11.2010, prot. n. 0631693/10;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maria Luisa Vitulli, su delega dell’avv. Fabrizio Lofoco e avv. dello Stato Isabella Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, l’appuntato scelto Ruggiero Crudele ha impugnato il provvedimento di perdita del grado per rimozione adottato in data 18.6.2010, all’esito del procedimento disciplinare avviato in relazione a condotte allo stesso contestate in sede penale.
Molteplici i fatti ascritti all’odierno ricorrente, nella qualità  di Presidente della cooperativa edile “La Casa 2”; soltanto alcuni di essi acquisiti al procedimento disciplinare in questione.
Con ordinanza n. 204/2011, questa Sezione ha concesso la misura cautelare richiesta sulla scorta di due considerazioni: a) l’unicità  dei fatti e del materiale probatorio in relazione alle varie imputazioni, rispetto alle quali si sarebbe dovuta applicare un’unica sanzione (ossia quella prevista per il fatto più grave); b) la non definitività  delle pronunzie penali.
Ferma restando l’unicità  dei fatti, l’accertamento definitivo delle relative responsabilità  è intervenuto, anche con riferimento ai capi di imputazione dichiarati prescritti dalla Corte di cassazione. La suprema Corte ha, invero, annullato la sentenza di secondo grado con rinvio ma ai soli fini della rideterminazione della pena, proprio in considerazione dell’intervenuta prescrizione di alcuni dei reati ascritti al sig. Crudele. Ciò è incontestato ed emerge dal passaggio della decisione del giudice di legittimità  che la stessa difesa di parte ricorrente riporta nella memoria di replica, prodotta in data 18.12.2014 (cfr. pag. 3).
In altri termini, la Cassazione non ha posto in discussione l’accertamento dei fatti materiali; e da tali fatti sono stati desunti -in sede disciplinare- gli estremi della condotta contraria alle finalità  del corpo, presupposto dell’impugnata sanzione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza dell’8 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è infondato e va respinto. Si articola in tre motivi di gravame.
2.1.- I primi due motivi (il secondo privo di rubrica) sono incentrati sul difetto di istruttoria, sull’erronea presupposizione e sull’illegittimità  manifesta.
Più precisamente, per un verso, parte ricorrente invoca la pendenza del giudizio penale e l’opportunità  di attenderne l’esito (motivo uno); per altro verso, ne contesta sostanzialmente gli esiti sotto il profilo dell’accertamento dei fatti materiali, opponendo una diversa ricostruzione dei fatti stessi, contenuta nelle controdeduzioni presentate in sede disciplinare e di cui -sostiene- l’Amministrazione non avrebbe tenuto alcun conto(motivo 2) .
I rilievi non sono condivisibili.
Quanto al processo, appare evidente -alla luce della ricostruzione operata in punto di fatto- che l’unica questione pendente afferisca alla rideterminazione della pena applicabile a seguito dell’intervenuta dichiarazione di prescrizione di alcuni dei reati ascritti all’odierno ricorrente. La suprema Corte non ha posto in discussione i fatti assunti a base delle condanne comminate nei primi due gradi di giudizio; ha riformato la decisione della Corte di appello solo in considerazione -lo si ribadisce ancora una volta- dell’intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni dei fatti penalmente rilevanti.
Ciò stante, si svuota anche l’ulteriore censura; quella secondo cui mancherebbe l’accertamento delle condotte materiali. L’Amministrazione si è, invero, attenuta agli accertamenti svolti nel procedimento penale, non scalfiti dalla dichiarazione di intervenuta prescrizione che, evidentemente, opera sul diverso piano delle cause estintive del reato. Non era tenuta ad accertamenti autonomi dei fatti ma solo ad un’autonoma valutazione degli stessi.
2.2.- Nè può trovare accoglimento il terzo motivo di gravame con il quale si invoca, in termini peraltro generici, per un verso la risalenza degli accadimenti di cui si tratta, come se la lentezza della macchina giudiziaria dovesse risolversi a vantaggio del ricorrente in sede disciplinare; e, per altro verso, una sorta di impunità  dello stesso in considerazione di una sua asserita imperizia rispetto all’incarico professionale assunto (presumibilmente quello di Presidente della società  cooperativa edile “La Casa 2”). Di tutta evidenza, infatti, che l’invocata imperizia avrebbe al più dovuto suggerire di non assumere la qualità  predetta.
Il motivo è, dunque, infondato oltre che inammissibile per genericità .
2.3.- Le stesse censure sono state riproposte in via derivata nei motivi aggiunti, prodotti in data 1.2.2011, avverso atti conosciuti in un momento successivo rispetto all’atto introduttivo del presente giudizio; e, pertanto, parimenti non possono trovare condivisione.
3.- In conclusione, vanno respinti sia il ricorso introduttivo che l’atto per motivi aggiunti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione costituita, complessivamente liquidandole in € 2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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