Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse e legittimazione  – Annullamento di un atto inserito in una sequenza procedimentale –  Caducazione di presupposti – Non sussiste – Fattispecie   

 
E’ inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione proposta avverso la delibera con cui un ente decide di esercitare il diritto di  prelazione e acquistare  un bene privato sottoposto a vincolo storico-artistico, ove il ricorrente sia il precedente proprietario che non aveva gravato l’esito procedura esecutiva immobiliare  conclusasi a favore di un terzo: ciò alla stregua dei principi che disciplinano il  collegamento tra atti giuridici secondo cui  l’annullamento di un atto inserito in una sequenza procedimentale o negoziale travolge gli atti successivi, mentre quelli precedenti (nella specie la vendita del bene aggiudicato a seguito di vendita esecutiva) conservano validità .
 

N. 00509/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01827/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2012, proposto da: 
Fabris S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Buompastore, con domicilio eletto presso Antonella Buompastore in Bari, l.go Giordano Bruno n.. 65; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Tanzarella, Vittorio Triggiani, Maria Rosaria Avagliano, con domicilio eletto presso Francesco Tanzarella in Bari, via Q.Sella, n.130; Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg, Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, sono domiciliati ex lege;

nei confronti di
Societa’ Goon S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gagliardi La Gala, Maria Teresa Tamborra, con domicilio eletto presso Maria Teresa Tamborra in Bari, via Papa Giovanni I n.10/D;

per l’annullamento
– della deliberazione di Giunta Regionale n 1785 del 07 09 2012 con la quale e stato deliberato di formulare proposta di prelazione culturale ai sensi degli artt 60, co 1°,61,co 2° e 62,co 1° e 4° dei d. lgs n 42/2004 e s.m.i., in relazione al trasferimento di una porzione del complesso immobiliare denominato “kursaal santalucia” e “sala giuseppina”, ubicato nel comune di bari al Largo Adua n.5/9 e via Cognetti n. 56 oggetto della procedura esecutiva n.247/02 del Tribunale di Bari;
– della deliberazione della Giunta Regionale n.1815 dei 19.09.2012 di approvazione dell’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisizione del predetto complesso immobiliare notificate con comunicazione ex art.62, co.3°, d.lgs.n.42/2004 il 28.09.2012;
– della nota del ministero per i beni e le attività  culturali direzione regionale puglia del 12.09.12 prot.8900
– della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Bari del 13.09.12
– della determinazione con cui il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia del 10.09.12 n.14565 ha ritenuto di dare seguito al procedimento di esercizio della prelazione
nonchè di ogni altro atto, anche di natura endo-procedimentale, conseguente e/o presupposto e comunque connesso all’atto impugnato, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Goon S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Antonella Buonpastore, Francesco Tanzarella, Franco Gagliardi La Gala e Maria Teresa Tamborra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il “Kursaal Santalucia”, compendio immobiliare barese, di proprietà  privata ma sottoposto a vincolo storico- artistico, comprendente il teatro omonimo, straordinario esempio di liberty architettonico, è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare.
La odierna ricorrente ne era la proprietaria esecutata.
Aggiudicato a seguito di vendita nell’ambito della suddetta procedura esecutiva (recante RG.E.I. n.247/2002) alla società  Goon S.r.l., la Regione Puglia ha esercitato la prelazione contemplata dalla normativa di cui agli artt. 60 e ss. d.lgs. n.42/2004 ed il bene è stato trasferito in suo favore.
Contro le delibere regionali in epigrafe indicate (nn. 1785 e 1815 del 2012) che hanno rispettivamente proposto e disposto la prelazione, nonchè i relativi atti istruttori, insorge la società  originaria proprietaria, denunciando varie censure.
La Regione si è difesa, sollevando eccezioni preliminari varie e contestando nel merito le censure formulate.
Anche la società  Goon S.r.l., aggiudicataria della vendita, ha contestato, in via preliminare, il difetto di interesse della odierna ricorrente.
All’udienza del 2.4.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
E’ fondata l’eccezione di difetto di interesse della società  odierna ricorrente.
In estrema sintesi, le parti resistenti allegano che a seguito della conclusione della procedura esecutiva in danno dell’odierna ricorrente, conclusasi con l’aggiudicazione della vendita in favore della Goon S.r.l. (con decreto di trasferimento n. 871/2012 sospensivamente condizionato all’esercizio della prelazione artistica), la originaria proprietaria è stata definitivamente espropriata del bene; l’eventuale annullamento delle delibere di esercizio della prelazione non ricondurrebbe, in capo ad essa, alcuna utilità , in quanto – al più – la proprietà  tornerebbe in capo all’aggiudicataria, senza possibilità  alcuna di restituzione alla Fabris S.a.s.
L’eccezione è fondata.
L’assunto da cui muove, infatti, la ricorrente nelle proprie difese in replica all’eccezione formulata è che l’esercitata prelazione artistica avrebbe definitivamente travolto l’aggiudicazione provvisoria, nei cui confronti sarebbe da escludere ogni reviviscenza, pur in seguito di suo (della prelazione) annullamento giurisdizionale.
Tale assunto tuttavia, risulta del tutto indimostrato (la difesa di parte ricorrente, infatti, si limita ad asserirlo senza fornire alcuna indicazione in ordine alle norme ovvero ai principi generali da cui lo desume) e si scontra con i principi che presiedono alla disciplina del collegamento tra atti giuridici, nonchè di conservazione degli stessi, in base ai quali il venir meno di un atto giuridico inserito in una sequenza procedimentale o negoziale è idoneo a caducare gli atti ad esso successivi, mentre quelli precedenti mantengono validità .
Ritiene il Collegio che tali principi generali dell’ordinamento si attaglino al caso di specie, poichè la prelazione, la cui validità  ed efficacia hanno fatto venir meno (l’espressione utilizzata è volutamente generica e troverà  puntuale precisazione nel prosieguo) il decreto di trasferimento in favore della Societa’ Goon S.r.l., laddove annullata, determinerebbe la reviviscenza di quest’ultimo.
D’altro canto, la questione risulta tanto più evidente laddove si pensi che il decreto di trasferimento alla Societa’ Goon S.r.l. è stato sospensivamente condizionato all’esercizio della potestà  di prelazione.
Tale ultimo atto, pertanto, si atteggia quale elemento accidentale del decreto, operando sulla sua efficacia e non sulla sua validità , con la conseguenza che il venir meno dell’evento (l’esercizio della prelazione) al cui verificarsi è subordinata l’efficacia del decreto, produrrebbe come effetto quello di restituire efficacia al decreto stesso.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve escludersi l’interesse alla decisione della odierna ricorrente, con conseguente inammissibilità  del ricorso.
La particolarità  della questione esaminata, nonchè la sua novità , giustifica la compensazione delle spese di giudizio della presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese della fase di merito integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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