Ordinanza n. 194 – 5.5.2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

1.  Le garanzie del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno
2.  La validità del contratto di lavoro ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

1. Va sospeso in via cautelare il decreto del Questore di rifiuto di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno che non sia stato tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero, né in alcuna delle lingue veicolari e, quindi, non abbia messo il destinatario nelle condizioni di comprendere le conseguenze derivanti dal suddetto provvedimento; ciò in violazione delle garanzie di cui all’art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998 ed all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 394/1999.
2. Ai fini dell’esame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non può considerarsi nullo il contratto di lavoro che lo straniero abbia stipulato non già con una impresa (agricola o commerciale) bensì con una persona fisica priva di qualificazione imprenditoriale, ma della cui esistenza non si possa dubitare.
 

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