Ordinanza n. 135 – 7.04.2022 – Sez. III – Pres. ed Est. Ciliberti

Modalità e termini per l’esercizio del potere di autotutela da parte della p.A..
Nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela, posto che non possa ritenersi sufficiente, ai fini della motivazione richiesta dall’art. 21 nonies della L. 241/1990, l’allegazione del mero interesse al generico ripristino della legalità, un provvedimento sì motivato che sia esplicazione dello ius penitenti della p.A. dopo dieci anni dalla conclusione del procedimento di primo grado, non può che considerarsi viziato per violazione di legge, anche in considerazione del termine di 18 mesi introdotto dalla l. 124/2015 e computabile, per i provvedimenti emanati prima della sua introduzione, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

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