“La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”.  
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L’ otto febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge volta ad inserire la tutela dell’ambiente dell’ecosistema e della biodiversità tra i princìpi fondamentali della Costituzione.
Con 468 voti a favore, sei astenuti, un solo contrario, infatti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica gli articoli 9 e 41 della Carta.
La maggioranza ottenuta è dei due terzi, come era accaduto al Senato il 3 novembre 2021 per l’approvazione. Il testo di legge, pertanto, entra subito in vigore senza necessità del referendum confermativo, previsto in caso di approvazione del testo di legge a maggioranza assoluta.
L’Articolo nove rientra nei principi fondamentali della Costituzione per la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell’interesse delle future generazioni e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
La modifica all’articolo 41, invece, aggiunge  la salute e l’ambiente alla sicurezza, alla  libertà e alla  dignità umana quali paradigmi da tutelare da parte dell’economia, attribuendo alla istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, la funzione del contemperamento  tra l’iniziativa economica pubblica e privata non solo con i fini sociali ma anche con quelli ambientali.
L’articolo 9, quindi, ora recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Di seguito  il nuovo articolo 41: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

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