Giurisdizione – Criteri di riparto – Situazione giuridica azionata – Contributi pubblici – G.O. nell’esecuzione del finanziamento – G.A. nel procedimento di assegnazione – Conseguenze – Fattispecie

In materia di concessione e revoca di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. segue il generale criterio fondato sulla natura della situazione giuridica azionata; sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e non residua alcuna discrezionalità  in capo alla p.A., ovvero qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo derivante da inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione ed è invece configurabile la giurisdizione del G.A., nei casi in cui la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ovvero a seguito di annullamento o revoca del provvedimento di concessione per vizi di legittimità  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. (Nel caso de quo, la decurtazione del contributo è diretta conseguenza delle modalità  con cui è stato realizzato l’investimento dalla ditta e non anche per vizi riconducibili al provvedimento concessorio o alla contrarietà  del pubblico interesse, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo).

N. 00481/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2016, proposto da: 
Impresa di Gioia S.r.l. Industrie Agroalimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Amendola, 21; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Unione di Banche Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Baldini e Francescopaolo Ruggiero, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Ruggiero in Bari, Via Ettore Fieramosca, 82; 

per l’annullamento
previa sospensiva,
– dell’atto di liquidazione a saldo e conguaglio, classificato mise.AOO IAI.REGISTRO INTERNO 0005614.06-11-2015, datato in Milano al 3.4.2015, emesso dalla banca concessionaria intimata “in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell’art. 8 bis, del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 207 n. 127”;
– della nota UBI BANCA dell’1.12.2015, inviata a mezzo posta elettronica certificata in pari data;
– della nota del 15.4.2015, emessa da UBI BANCA;
– della non conosciuta relazione finale di spesa allegata alla nota UBI BANCA del 9.10.2014 e segnatamente della parte contenente “l’ammontare delle spese non ritenute ammissibili”;
– della nota UBI BANCA del 9.4.2014, con l’allegata e non conosciuta “nuova relazione sullo stato finale del programma di investimenti che annulla e sostituisce quella del 13.3.2007”;
– per quanto d’interesse, della relazione tecnica finale redatta dal perito di Centrobanca, ing. G. B., datata 15.1.2007, in esito al sopralluogo del 20.1.2004;
– della non conosciuta relazione sullo stato finale del programma di investimenti del 13.3.2007, nella parte in cui dovesse aver individuato spese non ritenute ammissibili;
– di ogni altro atto connesso, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Unione di Banche Italiane S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mariani, avv. dello Stato Isabella Piracci e avv. Francescopaolo Ruggiero;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Col presente ricorso l’impresa ricorrente impugna, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, la nota con cui l’UBI Banca, quale banca concessionaria, nel trasmettere l’atto di liquidazione a saldo e conguaglio, ha contestualmente chiesto la restituzione di parte del contributo ottenuto in via provvisoria dalla ditta (per un importo complessivo di € 173.790,12).
Premette in fatto la stessa di aver presentato domanda di agevolazione di cui alla l. n. 488/92, per realizzare un nuovo impianto produttivo per la produzione di succhi di frutta, domanda accolta in via provvisoria dall’allora Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, con DM 54841 del 1998.
In esecuzione di tale provvedimento agevolativo, la ricorrente avviava un programma di investimenti produttivi per un totale preventivato di complessive 4.766.000.000 lire, con il riconoscimento di un contributo in conto capitale a titolo provvisorio di 1.494.720.000 lire, da corrispondersi in tre quote annuali.
Ultimata l’iniziativa, la ditta trasmetteva conseguentemente la documentazione finale di spesa (per un importo complessivo di €1.643.747,30) alla banca concessionaria, la quale, con lettera del 13.3.2007, la inoltrava a sua volta al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla relazione sullo stato finale del programma di investimenti.
Accadeva poi che, a seguito di vari passaggi di cessione di ramo d’azienda, l’originaria banca concessionaria (Centrobanca – Banca Centrale di credito popolare spa) venisse da ultimo sostituita da UBI Banca spa., la quale comunicava, con lettera del 9.10.2014, di aver trasmesso al Ministero una nuova relazione sullo stato finale del programma – che la ricorrente assume di non conoscere.
Nell’aprile 2015, UBI Banca comunicava alla ricorrente che era in corso l’emanazione dell’atto di liquidazione a saldo e conguaglio dell’iniziativa beneficiaria delle agevolazioni, riportando quale ammontare dell’investimento ammissibile la somma di € 1.432.845,96, e quale contributo in conto impianti spettante l’importo di € 420.096,39, a fronte di un contributo erogato pari a € 514.638,98.
In data 1.12.2015 infine, la banca trasmetteva l’atto di liquidazione e conguaglio chiedendo la restituzione dell’importo di € 94.542,59 al netto degli interessi legali, in quanto superiore al contributo erogato e non spettante.
L’impresa ha quindi chiesto l’annullamento del suddetto atto, previa sospensione dell’efficacia, ritenendolo viziato sotto il profilo dell’incompetenza, della violazione di legge e della violazione dei tempi di definizione del procedimento.
Con comparsa formale del 18.2.2016, si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico.
Con memoria di costituzione del 4.3.2016, l’UBI Banca ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario.
Alla camera di consiglio dell’8.3.2016, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti della possibile definizione in forma semplificata della controversia e averle ascoltate in merito al profilo eccepito, ha introitato la causa in decisione.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Collegio ritiene infatti, in adesione all’orientamento formatosi sul punto secondo i noti principi espressi dall’Adunanza Plenaria e condivisi dalle Sezioni Unite della Cassazione (da ultimo, SS.UU. sent. n. 15941 del 2014), che nella materia dei contributi – anche quelli concessi in via provvisoria ex l .n. 488/92, n.d.e. – il riparto di giurisdizione debba fondarsi sulla natura della situazione giuridica azionata, per cui sussiste la giurisdizione ordinaria quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mancando in tal caso un qualunque apprezzamento discrezionale in capo alla P.A., ovvero qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione. 
Dall’altro lato, la giurisdizione amministrativa sussiste solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario, trattandosi in tali ipotesi di interessi legittimi.
Nella fattispecie in esame, come correttamente rilevato dalla difesa controinteressata, la decurtazione del contributo è conseguenza delle modalità  con cui è stato realizzato l’investimento e non dipende da motivi di illegittimità  originaria della concessione o contrarietà  all’interesse pubblico.
Il provvedimento di cui la parte lamenta l’illegittimità , si colloca infatti nella fase esecutiva del rapporto, allorquando, prima, la banca concessionaria in sede di relazione sullo stato finale, poi, l’Amministrazione in sede di liquidazione e conguaglio, hanno confermato l’agevolabilità  dell’iniziativa e dunque la concessione in via definitiva del contributo commisurato però agli investimenti ritenuti ammissibili a consuntivo.
Pertanto, essendo avvenuta la rideterminazione in peius del contributo spettante unicamente in ragione dell’inammissibilità  di alcune spese rispetto a quelle originariamente statuite, la posizione della ditta ricorrente ha la consistenza di diritto soggettivo, non già  interesse legittimo (per le stesse conclusioni si veda, Tar Lazio, Roma, III, n. 11954/14; Tar Campania, Napoli, III, n. 4116/2013).
Ne segue che, alla luce di quanto sopra detto, la controversia in oggetto non può rientrare nella cognizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario, innanzi al quale la stessa andrà  riassunta nei termini e per gli effetti di cui all’art.11 c.p.a. 
Spese compensate in ragione della pronuncia in rito. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente giudice ordinario innanzi al quale la causa andrà  riassunta ai sensi dell’art.11. c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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