Elezioni – Elezioni comunali – Premio di maggioranza – Attribuzione – Voti validi – Nozione

Nell’ambito di una competizione elettorale comunale, a seguito del turno di ballottaggio,  ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza , l’espressione “voti validi”, utilizzata nel comma 10 dell’art.73 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 deve essere interpretato nel senso di comprendere i voti validi complessivi conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di sindaco, fra i quali vanno computati sia i voti di lista assegnati al candidato sindaco collegato alla lista, sia i voti espressi singolarmente a favore dei soli candidati sindaci.

N. 00064/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2013, proposto da: 
Nicola Detto Ninni’ Camporeale, Giulio La Grasta, Vincenzo Spadavecchia, Sergio De Candia, Michele Palmiotti, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Minervini, con domicilio eletto presso Ignazio Schiraldi in Bari, via Giulio Petroni n. 25/1; 

contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n. 43; 

nei confronti di
Giovanni Facchini, Mauro De Robertis, Raffaella Anna Antonia Cicolella, Giulio Germinario, Giuseppe Antonio Percoco, Elisabetta Mongelli, Giovanni Abbattista, Cosimo Damiano Angeletti, Nicola Piergiovanni, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Calvani, Pietro Augusto De Nicolo, con domicilio eletto presso Petro Augusto De Nicolo in Bari, via Dante n. 142; Roberto La Grasta, Ignazio Cirillo; 

per l’annullamento
con conseguente correzione del risultato dell’elezione del Consiglio Comunale di Molfetta
– del provvedimento contenuto nel verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale a seguito del turno di ballottaggio;
– dell’allegato n. 5 al verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, ad oggetto “Incidenti nel corso delle operazioni”;
– del verbale e dell’atto dell’Ufficio Centrale Elettorale, di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale;
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta, n. 1 del 25.07.2013;
– nonchè di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta, di Giovanni Facchini, Mauro De Robertis, Raffaella Anna Antonia Cicolella, Giulio Germinario, Giuseppe Antonio Percoco, Elisabetta Mongelli, Giovanni Abbattista, Cosimo Damiano Angeletti e Nicola Piergiovanni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Massimo Ingravalle, su delega dell’avv. Giovanni Minervini, avv. Gianluigi Pellegrino, avv. Giulio Calvani e Pietro Augusto De Nicolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti Nicola Camporeale (detto Ninni), La Grasta Roberto, Spadavecchia Vincenzo, De Candia Sergio e Palmiotti Michele, nella loro qualità  di sindaco non eletto il primo e candidati consiglieri comunali non eletti gli altri con riferimento alle elezioni tenutesi nel Comune di Molfetta il 26 ed il 27 maggio 2013 e nel successivo turno di ballottaggio, censurano i provvedimenti in epigrafe per violazione dell’art. 73, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’assunto che l’Ufficio Elettorale Centrale avrebbe illegittimamente assegnato il premio di maggioranza “alla coalizione vincente sulla scorta dell’erroneo presupposto che le liste collegate al sindaco non eletto, Avv. Camporeale Nicola, non avessero superato, al primo turno, il 50 % dei voti validi, calcolando, del tutto illegittimamente, detta percentuale non già  sui voti validi di lista, vale a dire 34.956 voti, ma sui voti validi espressi in favore dei candidati sindaci, vale a dire 36.609 voti.
Si è costituito il Comune di Molfetta chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale (C.d.S., Sez. V, n. 1360/2013; Id., n. 3021/2010; T.A.R. Piemonte, n. 2316/08) secondo il quale l’espressione “voti validi”, utilizzata nel comma 10 dell’art. 73 D.Lgs. n. 267/2000 deve essere interpretato nel senso di comprendere i voti validi complessivi conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di sindaco, fra i quali vanno computati non solo i voti di lista assegnati al candidato sindaco collegato alla lista, ma anche i voti espressi singolarmente a favore dei soli candidati sindaci.
In tal senso deve pertanto provvedersi.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti costituite, tenuto conto della novità  e particolarità  delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria