Edilizia e urbanistica – DIA – Richiesta di integrazione documentale – Impugnazione – Successiva declaratoria di nullità  della DIA da parte del Comune – Omessa impugnazione di tale atto – Improcedibilità  del ricorso

Va dichiarata l’improcedibilità  del ricorso proposta avverso il provvedimento con cui il Comune richieda un’integrazione documentale in relazione ad una DIA (presentata per la realizzazione di un impianto eolico), qualora il medesimo Comune, successivamente, dichiari la nullità  della DIA (dopo aver accertato che il proprietario dell’area interessata non aveva prestato il proprio assenso all’intervento edilizio) e tale provvedimento sia rimasto inoppugnato.

N. 01844/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00773/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2009, proposto da Fastwind s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michael Jonathan Fargion, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6; 

contro
Comune di Carapelle, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 7094 del 20 ottobre 2008, successivamente ricevuto dalla Fastwind s.r.l., con il quale, in relazione alla d.i.a. presentata dalla medesima in data 22 settembre 2008 per l’installazione di un impianto eolico (950 KW), il responsabile del procedimento ha richiesto integrazioni documentali, disponendo inoltre la sospensione del procedimento;
– per quanto occorra, della circolare della Regione Puglia 1 agosto 2008 prot. n. 38/8763;
e per la condanna della Amministrazione resistente al risarcimento del danno, anche per lucro cessante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carapelle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Michael Jonathan Fargion e Giuseppe Mescia (per delega dell’avv. Giacomo Mescia);
 

Considerato che il Comune di Carapelle, con atto prot. n. 2640 del 9 aprile 2009 (comunicato alla Fastwind s.r.l. con raccomandata a/r), ha dichiarato la nullità  della d.i.a. indicata in epigrafe, avendo accertato che il proprietario del terreno non ha mai acconsentito alla realizzazione dell’impianto;
Considerato che il predetto atto non è stato impugnato dalla Fastwind s.r.l. e che, pertanto, il ricorso deve essere integralmente dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la Fastwind s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Carapelle, nella misura di euro 1.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria