Contratti pubblici – Appalto – Lavori Pubblici – Gara – Costi della sicurezza – Indicazione – Necessità 

La indicazione degli oneri della sicurezza aziendale è obbligatoria anche negli appalti di lavori, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura, pur in assenza di specifiche indicazioni del bando. Come chiarito dall’A.P. nella nota sentenza n. 3/2015, la mancata indicazione di detti oneri comporta incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta per difetto di un suo elemento essenziale.

N. 00923/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Consorzio Produzione Lavoro Artigiano CO.PRO.LA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Clemente Manzo e Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso l’avv. Piero Lorusso in Bari, alla via P. Amedeo, n. 234; 

contro
Comune di Corato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Susanna Balducci, con domicilio eletto presso l’avv. Marcella Di Berardino in Bari, alla via Nicolai, n. 299; 

nei confronti di
Costruzioni Generali di Santo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Quintino Sella, n. 40; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Sassi Strade s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso l’avv. Ignazio Lagrotta in Bari, alla via Prospero Petroni, n. 15; 
ad opponendum:
Sassi Strade s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso l’avv. Ignazio Lagrotta in Bari, alla via Prospero Petroni, n. 15; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 124 del 3.9.2013, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di riqualificazione di Largo Abazia all’A.T.I. Alfa Impianti S.r.l. – Greco Costruzioni S.r.l. e la rinnovazione delle procedure di aggiudicazione e conseguente aggiudicazione definitiva disposta in capo alla Impresa Costruzioni Generali Di Santo s.r.l., mediante la quale sono richiamate le sedute di gara espletate con verbale n. 1 del 13 maggio 2013 ed il verbale di seduta pubblica del giorno 8 agosto 2013 di riapertura della gara;
– del provvedimento prot. n. 30993 del Comune di Corato;
– del provvedimento prot. n. 24836 del 5 agosto 2013, con il quale il presidente di gara disponeva la riapertura delle offerte per il giorno 8.8.2013;
– del verbale di gara n. 2 e del relativo allegato, del giorno 8 agosto 2013;
– del verbale n. 1 del 13 maggio 2013, con il quale, a seguito dello scrutinio delle offerte, la commissione procedeva ad aggiudicare provvisoriamente la gara all’A.T.I. Alfa Impianti S.r.l. – Greco Costruzioni S.r.l.;
– del diniego parziale formulato dal presidente di gara, prot. n. 24836 del 5 agosto 2013, sul preavviso di ricorso presentato dalla ricorrente in data 6 luglio 2013, integrato con ulteriore istanza di preavviso di ricorso il 17 luglio 2013;
– del diniego maturato a seguito del silenzio dell’Ente appaltante sul preavviso di ricorso presentato dal Consorzio Produzione Lavoro Artigiani CO.PRO.LA in data 12.10.2013;
– del bando e del disciplinare di gara e dei relativi allegati in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio se ed in quanto lesivi dell’interesse del ricorrente;
nonchè per la declaratoria
-di inefficacia del relativo contratto, ove stipulato, nelle more della decisione della presente controversia tra il Comune di Corato e la controinteressata;
– del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, ove concluso prima della decisione della causa di merito, anche per la parte residua;
– del diritto al risarcimento del danno in forma specifica ed alla aggiudicazione della gara in favore del Consorzio ricorrente e/o al risarcimento dei danni da illegittima aggiudicazione oltre al danno emergente per la perdita di chance in relazione alla possibilità  di aggiudicarsi ulteriori appalti pubblici;
– per il danno cd. curriculare ed il danno all’immagine del ricorrente, da quantificarsi in via equitativa;
e con Motivi Aggiunti notificati il 14.1.2014:
della nota a firma del Dirigente del Settore Affari generali prot. n. 40084 del 20.12.2013 in forza della quale veniva comunicato al Consorzio ricorrente -ex art. art. 79, comma 5, lett. A) d.lgs. n. 163/06- di portare in esecuzione la determinazione dirigenziale n. 124 del 3.9.2013;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corato e delle Costruzioni Generali di Santo s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 aprile 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Carmen Porta, su delega dell’avv. Nicolò Mastropasqua, avv. Susanna Balducci e avv. Fulvio Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il Consorzio Produzione Lavoro Artigiano (CO.PRO.LA.) ha impugnato gli atti conclusivi della gara esperita con procedura aperta dal Comune di Corato per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di largo Abbazia, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del codice dei contratti e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, stesso codice.
Più precisamente, oggetto di impugnazione è l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della società  Costruzioni generali di Santo a r.l., odierna controinteressata, disposta dopo aver riesaminato in autotutela le offerte economiche ed escluso le imprese che non avevano indicato i costi di sicurezza, con conseguente ricalcolo della soglia di anomalia ex art. 122 citato; nonchè, con motivi aggiunti prodotti in data 23.1.2014, l’atto dirigenziale con il quale si è dichiarato di dare esecuzione all’aggiudicazione predetta.
Si è costituito in giudizio il comune di Corato, con atto prodotto in data 27.11.2013, eccependo l’inammissibilità  del gravame e, in ogni caso, l’infondatezza delle relative censure.
Si è costituita in giudizio anche la società  controinteressata, contestualmente proponendo ricorso incidentale con atto depositato in data 27.11.2013, incentrato su due motivi; il secondo motivo è stato, tuttavia, oggetto di esplicita rinunzia, giusta memoria prodotta in data 9.10.2014.
Infine, ha spiegato intervento in giudizio la Sassi strade s.r.l. chiedendo, con atto prodotto il 28 gennaio 2014, l’accoglimento del ricorso principale (intervento ad adiuvandum); successivamente, tuttavia, la stessa società  ha rettificato l’impostazione originaria adducendo la sopravvenuta conoscenza degli atti processuali e, con atto depositato il 13 febbraio 2014, ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale .
Con ordinanza di questa Sezione n. 706/2013 è stata negata la tutela cautelare richiesta dal ricorrente principale.
All’udienza del 1° aprile 2015 la causa è stata trattenuta in decisione e, riportata in Camera di consiglio il 3 giugno 2015, è stata definitivamente decisa.
2.- L’esame della controversia deve prendere le mosse dalle censure articolate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, posto che il ricorso incidentale della controinteressata non presenta carattere escludente.
Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità  opposta dalla difesa comunale in quanto il gravame introduttivo non può trovare accoglimento nel merito.
Il Consorzio ricorrente sostiene che sarebbe risultato aggiudicatario ove la Commissione di gara, riesaminando le offerte di cui si tratta ai fini dell’emendamento del riconosciuto errore commesso nell’individuazione della soglia di anomalia, avesse considerato validamente formulate quelle -come detto- prive dell’indicazione dei costi di sicurezza.
Entrambi gli atti (ricorso principale e motivi aggiunti) sono quindi diretti a censurare l’esclusione – operata in sede di autotutela- dei concorrenti che non avevano indicato gli oneri per la sicurezza e risultano incentrati su di un’unica questione giuridica, oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza.
Tale questione concerne l’interpretazione dell’art. 87, comma 4 del codice contratti; più precisamente, quella dell’applicabilità  della norma agli appalti di lavori, considerato l’espresso riferimento di cui all’inciso finale ai soli appalti di servizi o forniture.
Sia sufficiente in proposito segnalare che il contrasto giurisprudenziale delineatosi sul punto è stato superato dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 3/2015, che ha optato per l’interpretazione più rigorosa in favore dell’obbligatorietà  dell’indicazione degli oneri di cui si tratta anche negli appalti di lavori, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura, pur in assenza di specifiche indicazioni del bando.
In ossequio al principio di sinteticità  si rinvia, pertanto, al relativo iter motivazionale, all’esito del quale la Plenaria ha tratteggiato un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, cod. contratti pubblici, idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un suo elemento essenziale, che comporta l’esclusione dalla procedura anche se non prevista dalla lex specialis, non sanabile con l’esercizio del cd. potere di soccorso.
3.- Il ricorso principale e i motivi aggiunti, incentrati -si ribadisce- sulle stesse censure, non possono dunque trovare accoglimento alla luce del richiamato arresto della Plenaria.
Conseguentemente, appare superato l’interesse della società  Costruzioni generali Di Santo a r.l., aggiudicataria dell’appalto in questione, alla definizione del ricorso incidentale, sostanzialmente diretto a censurare i criteri seguiti per l’esclusione delle offerte anomale (cfr. il primo ed unico motivo dopo l’espressa rinunzia della controinteressata stessa al secondo mezzo di gravame); nonchè dell’atto di intervento di cui si è detto sub 1, nella sua versione definitiva di atto di sostegno al primo motivo di ricorso incidentale.
Entrambi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Parimenti improcedibile l’atto di intervento nella sua versione originaria di atto ad adiuvandum poichè superato dall’atto successivo con il quale -come già  evidenziato- la stessa società  interveniente, Sassi strade a r.l., ha riconsiderato la propria posizione processuale.
In considerazione, tuttavia, della novità  delle questioni trattate il Collegio ritiene sussistere le eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) respinge il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti;
b) dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale e l’atto di intervento;
c) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 1 aprile 2015, 3 giugno 2015, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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