1. Commercio, industria, turismo – Concessione demaniale – Realizzazione manufatto non autorizzato dalla Capitaneria di porto – Se sia dotato di titolo edilizio e di concessone per l’occupazione del suolo – Conseguenze 
 

2. Commercio, industria, turismo – Concessione demaniale – Realizzazione manufatto non autorizzato dalla Capitaneria di porto – Decorso notevole lasso di tempo dalla realizzazione delle opere – Irrilevanza – Ragioni 

1. Ai sensi dell’art. 55 cod. nav., l’ordine di riduzione in pristino  di un immobile realizzato su area appartenente al demanio marittimo e  non espressamente autorizzato dalla Capitaneria di Porto competente è legittimo;  ciò anche se il manufatto sia provvisto di titolo edilizio e di concessione di occupazione di suolo pubblico.


2. Il lasso temporale che fa sorgere l’onere di una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo  non è quello che intercorre tra il compimento dell’abuso e il provvedimento sanzionatorio bensì  tra la conoscenza dell’illecito e il provvedimento sanzionatorio adottato; onde, in mancanza di conoscenza della violazione da parte dell’Amministrazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale.

Pubblicato il 16/04/2018
N. 00578/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01909/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2011, proposto da 
Gaetano Fusillo, rappresentato e difeso dall’avvocato Ilario Valente, con domicilio eletto presso lo studio Nicolantonio Depalo in Bari, viale della Repubblica, n.71; 

contro
Capitaneria di Porto di Manfredonia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
dell’ingiunzione n. 10/2011 del 21.6.2011 della Capitaneria di Porto di Manfredonia di ripristino dello stato dei luoghi riferita a “lavori di innovazione senza la prevista autorizzazione” sull’immobile adibito ad hotel “Alga Blu”, in zona posta entro i trenta metri dal confine demaniale marittimo;
della nota prot. n. 12766 del 9.6.2011 con cui veniva partecipato l’avvio del procedimento;
della nota prot. 18965 del 23.09.2011 avente ad oggetto il mancato accoglimento dell’istanza di autotutela;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; 
dei rilievi e degli accertamenti espletati dall’Ufficio circondariale marittimo di Vieste in data 23.8.2010, sottesi alla C.N.R. n. 19/2010.
E il per il risarcimento del danno ingiusto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Manfredonia – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. Gaetano Fusillo, premesso di essere proprietario pro-indiviso con il coniuge Vincenza Quitadamo di un suolo sito in agro di Vieste, località  Contrada Santa Lucia, identificato al catasto al fg. 5. p.lla 61, categoria D/2, ha impugnato l’ingiunzione n. 10/2011 del 21.6.2011 della Capitaneria di Porto di Manfredonia di ripristino dello stato dei luoghi riferita a “lavori di innovazione senza la prevista autorizzazione” sull’immobile adibito ad hotel “Alga Blu”, in zona posta entro i trenta metri dal confine demaniale marittimo.
2. – Con ricorso notificato, il 15.10.2011 e depositato l’11.11.2011, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
2.1. – incompetenza del Ministero e della Capitaneria di porto di Manfredonia ad emanare il provvedimento sanzionatorio gravato, ritenendo che, ai sensi dell’art. 55 cod. nav., l’adozione dell’ordinanza di sgombero rientri tra le competenze del Comune.
2.2. – Con il secondo motivo di ricorso lamenta la carente istruttoria procedimentale. Afferma che il provvedimento avversato gli sarebbe stato erroneamente notificato in quanto unicamente indicato come “in qualità  di proprietario” dell’area incisa, senza alcun riferimento, nemmeno indiretto ad una sua eventuale partecipazione all’abuso. Evidenzia in proposito di non essere proprietario esclusivo dell’area identificata al catasto al fg. 5, p.lla 61 (in comproprietà  con il coniuge) e di non avere la disponibilità  dell’area in quanto i compendi immobiliari esistenti sono gestiti dalla società  Alga Blu s.r.l., titolare della struttura turistico ricettiva, a cui l’ordinanza non sarebbe stata notificata. Censura, altresì, il provvedimento per presunte irregolarità  anche nelle modalità  di notifica nei propri confronti.
2.3. – Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 55 comma 4 del cod. nav. che disciplina le ipotesi in cui è possibile prescindere dall’autorizzazione richiesta per l’esecuzione di nuove opere entro la zona di trenta metri dal demanio marittimo. Il riferimento è, in particolare, alla parte in cui la norma (art. 55 cod nav.) prevede che “l’autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già  approvati dall’autorità  marittima”. Lamenta, altresì, l’omessa valutazione del fatto che le opere esistenti sull’area sarebbero state regolarmente assentite con titoli efficaci (tra gli altri, la concessione edilizia in sanatoria del 23.11.1998 e la variante di PRG volta ad adeguare lo strumento urbanistico generale agli interventi di riconversione dell’area), e che l’area è tipizzata, secondo il PRG, come zona “Te” – “turistica esistente”, ricadente nella maglia urbanistica “Tc” destinata a campeggi. Rivendica per questo l’applicazione dell’art. 55 comma 4 cod. nav.
2.4. – Con il quarto motivo di ricorso deduce la carente motivazione in considerazione del lungo lasso di tempo decorso tra la realizzazione del manufatto ritenuto abusivo e l’adozione della misura repressiva.
2.5. – Con il quinto motivo ha contestato all’ente intimato di aver omesso ogni riferimento alle violazioni a sè imputabili e di non aver individuato in modo chiaro le opere ritenute contra legem.
2.6. – Ha, altresì, formulato domanda di risarcimento del danno.
3. – Il Ministero intimato si è costituito il 3.12.2011, senza articolare difesa.
4. – Con memoria del 3.9.2017, il ricorrente ha ribadito l’assoluta incompetenza del Ministero intimato e della Capitaneria di porto di Manfredonia ad emanare il provvedimento sanzionatorio gravato. Ha richiamato la previsione di cui all’art. 13 della L.R. 17/2015 che prevede la competenza di Regione e Comuni per l’esercizio delle funzioni di vigilanza strumentali a quelle di gestione del demanio marittimo.
Ha evidenziato come tali principi fossero già  stati sanciti dalla giurisprudenza antecedente alla suddetta previsione – facendo riferimento ai principi espressi dalla Consulta con le decisioni n. 255/2007 e n. 88/2007 – ai sensi della quale “La competenza regionale in materia di demanio marittimo e ricreativo è dato indubitabile (sia pure dovendosi constatare, ovviamente, la residua compresenza di aspetti di pertinenza statale) ed è stata predicata dalla giurisprudenza del Supremo Collegio (Cassazione civile , sez. II, 26 maggio 2006, n. 12646) e del Consiglio di Stato (sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2565)”.
Ha ribadito gli ulteriori motivi di ricorso e la richiesta risarcitoria chiedendo una valutazione equitativa del danno.
5. – Con ordinanza n. 1050 dell’11.10.2017 sono stati disposti incombenti nei confronti del Comune di Vieste, successivamente reiterati con ordinanza n. 223 del 15.2.2018.
5.1. – In data 28 marzo 2018, il Comune ha depositato una nota.
6. – Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2018, sentita la parte, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. 
7.1. – Con il provvedimento gravato, la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha ingiunto, ai sensi degli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, la demolizione di “un parziale manufatto adibito ad hotel denominato “Alga Blu”, con apposita recinzione di circa 2 mt”, in quanto ritenuti realizzati senza autorizzazione dell’amministrazione marittima.
La materia degli “abusi” sul demanio marittimo è disciplinata, per quanto riguarda la parte amministrativa dall’art. 54 Cod. nav., per la parte relativa alle disposizioni penali dall’art. 1161, comma 1 Cod. nav. e ss. Più specificamente, ai sensi dell’art 54 cod. nav.: “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il Capo del Compartimento Marittimo (o altra Autorità  competente) ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio a spese dell’interessato”.
Il successivo art. 55 cod. nav. disciplina l’ipotesi di nuove opere in prossimità  del demanio marittimo, stabilendo che “l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all’ autorizzazione del capo del compartimento.
Se ne desume in modo incontrovertibile che, diversamente da quanto assunto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, gli artt. 54 e 55 Cod. nav. conferiscono all’autorità  marittima e non al Comune il potere di ordinare la riduzione in pristino.
7.2. – Non può trovare favorevole apprezzamento neanche il secondo motivo di ricorso relativo alle presunte illegittimità  del provvedimento impugnato e della relativa notifica.
E’ orami monolitica la giurisprudenza nel sostenere che, ai fini della legittimità  dell’iter procedimentale posto in essere dall’Amministrazione per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell’opera abusiva, è sufficiente la notifica dell’ordinanza di demolizione, così come degli atti consequenziali, ad uno solo dei comproprietari.
Quanto alla attuale mancata disponibilità  dei manufatti da parte del ricorrente, per essere i medesimi gestiti dalla società  Alga Blu s.r.l., essa da sola non risulta sufficiente a dimostrare che il sig. Fusillo non sia il responsabile dell’abuso, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio utile a superare quanto riportato nell’ingiunzione di demolizione, fondata sul richiamo della C.N.R. n. 19/2010 redatta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste in data 23.8.2010.
Non può infatti ritenersi illegittimo l’ordine di demolizione rivolto a colui che, in seguito a verbale di accertamento, risulti aver eseguito manufatti senza la preventiva autorizzazione, dovendosi peraltro escludere, in assenza di chiari elementi probatori in senso contrario, la buona fede dell’attuale proprietario dell’immobile.
L’ordine di ripristino, inoltre, si ritiene correttamente notificato al proprietario dell’immobile e le eventuali contestazioni in ordine al difetto di responsabilità  di quest’ultimo assumono rilievo soltanto ai fini della possibile acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime.
A ciò si aggiunga che, nel caso di un ordine di demolizione che ha per oggetto abusi posti in essere su aree demaniali, non ricorre la necessità  che sia accertato colui che ha effettivamente edificato l’abuso, in quanto per responsabile dell’abuso si intende, non solo, chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche, chi ne sia titolare, per averne protratto la permanenza avvalendosi nel tempo dell’utilità  del bene stesso senza demolirlo.
7.2.1. – Il ricorrente non adduce elementi idonei neanche a superare la regolarità  della notifica dell’ingiunzione impugnata. Dal timbro apposto sul provvedimento si evince, infatti, che la notifica è stata effettuata il 2 luglio 2011 a mani del genero del sig. Fusillo. 
Inconferente è il richiamo del ricorrente all’art. 139 c.p.c. riferito alla notifica degli atti giudiziari.
Peraltro, secondo la giurisprudenza, anche nel diverso ambito processuale (in questa sede rileva la notifica del provvedimento amministrativo) è valida la notificazione di un atto (processuale) effettuata nelle mani del soggetto che si dichiari addetto alla ricezione degli atti, essendo sufficiente che tra il destinatario dell’atto e il soggetto che la riceva esista una qualche relazione tale da far presumere che il secondo porti a conoscenza del primo l’atto ricevuto (Cfr. Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, sentenza 18 novembre 2010, n. 23333). 
7.3. – Infondato è parimenti il terzo motivo di ricorso.
Senza l’autorizzazione di cui all’art. 55 cod. nav., l’ordine di sgombero di un immobile realizzato su area appartenente al demanio marittimo è legittimo e ciò anche se il manufatto è provvisto di titolo edilizio e di concessione di occupazione di suolo pubblico. Ciò in quanto le finalità  dell’accertamento della compatibilità  paesaggistica sono del tutto distinte e non sovrapponibili con l’interesse pubblico che la previsione dell’art. 55 citato mira a preservare, venendo in considerazione, nel primo caso, la tutela del contesto paesaggistico ambientale protetto mentre, nel secondo, la tutela ad una gestione programmata e condivisa del demanio marittimo ed i correlati ed imprescindibili profili di sicurezza da assicurare, alla cui valutazione sono preposte distinte Autorità 
Parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 55 comma 4 del cod. nav. nella parte in cui prevede che “l’autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già  approvati dall’autorità  marittima”.
Secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, la disposizione deve intendersi nel senso che l’autorizzazione può essere omessa soltanto qualora il singolo intervento costruttivo sia stato specificamente previsto (mediante “localizzazione”) da piani regolatori generali o attuativi approvati dall’autorità  marittima (T.A.R. Sicilia-Catania, I, 14.6.2005, n. 995), e non concerne pertanto le sole varianti normative al P.R.G. (TAR Liguria, sez. I, 829/2010).
7.3.1 – Non è stato dimostrato, nel caso in esame, che l’autorità  marittima abbia rilasciato la suddetta autorizzazione.
La Capitaneria di Porto con nota prot. 18965 del 23.9.2011, indirizzata al ricorrente e dal medesimo versata in atti, ha comunicato che “non risulta che questa Autorità  Marittima abbia approvato il P.R.G. del Comune di Vieste”. 
Tale dato ha costituito oggetto di approfondimento istruttorio disposto con ordinanza n. 1050/2017, reiterato con ordinanza 223/2018, con cui è stato chiesto al Comune di Vieste di chiarire proprio se il P.R.G. vigente, con specifico riferimento all’area per cui è causa, sia stato approvato dalla competente autorità  marittima, per gli effetti previsti dall’art. 55, comma 4, Cod. nav.
L’unica nota (peraltro priva di intestazione e di contenuto identico a precedente nota depositata dal ricorrente in data 12.12.2017) depositata dall’ente locale in data 28.3.2018, in riscontro alla richiesta, nulla riferisce in proposito, limitandosi a richiamare i titoli abilitativi della struttura turistica e la relativa legittimità  sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.
Ma, come sopra evidenziato, tali dati risultano insufficienti in quanto ai sensi dell’art. 55 cod. nav., l’ordine di sgombero di un immobile realizzato su area appartenente al demanio marittimo è legittimo e ciò anche se il manufatto è provvisto di titolo edilizio e di concessione di occupazione di suolo pubblico.
7.4. – Ne consegue che, secondo i principi applicabili in tema di tutela del demanio, i destinatari dell’ingiunzione di rimessa in pristino non possono dolersi del fatto che – per connivenza o mancata conoscenza dei fatti – le Autorità  amministrative competenti a reprimere l’abuso siano rimaste inerti: una volta accertati i fatti, l’Amministrazione deve senza indugio ordinare la rimozione di quanto risultato realizzato abusivamente.
A fronte della abusività  del manufatto e dell’occupazione di area demaniale nessun concreto interesse pubblico può ritenersi prevalente. 
Ed è, inoltre, irrilevante l’epoca in cui siano state eseguite le opere sulla zona appartenente al demanio marittimo.
Questi elementi sono da soli idonei a superare i motivi quarto e quinto di ricorso, non potendosi dubitare per tutto quanto sopra evidenziato della presenza dei manufatti abusivi su area demaniale, come descritti nell’ingiunzione gravata – nella quale si fa espresso riferimento a “parziale manufatto adibito ad Hotel denominato Alga Blu, con apposita recinzione alta circa mt. 2” – sulla cui legittimità  non residuano, pertanto, dubbi. 
Giova rilevare, con specifico riferimento alla doglianza circa il decorso del notevole arco di tempo dalla realizzazione delle opere, che il lasso temporale che fa sorgere l’onere di una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione non è quello che intercorre tra il compimento dell’abuso e il provvedimento sanzionatorio ma quello che intercorre tra la conoscenza dell’illecito e il provvedimento sanzionatorio adottato per cui in mancanza di conoscenza della violazione da parte dell’amministrazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale.
Quanto, inoltre, alla doglianza circa la mancata indicazione delle opere ritenute contra legem, secondo giurisprudenza consolidata e condivisa dal Collegio, l’eventuale non accurata descrizione dell’opera da demolire nel provvedimento sanzionatorio non può condurre a ritenerlo illegittimo, attenendo invece la precisa individuazione della res da eliminare alla fase esecutiva del provvedimento.
8. – In conclusione, l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, unitamente alla domanda di risarcimento del danno, quest’ultima peraltro del tutto sfornita di alcun riscontro circa il pregiudizio subito.
9. – La peculiarità  della vicenda esaminata e la mancata difesa dell’amministrazione resistente, inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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