Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia- Patente di guida- Diniego – Per condanna per traffico di droga – Lieve entità  – Irrilevanza – Ragioni 

àˆ legittimo il diniego di patente di guida nei confronti del soggetto condannato in via definitiva per il reato di traffico di sostanze stupefacenti di lieve entità  (art. 73, co. 5, d.P.R. n. 392/1990) poichè la ratio della disciplina di cui all’art. 120, commi 1 e 2, del codice della strada  è quella di prevenire lo spaccio e trasporto di sostanze stupefacenti con l’agevolazione dell’utilizzo di veicoli, oltrechè il pericolo alla sicurezza della circolazione per la guida da parte di soggetti in rapporto di contiguità  con organizzazioni criminali che controllano il mercato delle sostanze stupefacenti:  è agevole dunque rilevare che l’eadem ratio ricorre sia nelle ipotesi di condanna per fatti che si qualifichino per la lieve entità  qualitativa e quantitativa delle sostanze, sia per quelle in cui detta condizione non ricorra.

Pubblicato il 28/12/2016
N. 01436/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01324/2016 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2016, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Rutigliano C.F. RTGRRT80D62L109Z, domiciliato exart. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n. 6; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97; 
U.T.G. – Prefettura di Barletta, Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento, 
previa sospensiva
del provvedimento emesso il 25.7.2016 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale si disponeva il diniego al rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1del C.d.S.; nonchè 
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udita per il ricorrente l’avv. Roberta Rutigliano;
 

Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2016 il Collegio ha ritenuto la causa matura per la decisione nel merito e ne ha dato avviso, come da verbale d’udienza, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo al difensore del ricorrente, che non ha espresso riserve in merito.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 comma 2 del D.M. 24.10.2011, che prescrive la notifica dell’elenco dei soggetti, per i quali sussistono ragioni ostative al rilascio della patente di guida, “entro i dieci giorni precedenti alla data della prova pratica”.
Si tratta di un vizio di natura formale che, ai sensi dell’art. 21 octies della l. 241/1990, non determina l’illegittimità  del provvedimento adottato nell’esercizio di un potere vincolato.
Viene infatti all’esame del Collegio il divieto, derivante direttamente dalla legge, di rilasciare il titolo di guida a soggetti condannati per determinati reati.
Dirime poi la questione il fatto che la notifica dell’elenco è un adempimento istruttorio diretto all’Amministrazione procedente ed è pertanto chiaro che il rispetto dei termini, a tal fine prescritti, non corrisponde ad un interesse, neppure strumentale, di coloro che figurano in detto elenco.
Ad essi fa capo il diverso interesse, di natura sostanziale, a stabilire se il precedente penale che li riguarda abbia rilevanza nel procedimento di rilascio del titolo di guida.
Su tale questione, risolutiva ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo, il ricorrente concentra le censure di cui al secondo motivo di ricorso.
A tale riguardo occorre richiamare un significativo precedente del Consiglio di Stato, che ha negato rilevanza – ai fini dell’applicazione dell’art. 120 del d.lg. n. 285/1992 – alla distinzione, secondo gravità , delle ipotesi di reato contenute nell’art. 73 della l. 309/1990, ritenendo ostativi al rilascio del titolo di guida anche i precedenti penali per i reati per traffico di sostanze stupefacenti di lieve entità  presi in considerazione all’art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 392 del 1990, con la seguente condivisibile motivazione: Reputa il collegio che, ove si consideri la ragione d’essere [¦], sottesa alla disciplina di cui all’art. 120, commi 1 e 2, del codice della strada – che è quella di prevenire la commissione di reati, nella specie di spaccio e trasporto di sostanze stupefacenti con l’agevolazione dell’utilizzo di veicoli, oltrechè il pericolo alla sicurezza della circolazione per la guida da parte di soggetti in rapporto di contiguità  con organizzazioni criminali che controllano il mercato delle sostanze stupefacenti – è agevole rilevare che l’eadem ratio ricorre sia nelle ipotesi di condanna per fatti che si qualifichino per la lieve entità  qualitativa e quantitativa delle sostanze, sia per quelle in cui detta condizione non ricorra (Consiglio di Stato, sez. III, 3.8.2015 n. 3791).
Pertanto il provvedimento impugnato resiste alla censure dedotte in ricorso nella parte in cui ha escluso il ricorrente dalla prova pratica per il conseguimento della patente di guida perchè condannato, con sentenza definitiva, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, della l. 309/1990.
La natura interpretativa della soluzione accolta dal Collegio giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Benedetto Nappi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria