Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Condono edilizio – Vincolo paesaggistico – Inedificabilità  nella fascia costiera dei 300 mt. – Natura – Piano territoriale – Conseguenze  

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 e art. 51 della legge regionale  31 maggio 1980, il vincolo di inedificabilità  assoluta che attinge i suoli entro il limite dei 300 mt. dalla linea costiera imposto dalla legge  8 agosto 1985, n. 431 era di natura temporanea sino all’entrata in vigore dei piani territoriali che avrebbero, a loro volta regolamentato detto vincolo a livello territoriale: ne consegue l’illegittimità  del rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L.n.  396/2003, dopo l’entrata in vigore del PUTT/Puglia secondo cui l’area di interesse ricadeva nell’ambito territoriale esteso di tipo “C” e dunque sottoposto ad un vincolo di inedificabilità  relativa subordinato al preventivo assenso dell’autorità  preposta alla tutela dello stesso.

Pubblicato il 19/12/2016
N. 01385/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2006 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Ragno Teresa, Scamarcio Riccardo, Ragno Rosa e Lavigna Vincenzo, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicolo’ De Marco C.F. DMRNCL60M31F284P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, n.189; 
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Capurso C.F. CPRMHL62E21A662S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, c/o G. Caponio, via S.Lioce, n.52; 
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
(RICORSO PRINCIPALE)
– del provvedimento prot. n. 13102 del 30.1.2006, a firma del Dirigente dell’UTC del Comune di Trani notificata il 13.02.2006 al Sig. Riccardo SCAMARCIO, avente ad oggetto: “domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi della L. 24.11.2003 n. 326, alla Contrada Torre di Guardia fgl. di mappa n. 44 p.lla n. 172. Rigetto”;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto arrecato ai ricorrenti dai provvedimenti impugnati;
(MOTIVI AGGIUNTI depositati il 20 gennaio 2012)
-del provvedimento dell’Ufficio tecnico del Comune di Trani prot. n. 2338 del 03.07.2000, notificata e prodotta in giudizio il 13.12.2011, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di condono edilizio dell’immobile precedentemente realizzato sul medesimo suolo; nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, con particolare riferimento al parere negativo della commissione edilizia del 07.05.1998, nonchè per il risarcimento del danno ingiusto riveniente dal provvedimento impugnato, anche da ritardo.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1.- Gli odierni ricorrenti sono proprietari, in comune e pro indiviso, di un fabbricato sito in agro di Trani, contrada Torre della Guardia, identificato in catasto al foglio 44 p.lla 172.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 26.4.2006, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n. 13102 del 30.1.2006, con cui l’Ufficio Tecnico del Comune di Trani ha rigettato la domanda di condono edilizio ex lege n. 326/2003, attinente al prefato immobile, spiegando altresì domanda risarcitoria per il danno ingiusto arrecato loro dal provvedimento impugnato.
Espongono in fatto che una precedente istanza di condono edilizio, ai sensi della L. n. 724/1994, era stata avanzata dalla sig.ra Paolina Cataldo, loro dante causa, in data 27.2.1995. 
Il relativo iter procedimentale è stato sospeso in data 18.9.1997, allorquando il Comune odierno resistente, riscontrando che l’immobile ricadeva nella fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato del mare, ha richiesto all’interessata la documentazione necessaria per il prescritto parere della Commissione Edilizia. 
A seguito di tale sospensione, gli odierni ricorrenti, subentrati nella proprietà  del bene nelle more del procedimento, in data 13.10.1995, non hanno ricevuto ulteriori riscontri. 
Aggiungono di aver formulato, nuova istanza di condono, ex lege n. 326/2003, respinta dal Comune di Trani con il gravato provvedimento, in ragione del ritenuto vincolo di inedificabilità  assoluta gravante sui suoli su cui è stato realizzato il manufatto oggetto di condono che ricade entro il limite dei 300 mt dalla linea costiera.
Il ricorso è assistito da tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo parti ricorrenti deducono la violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990, poichè l’atto gravato si limiterebbe ad affermare l’appartenenza dell’abuso al novero delle ipotesi di inedificabilità  assoluta previste dall’art. 33 della L. n. 47/1985, senza indicare a quale tra le suddette ipotesi esso sia riconducibile.
Con secondo motivo di gravame si dolgono della violazione degli artt. 32, 33 e 35, L. n. 47/1985, nonchè della L. n. 724/1994 e del principio del giusto procedimento, perchè il Comune avrebbe omesso di adottare un provvedimento espresso a conclusione del procedimento precedentemente avviato dalla loro dante causa e per aver altresì negato la concessione del nuovo condono, senza aver preventivamente concluso il primo procedimento avviato.
Con l’ultimo motivo di doglianza, si deduce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, violazione e falsa applicazione della L. n. 431/1985, dell’art. 51 della L. R. n. 56/1980, attesa la temporaneità  del vincolo di inedificabilità  ivi previsto, rispetto all’adozione del piano paesistico. 
Ne conseguirebbe, attesa la natura non assoluta del vincolo di inedificabilità , la erroneità  del fulcro motivazionale del provvedimento impugnato.
Deducono, inoltre, la violazione e falsa applicazione della delibera di G. R. n. 1748 del 15.12.2000 e delle norme tecniche di attuazione, con la quale è stato approvato il piano paesistico, che prevede nell’ambito territoriale esteso “C” – ove è ubicato il fabbricato per cui è giudizio – la possibilità  di trasformazioni edilizie, previo rilascio del parere di compatibilità  paesaggistica.
Con motivi aggiunti, depositati in data 20.1.2012 (le cui censure non vengono riportate per esigenze di sintesi, atteso l’esito del ricorso su cui ci si soffermerà  in seguito), i ricorrenti hanno poi impugnato la nota prot. n. 2338 del 3.7.2000 che ha respinto la prima istanza di condono, conosciuta dagli stessi solo a seguito del deposito in giudizio da parte del Comune, avanzando ulteriore domanda risarcitoria del danno ingiusto cagionato dalla condotta del Comune resistente che, omettendo la notifica del provvedimento impugnato, avrebbe loro impedito di chiedere l’accertamento della nullità  del contratto di compravendita dell’immobile per cui è causa, prima che maturasse la prescrizione della relativa domanda di ripetizione dell’indebito. 
2.- Il Comune di Trani, costituitosi in giudizio, dopo aver dedotto, in un primo momento, l’improcedibilità  del ricorso principale per carenza di interesse, attesa la pendenza del primo procedimento di condono edilizio, con successiva memoria difensiva, depositata in data 13.12.2011, ne ha chiesto il rigetto, insistendo sulla natura assoluta del vincolo di inedificabilità  previsto dagli artt. 33, L. n. 47/1985 e 51, co. 1, lett. f), L.R. n. 56/1980 e, conseguentemente, sul carattere vincolato dell’impugnato provvedimento. 
Deduce, inoltre, l’improcedibilità  del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poichè il primo provvedimento di diniego riguarderebbe un immobile prefabbricato demolito dai ricorrenti subito dopo l’acquisto e sostituito da un immobile in muratura. 
Chiede, infine, il rigetto di ogni richiesta risarcitoria, deducendo la colposa inerzia dei ricorrenti, alla quale sola sarebbe ascrivibile la mancata comunicazione agli stessi dell’esito del primo procedimento di condono edilizio, non essendosi questi premurati di volturare la titolarità  della relativa domanda, nè di interrompere cautelativamente il decorso della prescrizione. 
3.- Con ordinanza n. 373 del 10.5.2006 è stata respinta la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente.
4.- Alla pubblica udienza dell’11.11. 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Va preliminarmente scrutinato il ricorso per motivi aggiunti (relativo ad un provvedimento precedente a quello impugnato con il ricorso principale).
Esso è improcedibile per carenza di interesse, perchè l’opera cui è riferito l’impugnato provvedimento comunale non esiste più. 
La diversità  dell’immobile cui afferisce il provvedimento impugnato con motivi aggiunti rispetto a quello cui fa riferimento l’atto amministrativo gravato con ricorso principale emerge in modo inconfutabile dal semplice confronto della documentazione fotografica depositata dalla difesa comunale.
Trattasi di due immobili diversi: un modulo prefabbricato il primo; un rustico in muratura con fondamenta di cemento il secondo.
La sostituzione del secondo al primo, rende il ricorso per motivi aggiunti improcedibile, non esistendo più il manufatto oggetto del provvedimento impugnato.
6.- E’ fondato, invece, il ricorso principale.
àˆ, infatti, meritevole di accoglimento il motivo di doglianza con il quale parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 431/1985, dell’art 51 L.R. n. 56/1980, nonchè della delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, recante norme tecniche di attuazione.
6.1.-Il vincolo di inedificabilità  posto dal citato art. 51 è, infatti, temporaneo, in quanto destinato ad essere caducato con l’entrata in vigore dello strumento urbanistico (c.f.r. Cons. Stato n. 6585 del 2012, che ha confermato sul punto la pronuncia del TAR Lecce n. 1587 del 2011).
Parte ricorrente deduce che l’entrata in vigore del PUTT/p, con delibera di G.R. n. 1748 del 2000, le cui norme tecniche di attuazione si rivelano decisive ai fini della disciplina vincolistica, ha ormai determinato il venir meno dell’assolutezza del richiamato vincolo.
Infatti , il richiamato PUTT ha suddiviso il territorio pugliese in ambiti territoriali estesi di diverso valore paesaggistico, cui corrisponde una gradazione del vincolo di inedificabilità . 
L’immobile per cui è causa è ubicato in particella rientrante nel PUTT/p ambito C – come si evince dal depositato certificato di destinazione urbanistica del Comune di Trani del 24.3.2006 – ove è previsto un vincolo di inedificabilità  relativa.
L’area in questione è, dunque, soggetta alla disciplina dettata dall’art. 32, L. 47/1985, che subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria all’ottenimento del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Il gravato provvedimento, laddove motiva la propria statuizione sull’assunto che trattasi “di abuso rientrante nei casi di previsti dall’art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47”, pone a fondamento del rigetto una erronea interpretazione della normativa di settore e deve, pertanto, essere annullato.
6.2.- Il Comune resistente, nel conformarsi alla presente pronuncia, dovrà , dunque, esercitare nuovamente il proprio potere amministrativo, munendosi del prescritto parere di compatibilità  paesaggistica, tenendo altresì conto che la realizzazione dell’opera cui afferisce la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi – diversamente da quanto dichiarato dagli odierni ricorrenti – è certamente avvenuta in periodo successivo al 1993, come si evince chiaramente dal raffronto delle riproduzioni fotografiche depositate.
7.- L’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, dispensa dal loro esame.
8.- Le domande risarcitorie avanzate dai ricorrenti sia nel ricorso principale sia in quello per motivi aggiunti, non possono trovare accoglimento, poichè non risulta in alcun modo provato il danno ingiusto asseritamente arrecato agli stessi dai provvedimenti amministrativi impugnati.
9.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
– accoglie, in parte e nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale e per l’effetto annulla la nota prot. n. 13102 del 30.1.2006 del Comune di Trani;
– respinge le domande risarcitorie; 
– dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti;
– compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Francesco Gaudieri
 
 
 
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