Contratti pubblici – Aggiudicazione – Soccorso istruttorio – Carenza documentale – Integrazione postuma – Legittimità 

Con riferimento alla documentazione prodotta ai fini della partecipazione ad una gara, deve ritenersi normalmente possibile il soccorso istruttorio quando la documentazione esaminata dall’Amministrazione non sia risultata sufficientemente chiara o completa nella dimostrazione dei requisiti richiesti, fermo restando, anche qualora venga esercitata tale facoltà , il potere dell’Amministrazione di escludere dalla gara le imprese che non provino, dopo una eventuale richiesta istruttoria integrativa, il possesso dei necessari requisiti tecnici richiesti per la partecipazione alla gara, nè convince l’argomento a contrario speso dalla ricorrente in relazione all’impossibilità  di procedere a tale verifica una volta conclusa la procedura con l’aggiudicazione definitiva, atteso che la stazione appaltante non consuma il potere di verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando, potendo intervenire in autotutela sugli atti del procedimento di evidenza pubblica, sussistendone i presupposti, come avvenuto nel caso di specie.

N. 00948/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2015, proposto da: 
Finepro s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con arch. Michele Sgobba, Ing. Marco Pellegrini, Piemme Studio Associato di Piccolo e Minafra, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, Via Abate Gimma, 94;

contro
Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, Via Pizzoli, 8; 

nei confronti di
Advenco Ingegneria s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; 

per l’annullamento
– della nota R.C.G.1830 del 14/8/2015 (comunicata il successivo 19 agosto 2015) con la quale il Dirigente della III Area del Comune di Putignano ha disposto l’aggiudicazione definitiva alla Advenco Ingegneria s.r.l. della gara bandita dall’Ente (CIG 5970817A0D) mediante il sistema della “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione e contabilità  dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e predisposizione documentazione antincendio per l’intervento di completamento della riqualificazione dell’area urbana dei capannoni laboratorio e della delocalizzazione nell’area autodromo”; 
– di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Putignano e di Advenco Ingegneria s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 29 ottobre 2014, il Comune di Putignano indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei  “servizi di direzione e contabilità  dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e predisposizione della documentazione antincendio per l’intervento di completamento della riqualificazione dell’area urbana dei capannoni laboratorio e della delocalizzazione nell’area ex-autodromo”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, per un prezzo a base d’asta pari ad € 160.410,16, oneri previdenziali ed Iva esclusi.
Espletate le formalità  di gara, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’appalto veniva definitivamente aggiudicato all’odierna controinteressata Advenco Ingegneria s.r.l., giusta determinazione del Dirigente del III Settore n. 1830 del 14 agosto 2015, avendo la stessa conseguito complessivamente 100,00 punti (di cui 20 per l’offerta economica e 80 per l’offerta tecnica). 
2. Con il ricorso in esame Finepro, risultata seconda graduata con complessivi punti 93,884 (di cui 20 per l’offerta economica e punti 73,884 per l’offerta tecnica) impugnava il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva e gli atti ad esso presupposti, chiedendone l’annullamento al fine di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, previa esclusione dell’aggiudicataria e/o previa assegnazione di un punteggio inferiore a quest’ultima in relazione all’offerta tecnica, deducendo a sostegno del gravame plurimi profili di illegittimità . 
2.1 Nel merito dei motivi di ricorso il R.T.P. Finepro contestava, in particolare, il possesso da parte della società  aggiudicataria dei requisiti di capacità  tecnico-organizzativa di cui ai punti III.2.3.1 (fatturato) e III.2.3.2 (servizi di punta) richiesti dal bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 252 e 263, comma I, del D.P.R. 207/2010. Secondo la tesi articolata dalla difesa ricorrente i servizi ex art. 252 cit., svolti da Advenco per committenti privati (13 servizi su un totale di 19, concernenti in 12 casi opere mai realizzate) non avrebbero dovuto essere computati dalla S.A. ai fini del raggiungimento dei requisiti di capacità  tecnica, non risultando provata la realizzazione dei lavori relativi, così come invece, in tesi, richiesto dall’art. 263, comma 2, D.P.R. 207/2010, di modo che l’odierna controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione concorrenziale.
Ci si doleva inoltre della circostanza che la società  Advenco Ingegneria s.r.l. avesse autocertificato alcuni servizi di sola “progettazione preliminare” al fine di dimostrare il possesso dei requisiti nella classe e categoria “Ig” exlege143/1949.
2.2 Con un secondo motivo di ricorso il RTP ricorrente metteva in dubbio la correttezza dell’operato svolto dalla Commissione nella valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e nell’attribuzione dei punteggi, in quanto, in tesi, del tutto sganciati dalla documentazione progettuale prodotta, non essendo la Advenco riuscita a dar prova della propria competenza ed esperienza nella progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di “interventi simili a quello oggetto della gara”. Erroneamente, infatti, la Commissione avrebbe valutato come simile alla realizzazione di capannoni (oggetto precipuo della gara) una serie di progetti prodotti dalla controinteressata non rapportabili sotto alcun profilo strutturale e/o funzionale alle richieste della legge di gara.
3. Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Putignano e la Advenco s.r.l., instando per il rigetto dell’impugnativa che si assumeva infondata sia in fatto che in diritto.
La controinteressata spiegava inoltre ricorso incidentale, impugnando gli atti di gara limitatamente alla parte in cui veniva illegittimamente disposta l’ammissione della ricorrente, deducendo motivi così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 86, comma 3-bis e 87, comma 4 D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 26, comma 6 del D.lgs n. 81/2008; eccesso di potere per difetto di istruttoria: il RTP Finepro avrebbe dovuto essere escluso per non aver provveduto all’indicazione degli oneri relativi alla sicurezza aziendale.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, D.lgs. n. 163/2006 e del punto III.1.1. del bando di gara e 9.1.XII) del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria: per non avere l’aggiudicataria prodotto la polizza fideiussoria richiesta a titolo di cauzione provvisoria e prevista a pena di esclusione.
III) Violazione e falsa applicazione del punto 9.2.I) del disciplinare di gara e degli artt. 266, comma 1, lett. b) e 252 del D.P.R. 207/2010: l’offerta tecnica del RTP Finepro comprenderebbe servizi per nulla affini a quelli oggetto di gara, per cui avrebbe dovuto essere classificata in posizione inferiore nella graduatoria, con conseguente difetto di interesse a coltivare l’odierno gravame;
IV) Violazione e falsa applicazione del punto 9.2.II) del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione in fatto: il R.T.P. ricorrente avrebbe dovuto essere escluso per aver prodotto le schede relative ai tre servizi di punta per la valutazione dell’offerta tecnica, prive della firma dei tecnici che hanno svolto i servizi ivi descritti, come invece richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara.
4. Con memoria notificata in data 30 ottobre 2015 e depositata il successivo 5 novembre, la ricorrente censurava da ultimo la determinazione assunta in data 7 ottobre 2015, prot. n. 2222, con cui la Stazione appaltante aveva confermato l’aggiudicazione definitiva, dando atto dell’ulteriore verifica positiva svolta al dichiarato scopo di fugare ogni dubbio sul possesso dei requisiti di capacità  tecnica e organizzativa in capo all’aggiudicataria. Più nel dettaglio Finepro denunciava la violazione della par condicio, per aver il Comune di Putignano consentito il soccorso istruttorio solo a margine dell’aggiudicazione definitiva e al solo fine di rimediare alle carenze della concorrente anzichè disporne in radice l’esclusione; si doleva, inoltre, della violazione dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006, per non aver la Advenco, sorteggiata per la verifica dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, prodotto nel termine perentorio assegnato dalla S.A. tutta documentazione indicata dal bando e richiesta dalla S.A. per comprovare il possesso dei predetti requisiti, limitandosi a depositare solo i certificati di regolare esecuzione dei servizi svolti, rilasciati da committenti pubblici e privati. 
5. Con ordinanza n. 522 del 7 ottobre 2015 il Collegio respingeva l’istanza di sospensiva, accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.
6. Con successiva ordinanza collegiale veniva richiesto al Comune di Putignano di produrre una dettagliata relazione (con allegata documentazione giudicata atta a provare lo svolgimento di ciascun servizio di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010 nonchè l’eventuale realizzazione delle opere relative) al fine di consentire al Collegio di individuare quale fosse stata “l’incidenza, rispetto all’esito positivo della predetta verifica, della documentazione prodotta dall’aggiudicataria in data 5 ottobre 2016 e relativa a servizi ulteriori rispetto a quelli dichiarati in sede di partecipazione, esibendo all’uopo:
1) Elenco (sub. A) dei servizi di cui al paragrafo III.2.3 n.1) del bando di gara, dal quale risultino in dettaglio, in relazione a ciascuna classe e categoria, i servizi dichiarati dall’aggiudicataria (con relativi importi spendibili) in sede di domanda di partecipazione (con esclusione, dunque, dei servizi ulteriori indicati solo in data 5 ottobre 2015, da indicare in separato elenco sub A bis) e ritenuti dalla stazione appaltante, anche all’esito dell’ulteriore verifica, idonei ai fini della prova del requisito in questione;
2) elenco (sub B) dei servizi di cui al paragrafo III.2.3 n. 2) del bando di gara, dal quale risultino in dettaglio, in relazione a ciascuna classe e categoria, i servizi cd. di punta dichiarati dall’aggiudicataria (con relativi importi spendibili) e ritenuti dalla stazione appaltante, anche all’esito dell’ulteriore verifica, idonei ai fini della prova del requisito (con esclusione, dunque, dei servizi ulteriori indicati solo in data 5 ottobre 2015, da indicare in separato elenco sub B bis)”;
L’Amministrazione ottemperava alle richieste del Collegio, con nota di deposito del 28 aprile 2016.
7. All’udienza dell’8 giugno 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. E’ contestata l’aggiudicazione in favore della società  Advenco ingegneria della procedura aperta volta all’affidamento dei servizi di direzione e contabilità  dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e predisposizione documentazione antincendio in relazione agli “interventi di riqualificazione dell’area urbana dei capannoni laboratorio e della delocalizzazione nell’area autodromo” del Comune di Putignano.
2. Ragioni di economia processuale inducono a tralasciare l’esame del ricorso incidentale, essendo il ricorso principale, così come integrato dai motivi aggiunti, infondato nel merito.
2.1 Al fine del decidere, ritiene il Collegio necessario procedere ad un’inversione della tassonomia dei motivi di ricorso, avendo logica priorità  la questione prospettata dal raggruppamento ricorrente con memoria notificata in data 30 ottobre 2015 (da valere come motivi aggiunti avverso la Determina n. 2222 del 7 ottobre 2015) concernente l’ammissibilità  del soccorso istruttorio per come disposto dalla S.A.. All’esito del rinnovato procedimento di verifica, infatti, la Advenco ha dimostrato di possedere i requisiti di cui al paragrafo III.2.3 n. 1) e n. 2) del Bando di gara, per aver svolto servizi di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010 – per conto di pubbliche amministrazioni nonchè di privati (anche con realizzazione delle opere progettate) – ulteriori rispetto a quelli elencati in sede di domanda, sicchè detta verifica si è conclusa positivamente anche senza considerare quei servizi originariamente indicati da Advenco ed oggetto di aspre critiche in ricorso, in quanto ritenuti non valutabili alla luce dell’orientamento interpretativo delineato dalla V sez. del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2567 del 22 maggio 2015, perchè afferenti a progettazioni commesse da privati e non seguite dalla approvazione e/o realizzazione delle opere. 
2.2 Giova anticipare che ritenendo il Collegio, alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dal D.L. 90/2014, non censurabile il su citato provvedimento di conferma dell’aggiudicazione definitiva, emesso all’esito di un nuovo procedimento con rinnovata istruttoria, è consentito prescindere dall’esame della vexata quaestio concernente l’oggetto della prova richiesta nelle gare pubbliche dall’art. 263, co. 2 D.P.R. n. 207/2010 per il caso in cui il concorrente intenda spendere l’esperienza maturata in relazione ai servizi svolti per conto di privati (ovvero se sia sufficiente la prova dell’esecuzione dei servizi di progettazione ovvero se occorra anche la dimostrazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori relativi).
2.3 In limine occorre poi ulteriormente precisare che il thema decidendum non può ritenersi ampliato fino a ricomprendere, come pure parte ricorrente vorrebbe, la questione dell’illegittimità  dell’aggiudicazione sotto l’ulteriore profilo della violazione del termine perentorio fissato dall’art. 48, comma 1, D.lgs. 163/2006 per non avere la Advenco prodotto tutta la documentazione necessaria, non ritenendosi in tesi sufficienti i soli certificati di regolare esecuzione rilasciati da committenti privati (cfr. p. 14 memoria Advenco del 22 febbraio 2016). 
Invero, il R.T.P. Finepro solo con memoria del 30 ottobre 2015, vale a dire a termini di impugnativa oramai decorsi e, dunque, tardivamente, stigmatizza la mancata esclusione dell’aggiudicataria per non aver presentato – in quanto sorteggiata per la verifica dei requisiti  ex art. 48, comma 1, cit. – documentazione idonea ai fini della prova richiesta  (cfr. verbali di gara nn. 3 e 4 del 15 e 30 giugno 2015). Le iniziali censure, infatti, risultano appuntate sulla sola contestazione della valutabilità  dei servizi svolti dall’aggiudicataria per conto di privati e non autorizzati nè realizzati, in forza dell’indirizzo giurisprudenziale innanzi richiamato.
2.4 Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alle repliche (di cui alla memoria depositata da Finepro in data 27 febbraio 2016, pagg. 15-19 e memoria del 23 maggio 2016) con cui parte ricorrente introduce tardivamente nuove censure avverso la Determina n. 2222/2015, attinenti a profili di merito del rinnovato procedimento, stigmatizzandosi l’operato della S.A. nella parte in cui ha ritenuto provato il raggiungimento dei requisiti attraverso gli ulteriori (5) servizi indicati in sede di soccorso istruttorio; censure inammissibili, non essendo state tempestivamente proposte, come puntualmente eccepito negli scritti difensivi del Comune resistente (cfr. repliche del 27 maggio 2016, pagg. 1-7) e della controinteressata (cfr. memoria di replica del 27 maggio 2016, pag. 9).
Nella specie, dunque, non può non farsi applicazione di consolidati principi processuali, in forza dei quali il giudice amministrativo è vincolato ai motivi dedotti in ricorso e con gli eventuali motivi aggiunti, senza possibilità  per il ricorrente di introdurre “mutatio libelli” attraverso la formulazione di censure o richieste nuove, contenute in successivi scritti difensivi non notificati o nel corso della discussione (vedasi T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 aprile 2015, n. 631; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 3 agosto 2012, n. 2005; T.A.R. Campania, Salerno, sez II, 13 settembre 2011, n. 1539; Consiglio di Stato, VI sez., 18 marzo 2004, n. 1435).
3. Occorre inoltre svolgere alcune precisazioni in punto di fatto.
3.1 Come anticipato in narrativa, nel caso di specie è accaduto che il Comune di Putignano ha aggiudicato la gara de qua alla società  Advenco Ingegneria, ritendendo provato senza dubbio alcuno, in sede di controllo a campione svolto ex art. 48 D.lgs. 163/2006, lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010, così come dichiarati in sede di partecipazione, peraltro per importi in gran lunga superiori a quelli minimi indicati dal bando in relazione a ciascuna classe/categoria, sebbene poi non tutti i servizi prestati per conto dei privati fossero stati anche autorizzati e/o realizzati. 
E’ chiaro che la S.A. (cfr. memoria depositata in data 5 ottobre 2015) ha inteso aderire sul punto all’orientamento giurisprudenziale, opposto a quello invocato dalla ricorrente, in forza del quale la prova che il progettista è tenuto a fornire del possesso del requisito di capacità  tecnico-professionale in questione, attiene solo al corretto svolgimento dei servizi di progettazione, non rilevando al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi, conformemente a quanto sancito dalla prima parte dell’art. 263, comma 2, cit. che non opera distinzioni di sorta circa la natura pubblica o privata del committente al fine dell’applicazione della previsione in questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 692 del 10 febbraio 2015; Tar Campania, Napoli, sez. I, 22 aprile 2016, n. 2139 e 12 gennaio 2016, n. 109; Puglia, Bari, sez. I, 22 aprile 2015, n. 627; Tar Veneto, sez. I, 10 settembre 2014, n. 1195). 
3.2 Tuttavia, successivamente alla presentazione del ricorso, alla luce dei rilievi e delle contestazioni formulate dalla seconda graduata, la S.A. in piena autonomia ha ritenuto di procedere in via meramente tuzioristica ad un approfondimento istruttorio, verosimilmente al fine di acclarare quali servizi svolti dall’aggiudicataria per conto di privati fossero stati poi anche realizzati, invitandola a depositare altra documentazione (ulteriore e diversa dai certificati di regolare esecuzione), approdando alla conferma circa il possesso da parte dell’aggiudicataria dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, anche secondo i più rigidi parametri di valutazione richiesti dal divergente indirizzo giurisprudenziale invocato da parte ricorrente, tenuto conto dell’ulteriore documentazione prodotta, attestante l’avvenuta esecuzione di ulteriori servizi svolti per conto di committenti pubblici e privati (questi ultimi anche con realizzazione delle relative opere).
3.3 Le valutazioni di merito svolte dalla S.A., si ribadisce, non risultano tempestivamente contestate con motivi aggiunti, avendo il R.T.I. ricorrente inizialmente appuntato le proprie critiche sulla sola ammissibilità  del rinnovato procedimento di verifica.
4. Fatta tale premessa, occorre interrogarsi sull’effettiva portata del nuovo soccorso istruttorio, alla luce della revisione operata di recente dal legislatore, chiaramente volta a favorire la massima partecipazione alle gare, apportando evidenti correttivi a quelle soluzioni diffuse nella prassi, il più delle volte conducenti ad esclusioni per violazioni ancorate a profili puramente formali, sia pure senza sconfinare dal rispetto doveroso delle esigenze di par condicio dei partecipanti.
4.1 Sulla portata dell’istituto in esame va ricordato che l’art. 39 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L.  114/2014, ha aggiunto: a) il comma 2 bis all’articolo 38 del codice dei contratti pubblici, stabilendo, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, la possibilità  di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, previo invito della stazione appaltante e dietro pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara; b) il comma 1 ter all’articolo 46, così estendendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2 bis, a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità  degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Con la tale novella, il Legislatore ha risolto le incertezze che si erano create intorno al combinato disposto degli artt. 38 e 46 d. lgs. n. 163/2006, sulla procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio, che diventa doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità  delle dichiarazioni sostitutive, non rientrante tra le cause di esclusione tassativamente enucleate dall’art. 46, condizionando, quindi, l’esclusione dalla procedura al mancato adempimento della richiesta di regolarizzazione entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1803).
La novella normativa introdotta dall’art. 39 del D.L. 90/2014, con riferimento alle previsioni di cui all’art. 46 del Codice,  determina un superamento dei principi enunciati dalla giurisprudenza in subiecta materia, in forza dei quali, facendosi richiamo al principio di autoresponsabilità  e di  par condicio tra i concorrenti si era limitato il soccorso istruttorio alle sole ipotesi di integrazione e completamento della documentazione già  presente in atti. La nuova disciplina, infatti, consente la sanatoria di “ogni” omissione o  incompletezza documentale, atteso che, facendo la norma esplicito riferimento anche agli “elementi” e non solo alle “dichiarazioni”,  è consentita l’estensione dell’istituto del soccorso istruttorio a qualsiasi carenza, omissione o irregolarità , in  relazione ai requisiti e condizioni di partecipazione, purchè sussistenti alla scadenza del  termine di presentazione dell’offerta (non essendovi possibilità   di acquisirli successivamente), e con il solo  limite intrinseco dell’inalterabilità  del contenuto dell’offerta, della certezza  in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che  presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità  delle condizioni  in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la  partecipazione alla gara (cfr. Determina ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015).
Dalle su richiamate disposizioni emerge la chiara volontà  del legislatore di evitare esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni), di consentire l’innesto nell’ambito del procedimento di gara di un subprocedimento volto ad acquisire la completezza delle dichiarazioni e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale, entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (cfr. Cons. St., AP, sent. 30 luglio 2014, n. 16).
4.2 Dunque, con riferimento alla documentazione prodotta ai fini della partecipazione ad una gara, deve ritenersi normalmente possibile anche il soccorso istruttorio quando la documentazione esaminata dall’Amministrazione non sia risultata sufficientemente chiara o completa nella dimostrazione dei requisiti richiesti, fermo restando, anche qualora venga esercitata tale facoltà , il potere dell’Amministrazione di escludere dalla gara le imprese che non provino, dopo una eventuale richiesta istruttoria integrativa, il possesso dei necessari requisiti tecnici richiesti per la partecipazione alla gara.
Evidentemente le imprese continuano ad essere oggetto di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, onde evitare che vengano affidate delle gare a dei soggetti privi di capacità  tecnica ed economica o dei requisiti morali.
4.3 Quanto al caso di specie, va peraltro sottolineato che la possibilità  di far ricorso al soccorso istruttorio non era preclusa dalla circostanza che la carenza documentale censurata fosse emersa solo nel corso del rinnovato procedimento di verifica. Attenendo la predetta carenza, in tesi, alla incompletezza della dichiarazione sul possesso dei requisiti partecipativi ex art. 42 D.lgs. 163/2006 (essendosi asserita la non valutabilità  di alcuni servizi indicati in elenco dall’aggiudicataria all’atto della domanda), ed essendo detta assenza o incompletezza in linea di principio sanabile alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio, ne consegue certamente la possibilità  di integrazione, anche postuma, essendosene (in tesi) la S.A. avveduta non a monte, ovvero nella fase di controllo delle dichiarazioni ma solo a margine dell’aggiudicazione definitiva. 
Peraltro, in merito al rapporto tra soccorso istruttorio e perentorietà  del termine previsto dall’art. 48 in relazione al procedimento di verifica dei requisiti, si è condivisibilmente sostenuto che l’art. 46 (già  prima dell’introduzione del comma 1 ter) nella parte in cui dà  spazio a “chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati” va interpretata nel senso che «sia in fase di ammissibilità  delle domande o delle offerte, con riferimento anche alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti ex artt. 41 e 42, che in fase di comprova ex art. 48, sui certificati e sui documenti presentati in sede di verifica a campione, la stazione appaltante – prima di decidere l’applicazione delle sanzioni ex art. 48 – può richiedere gli opportuni completamenti o chiarimenti. In altri termini, l’accertamento della conferma di quanto dichiarato, esclusivamente in forza della disposizione di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, può comportare la concessione di una proroga al termine. àˆ, quindi, onere della stazione appaltante valutare e contemperare gli interessi della P.A. alla perfetta e regolare esecuzione dell’appalto, con quelli del privato relativi alla partecipazione dei concorrenti alle gare, in condizioni di parità , ed alla corretta verifica della documentazione rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti» (cfr. Determina ANAC n. 1 del 15 gennaio 2014).
Nel caso di specie, dunque, correttamente l’Amministrazione ha riconosciuto all’impresa aggiudicataria la possibilità  di sanare la propria documentazione, veicolata attraverso l’esercizio del potere di autotutela che ha riportato la procedura alla fase di verifica dei requisiti di partecipazione, in cui il controllo della S.A. era stato condotto alla stregua del solo indirizzo interpretativo contestato dalla ricorrente e che, tuttavia, non ha precluso l’ammissione della controinteressata, pur applicando il diverso parametro interpretativo invocato dal deducente R.T.I., atteso che la Advenco ha dimostrato, sia pure attraverso l’indicazione di ulteriori servizi (in aggiunta a quelli censurati) di possedere, in sostanza, tutti i requisiti di partecipazione alla data della domanda, qualunque sia l’interpretazione che si ritenga di seguire in relazione all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010.
Nè convince l’argomento a contrario speso dalla ricorrente in relazione all’impossibilità  di procedere a tale verifica una volta conclusa la procedura con l’aggiudicazione definitiva, atteso che la stazione appaltante non consuma il potere di verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando, potendo intervenire in autotutela sugli atti del procedimento di evidenza pubblica, sussistendone i presupposti, come è avvenuto peraltro nel caso di specie.
5. Quanto all’ulteriore doglianza di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo con cui vengono censurate valutazioni tecnico discrezionali svolte dalla S.A. è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza che, circa le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalle stazioni appaltanti, ha chiarito che le stesse godono di un’ampia discrezionalità , sicchè risultano sottratte al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, ove non appaiano illogiche o non emergano palesi profili di erroneità  già  rilevabili ab estrinseco.
5.1 La predetta circostanza non ricorre nel caso di specie, alla luce della correttezza sostanziale delle valutazioni svolte dalla S.A. che ha considerato come affini a quelli oggetto di affidamento i servizi indicati nell’offerta tecnica da Advenco Ingegneria, in quanto risultano relativi a progetti di riqualificazione urbana e rispondenti agli oggettivi criteri fissati dal disciplinare di gara, punto 9.2, pag. 13, così come desumibili dalle tariffe professionali e dal D.M. della Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143.
5.2 Infine, infondata è anche la censura per cui non sarebbero valutabili i servizi di sola “progettazione preliminare” presentati dalla società  Advenco Ingegneria s.r.l. al fine di dimostrare il possesso dei requisiti nella classe e categoria “Ig” exlege 143/1949, atteso che rientrano nelle attività  di progettazione di cui all’art. 252 D.P.R. n. 207/2010 i “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata” concernenti, tra l’altro, “la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo”, sicchè la pregressa esperienza maturata in ciascuna delle suddette fasi progettuali è certamente utilizzabile ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa (cfr.Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 13 gennaio 2016).
6. In conclusione il ricorso è respinto, restando assorbite le ulteriori censure.
7. La complessità  e peculiarità  della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:
– respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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