Commercio, industria, turismo – Rivendita di generi di monopolio – Distanze minima e redditività  minima  – Criteri non applicabili alle rivendite speciali

 
àˆ legittima l’autorizzazione al trasferimento della rivendita ordinaria di tabacco rilasciata senza il rispetto dei requisiti della redditività  minima e della minima distanza in rapporto ad un’altra rivendita speciale di tabacchi istituita presso una stazione di servizio, in quanto quest’ultima è sottoposta ad uno speciale regime, svincolato dagli ordinari criteri di rilascio previsti esclusivamente per le rivendite ordinarie.


*
Nello stesso senso vedi anche Tar Puglia Bari, Sez. II, 30 gennaio 2013, n. 113.

N. 00114/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2012, proposto da: 
Doval Cinebar S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Grazia Pennella, con domicilio eletto presso Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5; 

contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ufficio Regionale Puglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Compagnia G.D.F. Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti, Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Federazione Italiana Tabaccai, Assotabaccai; Alessandro Carella, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Rutigliano, Livia Grazzini, con domicilio eletto presso Federico Rutigliano in Bari, via A. Gimma N. 147; 

per l’annullamento
dei seguenti provvedimenti:
a) -il provvedimento n. 309 datato 06.08.2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione dei Monopoli di Stato – ufficio regionale per la Puglia – sezione distaccata di Foggia – comunicato con raccomandata ar datata 04.09.2012, prot. n, 47441 e pervenuta al ricorrente in data 07.09.2012, con il quale è stato autorizzato il trasferimento della rivendita n. 39 e ricevitoria lotto n. fg1868 di Carella Alessandro, in Foggia da via Arpi, n. 89/a al viale Ofanto n. 345;
b) -il parere reso dalla Federazione italiana -sindacato provinciale/mandamentale tabaccai Foggia – in data 11.05.2012, prot. n. 185/2012;
c) -il parere reso dalla guardia di finanza di Foggia in data 08.05.2012, prot. n. 0243276/2012;
d) -la relazione di trasferimento dell’ufficio regionale per la Puglia – sezione distaccata di Foggia – dell’amministrazione dei monopoli di stato, datata 20.06.2012;
e) -ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ufficio Regionale Puglia e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Comune di Foggia e di Comando Compagnia G.D.F. Foggia e di Alessandro Carella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Lucia Murgolo, su delega dell’avv. G. Pennella, avv. Dello Stato F. Manzari e avv. F. Rutigliano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. Amm.;
 

Con il ricorso in esame la Doval Cinebar s.r.l., titolare di rivendita speciale ubicata presso una stazione di servizio, impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio regionale per la Puglia ha accolto l’istanza del controinteressato autorizzando il trasferimento della sua rivendita di generi di monopolio e ricevitoria del lotto dalla via Arpi n. 89 al viale Ofanto n. 345.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge, art. 3 l. 241/1990 e smi, carenza di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, violazione e falsa applicazione della l. 1243/1957, del d.p.r. n. 1074/1958, della circolare del 25.9.2001 n. 04/63406;
2) violazione di legge, art. 3 l. 241/1990 e smi, carenza di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità  difetto dei presupposti di fatto e di diritto, violazione e falsa applicazione della l. 1293/1957, del d.p.r. n. 1074/1958, della circolare del 25.09.2001 n. 01/63406, eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà  con precedenti atti e manifestazioni di volontà  dell’Amministrazione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio regionale Puglia e il Comando Compagnia Guardia di finanza di Foggia, nonchè il Comune di Foggia e il controinteressato Carella Alessandro, tutti contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 13 dicembre 2012 il Presidente del Collegio ha reso edotti i difensori presenti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; i procuratori delle parti nulla hanno osservato in proposito e il ricorso è stato quindi introitato per la decisione di merito.
Il ricorso in esame è manifestamente infondato.
Con il primo motivo deduce illegittimità  del trasferimento autorizzato in favore del controinteressato sia con riferimento alla violazione della distanza minima di 200 m (189 m), sia con riferimento alla violazione del criterio della produttività  minima, in danno della ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce illogicità  e contraddittorietà , nonchè difetto di motivazione in relazione alla circostanza che analoghe istanze del controinteressato erano state in passato respinte e disattese.
Tutti i profili di censura dedotti, pur se astrattamente condivisibili in linea di principio, risultano viceversa – con riferimento al caso di specie – in conferenti e infondati.
Occorre anzitutto premettere che il trasferimento di che trattasi è stato legittimamente autorizzato, atteso che la rivendita n. 39 risultava in precedenza ubicata a distanza di appena m. 196 rispetto alla rivendita n. 16 di Piazza Duomo, in conformità  delle previsioni di legge e di cui alla circolare 04/63406 del 25.9.2001.
Ciò premesso rileva il Collegio che la ricorrente risulta titolare non già  di rivendita ordinaria bensì di rivendita speciale istituita presso una stazione di servizio – distribuzione carburanti.
Tale tipologia esclude di per sè l’applicabilità  dei criteri della distanza minima e della minima redditività , che risultano viceversa previsti esclusivamente con riferimento alle rivendite ordinarie, atteso che l’istituzione di rivendita speciale si sottrae ai criteri medesimi, in particolare ove si tratti di rivendita speciale istituita presso stazione di servizio, alla stregua della speciale normativa vigente nella Regione Puglia ed in conformità  di orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Ed invero le rivendite speciali presso stazioni di servizio si rivolgono ad una fascia di utenza del tutto atipica e differente da quella propria delle rivendite ordinarie e proprio tale peculiarità  costituisce il presupposto dello svincolo dai criteri ordinari, ivi compreso quello redditività  minima.
L’art. 22 della l. 1293/1957 ne prevede infatti l’istituzione al fine di soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio nel caso in cui manchino i presupposti per l’istituzione di rivendita ordinaria o di concessione di patentino.
Conseguentemente il titolare di rivendita speciale, stante la specialità  del regime applicabile, non appare neanche legittimato alla contestazione relativa al trasferimento di rivendita ordinaria, peraltro finalizzato al ripristino della distanza minima rispetto ad altra rivendita ordinaria.
Il ricorso risulta dunque inammissibile e comunque infondato.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 in favore del controinteressato, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della società  ricorrente; ricorrono viceversa giustificati motivi per dichiarare la integrale compensazione delle spese di giudizio tra la ricorrente e il Comune di Foggia e le Amministrazioni pubbliche costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso in favore del controinteressato delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre iva e cpa.
Dichiara compensate le spese di giudizio nei confronti del Comune di Foggia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e della Compagnia G.d.F di Foggia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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