Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Richiesta rilascio permesso di soggiorno per motivi “lavoro subordinato” – Provvedimento rifiuto per condanna penale – Art. 1-ter, D.L. n. 78/2009 – Reato non ostativo ad ammissione procedura emersione – Illegittimità rifiuto
àˆ illegittimo il provvedimento di rifiuto emesso a seguito di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato” (art. 1-ter, D.L. n. 78/2009), a causa di una condanna per il reato di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 286/1998, poichè il decreto di espulsione è preclusivo della regolarizzazione solo ove sia stato emesso per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, in particolare, di prevenzione del terrorismo.
N. 02174/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2011, proposto da:
R.R., rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Longo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
Questura di Bari e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;
per l’annullamento
del provvedimento di rifiuto, emesso in data 13.10.2010 dal Questore di Bari, della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato” inoltrata da R. R. in data 16.3.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e rilevato che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierno ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di rigetto dell’istanza per l’emersione del lavoro irregolare presentata ex D.L. n.78/2009 conv. con legge n.102/2009, in epigrafe meglio indicato, emesso sul presupposto che il lavoratore si sia reso responsabile di reato ostativo alla sanatoria.
Più precisamente l’interessato ha subito condanna per il reato di cui all’art.13, comma 13 del d.lgs. n.286/98 per cui è prevista pena edittale da uno a quattro anni. E’ infatti rientrato in Italia dopo aver subito un provvedimento di espulsione prima del termine di legge e senza la speciale autorizzazione ministeriale.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto depositato in data 19.1.2011 chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza di questa Sezione n.137/2011 è stata accolta l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso.
All’udienza del 6 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
Ritiene il Collegio di confermare le argomentazioni già svolte in sede cautelare.
Non pare invero ostativa all’ammissione della procedura di emersione di cui all’art. 1-ter, d.l. 78 del 2009 conv. con legge n.102/09, la condanna riportata dall’odierno ricorrente per tre ordini di ragioni:
a) in primo luogo perchè la fattispecie criminosa di cui all’art.13, comma 13 del d.lgs. n.286/1998 -così come quella di cui all’art.14, comma 5 ter stesso decreto- non è riconducibile agli artt. 380 e 381 c.p.p. giacchè non rientra nè tra i casi di arresto obbligatorio ivi individuati nè tra i casi di arresto facoltativo; le relative previsioni devono ritenersi tassative e insuscettibili di estensione analogica in malam partem;
b) in secondo luogo perchè anche la specialità della disposizione incriminatrice che viene qui in considerazione -da ricollegarsi a esigenze generali di governo del fenomeno immigratorio più che a specifiche ragioni di prevenzione penale – suggerisce di non estendere alla stessa un meccanismo ostativo del tutto inconferente, ove si tenga conto altresì del fatto che le domande di regolarizzazione sono per definizione presentate da soggetti irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale che -ove già colpiti da un decreto di espulsione- finirebbero per essere discriminati rispetto ad altri immigrati irregolari non ancora individuati dalle Forze dell’Ordine;
c) infine perchè, sulla scorta di un’interpretazione logico-sistematica che tenga conto delle altre previsioni del comma 13 dell’art.1 ter del D.L. n.78/09 in questione, deve osservarsi che il decreto di espulsione è preclusivo della regolarizzazione solo ove sia stata emesso per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, in particolare, di prevenzione del terrorismo.
Considerato tuttavia che l’Amministrazione non ha operato in un quadro normativo univocamente interpretato, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)