Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Ordinanza di demolizione – Impugnazione – Presentazione di domanda di sanatoria (o condono) – Improcedibilità del ricorso
Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria (sia per l’accertamento di conformità che per il “condono”) successivamente alla data del provvedimento di ripristino. E ciò in quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima e, inoltre, in quanto l’applicazione di detto principio determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva.
N. 01855/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01558/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2005, proposto da:
Miucci Angela Maria, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri, Ilde Follieri, con domicilio eletto con l’avv. Enrico Follieri in Bari, presso l’avv. F. Lofoco in via P. Fiore 14;
contro
Comune di Manfredonia;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 10 del 30.6.2005 del Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia del Comune di Manfredonia con la quale si è ingiunto al coniuge della ricorrente, li Bergolis Francesco, di demolire le opere abusive realizzate sul terreno di sua proprietà sito in Manfredonia, e dei relativi provvedimenti di diniego di condono del 27.4.2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Alma Lucia Giuseppina Tarantino, su delega dell’avv. Enrico Follieri, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Angela Miucci ha impugnato i provvedimenti di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e di diniego di condono edilizio relativi alle opere eseguite sui due corpi di fabbrica esistenti sul terreno del quale è comproprietaria con il coniuge li Bergolis Francesco.
A sostegno del ricorso sono state dedotte, con riferimento ai dinieghi di condono, le seguenti doglianze:
1. violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/90 e dell’art. 20 d.p.r. 380/2001 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
2. violazione dell’art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione;
3. violazione dell’art. 10 bis L. 241/90;
4. eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 32 L. 326/2003.
Con riferimento all’ordinanza di demolizione è stata dedotta l’illegittimità derivata per violazione del titolo IV, capi I e II d.p.r. 380/2001, la violazione degli artt. 31 e 36 d.p.r. 380/2001, la violazione dell’art. 7 L. 241/90, la violazione dell’art. 41 l.r. 56/80.
Nessuno si è costituito per il Comune di Manfredonia.
All’udienza del 24 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo la ricorrente presentato in data 11.10.2005, dopo la notifica del ricorso, istanza di permesso di costruire in sanatoria.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato costantemente che deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione “allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria (sia per l’accertamento di conformità che per il “condono”) in data precedente alla introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino. E ciò in quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed, inoltre, in quanto l’applicazione di detto principio determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5646; negli stessi termini T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07 novembre 2008, n. 1482; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 07 novembre 2008, n. 19352; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 04 novembre 2008 , n. 1911; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008 , n. 8306).
L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)