1. Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura aperta – Requisiti ammissione richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis gara – Certificazione qualità  –  Impresa in possesso qualifica categoria prevalente dei lavori –  Esenzione dall’obbligo di produrre certificazione ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 – Legittimità  – Fattispecie


2. Contratti pubblici – Appalto di lavori – Procedura aperta – Valutazione offerta tecnica – Modalità  e criteri attribuzione punteggi – Previsione lex specialis gara metodo aggregativo-compensativo di cui all’allegato B al D.P.R. n. 554/1999  ed individuazione criteri di valutazione e peso varie voci – Legittimità  operato commissione giudicatrice


3. Contratti pubblici – Appalto di lavori – Valutazione offerta tecnica – Principio del divieto di commistione tra requisiti soggettivi e profili oggettivi offerta – Applicazione non meccanicistica – Legittimità 

1. Con riferimento ai requisiti di ammissione richiesti nel bando, non sussiste motivo di esclusione dalla gara di una associazione temporanea d’impresa  in cui l’impresa mandante – qualificata per la categoria prevalente – non abbia prodotto la certificazione di qualità  in quanto non tenuta  a tale adempimento ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34. Infatti con riferimento al requisito della certificazione di qualità  richiesto dalla lex specialis di gara, come interpretato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 luglio 2009 n. 4557) e dalla stessa Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici (parere 8 ottobre 2009 n. 106), l’esenzione da tale certificazione delle classifiche più basse si giustifica proprio con la necessità  di consentire la partecipazione alle gare pubbliche (seppure in raggruppamento) anche alle imprese di piccole dimensioni.


2. Nel caso in cui negli atti di gara, con riferimento alle offerte tecniche, la stazione appaltante compiutamente individui i criteri di valutazione ed il peso delle varie voci, oltre ad indicare  precisamente il metodo di attribuzione del punteggio tecnico, attraverso il rinvio al metodo aggregativo-compensativo di cui all’allegato B al D.P.R. n. 554/1999, l’utilizzo di tale metodo in concreto non solleva dubbi in ordine alla legittimità  e logicità  dell’azione amministrativa, essendo i vari elementi, costituenti fattori nell’operazione di calcolo secondo la formula di cui al citato allegato B (normativamente previsto e quindi ex se idoneo ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa), tutti individuati già  dallo stesso disciplinare.


3. Nella valutazione delle offerte tecniche il divieto di commistione tra i requisiti soggettivi dell’offerente e profili oggettivi dell’offerta non deve essere applicato  in modo meccanicistico, temperandone la portata applicativa quante volte il singolo requisito di partecipazione (nel caso di specie voce “parco macchine e attrezzature”)  pur se coinvolgente le caratteristiche soggettive dell’offerente, sia nondimeno idoneo ad essere apprezzato quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità  prospettate nell’offerta, come elemento, cioè, incidente sulle modalità  esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8933).

N. 01842/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01466/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2010, proposto dalla Gualtieri Costruzioni di Gualtieri Renato & C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tobia Renato Binetti, Dover Scalera e Gabriele Di Palo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Amendola, 172/C; 

contro
il Comune di Celenza Valfortore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Agnusdei, con domicilio eletto presso l’avv. Eda Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

nei confronti di
La Morgia Costruzioni S.r.l., mandataria nella A.T.I. con la ditta Angelicola Pasquale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Di Pardo e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pizzoli, 8; 

per l’annullamento
della determinazione n. 82 del 30.8.2010, mai comunicata, con la quale il Responsabile del servizio e del procedimento ha aggiudicato in via definitiva alla A.T.I. La Morgia Costruzioni s.r.l. – Impresa Angelicola Pasquale l’appalto dei lavori di realizzazione della residenza sociale per anziani, indetto con bando di gara mediante procedura aperta prot. 3085 del 13 luglio 2010, per un importo netto di euro 965.576,80;
di tutti i verbali di gara e dell’operato della commissione di gara nell’attività  di valutazione ed assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Celenza Valfortore e della La Morgia Costruzioni S.r.l., mandataria nella A.T.I. con la ditta Angelicola Pasquale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabrizio Lofoco, per delega dell’avv. Giuseppe Agnusdei, Giuliano Di Pardo e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. La Gualtieri Costruzioni di Gualtieri Renato & C. S.a.s. ha partecipato alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di una residenza sociale per anziani, indetto dal Comune di Celenza Valfortore con bando del 13 luglio 2010 (prot. 3085).
La società  impugna la determinazione n. 82 del 30 agosto 2010, con la quale il Responsabile del servizio e del procedimento ha aggiudicato i lavori in via definitiva alla A.T.I. La Morgia Costruzioni s.r.l. – Impresa Angelicola Pasquale, nonchè gli altri atti della procedura con particolare riguardo ai verbali della commissione, di cui contesta l’attività  di valutazione e di assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Celenza Valfortore e la La Morgia Costruzioni S.r.l., mandataria nella A.T.I. da costituire con la ditta Angelicola Pasquale
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza 20 ottobre 2010 n. 752, per i seguenti motivi: “Considerato che alla stregua delle censure dedotte, prima facie, non appare dimostrata nè l’assenza dei requisiti in capo alla mandante ditta Angelicola Pasquale, nè la scorrettezza dell’operato della commissione, tenendo conto che il metodo aggregativo-compensatore adottato per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità  dell’allegato B del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, consente di valutare gli elementi di natura qualitativa dell’offerta attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”.
Contestualmente, su istanza della parte, è stato ordinato all’Amministrazione resistente di consentire alla ricorrente l’accesso all’offerta tecnica aggiudicataria, anche mediante estrazione di copia.
Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, ha respinto il relativo appello con ordinanza 21 dicembre 2010 n. 5840 (“Considerato che, ai fini della “summaria cognitio” propria della presente fase cautelare, non vi sono elementi per la sospensione del provvedimento impugnato, apparendo presente il potere dell’Amministrazione di scegliere l’opzione di realizzazione del piano di residenza per anziani”); con ordinanza 21 gennaio 2011 n. 240 ha poi dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all’accesso.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per decisione all’udienza del 9 novembre 2011.
B.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che l’associazione di impresa aggiudicataria doveva essere esclusa, perchè la mandante, Impresa Angelicola Pasquale, non era in possesso della certificazione di qualità , richiesta dallalex specialis a pena di esclusione.
Occorre premettere che le lavorazioni imponevano alle concorrenti il possesso della categoria prevalente OG1, classifica III, e della categoria scorporbile OS21, classifica I.
La ditta Angelicola Pasquale è in effetti qualificata per la categoria OG1, classifica II, e per la OS21, classifica I, e non è tenuta perciò, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (integrato attraverso il rinvio all’allegato B), al possesso del sistema di qualità  aziendale; la capogruppo La Morgia Costruzioni s.r.l. possiede l’attestazione per la categoria OG1, classifica III, e per la OS21, classifica V, con relativa certificazione di qualità .
Di conseguenza, nè in relazione ai requisiti di ammissione richiesti dal bando nè in relazione alle lavorazioni che la mandante intendeva assumere, nell’ambito dell’associazione di cui faceva parte, l’impresa Angelicola Pasquale era tenuta a produrre la certificazione di qualità .
Neppure è provato dalla ricorrente che tale onere fosse imposto dall’articolo 1 del disciplinare di gara, il quale non conteneva alcuna previsione specifica, limitandosi a prescrivere che nella “busta A” fosse contenuta l’attestazione SOA “che documenta il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, riportante espressamente il possesso da parte dell’impresa del sistema di qualità  aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero il possesso di elementi significativi e correlati al suddetto sistema”; la prescrizione dunque nulla precisava sui requisiti e sugli adempimenti e, in particolare, non forniva indicazioni differenti distinguendo tra le varie tipologie di concorrenti ammissibili, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Non sussisteva perciò motivo di esclusione dell’associazione temporanea d’impresa aggiudicataria, con riferimento al requisito della certificazione di qualità , come interpretato dalla giurisprudenza (per tutte: Consiglio di Stato, Sez. V, 20 luglio 2009 n. 4557) e dalla stessa Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici (da ultimo: parere 8 ottobre 2009 n. 106), secondo i quali l’esenzione da tale certificazione delle classifiche più basse si giustifica proprio per la necessità  di consentire la partecipazione alle gare pubbliche (seppure in raggruppamento) anche alle imprese di piccole dimensioni.
La censura è dunque infondata.
B.2. Contesta poi l’istante la valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice, in quanto non si comprenderebbero le modalità  e i criteri di attribuzione dei punteggi alle offerte.
Il rilievo non ha pregio.
àˆ sufficiente la lettura degli atti di gara per rendersi conto che la stazione appaltante aveva già  in sede di bando di gara (articolo 13) sia compiutamente individuato i criteri di valutazione e il peso delle varie voci (individuate con le lettere a-d) sia indicato precisamente il metodo di attribuzione del punteggio tecnico, attraverso il rinvio al metodo aggregativo-compensativo di cui all’allegato B al D.P.R. n. 554/1999.
L’utilizzo di tale metodo in concreto non solleva dubbi in ordine alla legittimità  e logicità  dell’azione amministrativa, essendo i vari elementi, costituenti fattori nell’operazione di calcolo secondo la formula di cui al citato allegato B (normativamente previsto e quindi ex se idoneo ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa), tutti individuati dallo stesso disciplinare.
La ricorrente si sofferma poi sulla voce “parco macchine e attrezzature” di cui sostiene la valenza meramente quantitativa ai fini della valutazione, valenza del tutto indimostrata, visto che l’insieme di tali strumenti non poteva che essere considerata (anche) sotto l’aspetto qualitativo, che si riverbera sulla qualità  delle lavorazioni.
Infine, la società  con riguardo alla medesima voce, denuncia che sia stato violato il divieto di commistione tra i requisiti soggettivi dell’offerente e profili oggettivi dell’offerta.
A smentita di tale tesi, dato il concreto atteggiarsi della voce, che comprende mezzi aziendali indispensabili per l’effettuazione dei lavori, è sufficiente richiamare quella giurisprudenza che ha applicato il suddetto divieto in modo non meccanicistico, temperandone la portata applicativa quante volte il singolo requisito di partecipazione, pur se coinvolgente le caratteristiche soggettive dell’offerente, sia nondimeno idoneo ad essere apprezzato quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità  prospettate nell’offerta, come elemento, cioè, incidente sulle modalità  esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8933).
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato sia nella sua parte demolitoria sia, di conseguenza (essendo insussistente qualsiasi danno ingiusto), in quella risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura di euro 8.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge, in favore di ognuna delle controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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