1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Termine di
conclusione del procedimento – Perentorietà  – Esclusione
2. Ambiente ed ecologia – Assoggettabilità  a VIA – Parere –
Esclusione – Decadenza

1. Il superamento del termine per la conclusione del procedimento
previsto dall’art. 2 della l. 6 agosto 1990, n 241 non è perentorio e la sua
inosservanza non integra presupposto per l’annullamento del provvedimento
emanato, bensì fonte dell’interesse ad attivare uno specifico rimedio
giurisdizionale teso ad ottenere l’adozione del provvedimento conclusivo.
2. Il termine di efficacia del provvedimento di compatibilità 
ambientale di un progetto che sia stato escluso dall’assoggettabilità  a VIA è
di tre anni per dare avvio ai lavori, pena la sua decadenza, salvo che prima
della scadenza del termine triennale, non sia richiesta proroga dall’istante,
per cause non imputabili alla società  quando non sia dato inizio ai lavori, non
potendo ritenersi applicabile il diverso termine di durata quinquennale
previsto dall’art. 26 comma 6 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 concernente
esclusivamente la durata del provvedimento di VIA (nella specie peraltro il
richiamo di tale ultimo termine deve essere scuso anche dalla circostanza che
la norma dell’art. 26 comma 6 d. lgs. 152/2006 è applicabile ai procedimenti
abbiate dopo l’entrata in vigore del correttivo di cui al d. lgs. 16 gennaio
2008, n. 4, mentre l’istanza di autorizzazione unica presentata dal ricorrente
risale al 29 marzo 2007).
 

Pubblicato il 27/08/2018
N. 01202/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2013, proposto da 
Grandi Imprese Energie Rinnovabili 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermelinda Pastore, Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n.23; 
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso lo studio Tiziana T. Colelli in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31/33; 
per l’annullamento, previa sospensiva,
della nota regionale prot. n. 0010869 del 19.11.2012, notificata a mezzo posta elettronica certificata in pari data, a firma del Dirigente dell’Ufficio Area Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione – Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e reti energetiche, recante diniego dell’Autorizzazione unica richiesta in data 29.3.2007;
di ogni atto alla predetta presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 4 luglio 2018 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
In data 29.3.2007, l’odierna ricorrente, società  Grandi Impianti Energie Rinnovabili 2 s.r.l (in seguito denominata GIER 2), depositava, presso l’Ufficio Energia della Regione Puglia, istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio, nel Comune di Serracapriola (FG) – località  “Colle di Breccia-Boccadoro-La Giumentareccia”, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 16 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 32 MW.
Nella stessa data presentava istanza di verifica di assoggettabilità  a VIA per il predetto insediamento eolico, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, il quale definiva il relativo sub-procedimento con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 11.3.2009, ammettendo solo 3 aerogeneratori, rispetto ai 9 ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, in attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14, co. 7, R.R. n.16/2006 (introduttive del c.d. “parametro di controllo” limitativo del numero complessivo degli aerogeneratori realizzabili nel territorio comunale di ciascun sito di insediamento).
Seguiva una articolata fase interlocutoria ed istruttoria determinata dalle plurime carenze documentali rilevate dall’Ufficio Energia che, nel contempo (con nota n. 5509 del 9.4.2010), invitava la società  proponente ad adeguare l’istanza al numero degli aerogeneratori (pari a 3) ammessi dalla DD n. 121/2009.
In data 1.4.2011, dopo aver integrato la documentazione, la società  provvedeva a trasporre in forma telematica l’istanza de qua, in ossequio alla disposizioni di cui alla sopravvenuta DGR n.3029/2010, indicando un numero di aerogeneratori pari a 9 (senza per ciò aderire all’invito formulato).
In data 22.11.2011, la Regione Puglia, al termine della verifica formale della documentazione inviatale da parte ricorrente, convocava, ai sensi dell’art. 14, L. n. 241/90 e s.m.i, la Conferenza di Servizi.
All’esito della stessa, l’Ufficio Energia, dopo il preavviso ex art. 10 bis, L. n. 241/90, con nota prot. 10869 del 19.11.2012, adottava il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione unica, con le seguenti motivazioni:
1) 1) “Non essendo in possesso di un progetto completo di soluzione di connessione (di cui al punto 2.2, lett. m) e non essendo intervenuti i prescritti pareri ambientali, come cita testualmente il comma 7.2 dell’art. 7 della DGR 3029/2010, l’impianto in oggetto è soggetto alla stessa. Tra l’altro, l’art. 3, comma 3.3, della stessa DGR 3029/2010, considera il progetto delle opere elettriche di connessione contenuto minimo ai fini della sua procedibilità .” (premettendo, sul punto, che -già  in sede di preavviso di chiusura negativa ex art. 10 bis L. n. 241/90- era stato indicato alla società  che “Il progetto dell’impianto presentato risultava ancora carente del Piano Tecnico delle opere elettriche di connessione dell’impianto alla RTN, redatto secondo gli standard di TERNA spa e dalla stessa richiesto, in assenza del quale, anche i pareri eventualmente espressi dagli enti competenti, non potrebbero essere considerati comunque completi”);
2) 2) “Inoltre, proprio sulla durata dell’efficacia dei pareri di verifica di VIA, l’Avvocatura Regionale si è espressa confermando l’applicazione della L. R.11/2011, con una validità  di tre anni per iniziare i lavori e la possibilità  di richiedere da parte della società  una proroga, prima della scadenza del termine previsto, se per cause non imputabili alla società , non si è dato inizio ai lavori. Poichè la società  GIER 2 s.r.l. non ha attivato alcuna richiesta di proroga o ottenuto alcun rinnovo, allo stato attuale, pertanto, il progetto risulta privo di valutazione di compatibilità  ambientale” (premettendo, sul punto, che -già  in sede di preavviso di chiusura negativa ex art. 10 bis L. n. 241/90- era stato indicato alla società  che “l’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 121 del 11.03.2009 del Servizio Ecologia della Regione Puglia , era scaduta, poichè la stessa ha validità  di tre anni, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e la società  non aveva inoltrato richiesta di proroga della stessa nei termini di legge”).
Con l’attuale ricorso parte ricorrente impugna tale provvedimento e ogni atto al medesimo presupposto, connesso e consequenziale, affidando le proprie difese a vari motivi di doglianza.
In particolare parte ricorrente censura, in estrema e doverosa sintesi, l’illegittimità  del provvedimento di diniego, in quanto viziato per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento e basato su presupposti erronei, per come meglio si indicherà  nel prosieguo motivazionale.
La Regione Puglia si è costituita nel presente giudizio, affidando le proprie difese ad argomentazioni tese a confutare nel merito le censure addotte.
All’udienza pubblica del 4.7.2018, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo la trattazione in fase cautelare in cui, con ordinanza n. 112, in data 21.2.2013 (rimasta inappellata), è stata respinta la domanda di sospensiva.
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Con il primo motivo di ricorso, la società  GIER 2 lamenta l’illegittimità  del procedimento perchè l’ente avrebbe violato il termine di conclusione del procedimento, con inevitabili effetti sulla legittimità  dell’azione amministrativa posta in essere conseguentemente. Secondo un ulteriore profilo, il procedimento sarebbe viziato, in quanto la Regione avrebbe adottato il provvedimento finale senza conferire alla convocata Conferenza di Servizi la reale funzione di momento di sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato, riducendola ad un “mero passaggio formale”.
La doglianza è infondata.
Deve, in primo luogo, escludersi che la violazione del termine prescritto per la conclusione del procedimento determini, per ciò solo, l’illegittimità  dell’atto finale tardivo, avendo la giurisprudenza da tempo affermato che il termine di conclusione del procedimento non assume caratteri di perentorietà  (v. Tar Napoli nn. 2031/2018 e 4248/2017; Tar Catanzaro n. 1104/2015) e la sua violazione consente, ex art. 31 cpa, di attivare uno specifico rimedio giustiziale teso ad ottenere l’adozione del provvedimento conclusivo, ma non di ottenerne l’annullamento per la tardività .
Parimenti infondata è la doglianza nella parte in cui lamenta la funzione solo formale della Conferenza di Servizi.
La censura, in tale parte, è del tutto assertiva ed indimostrata ed è smentita dalla circostanza che la Conferenza di Servizi si è tenuta in ossequio alle regole procedimentali che la disciplinano.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente mira a confutare la parte motivazionale del provvedimento impugnato fondata sulla mancanza “di un progetto completo di soluzione di connessione”.
Ne lamenta l’erroneità , sostenendo in primo luogo di essere in possesso della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), come dimostrato dalla nota di Terna spa del 19.12.2011 (allegata agli atti del verbale di conferenza di Servizi del 21.12.2011).
Tanto dimostrerebbe la sufficienza progettuale del proprio impianto, secondo le previgenti previsioni della DGR n.35/2007, applicabile – a suo dire- ratione temporis, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione (che ha affermato, nel provvedimento impugnato, l’applicabilità  della sopravvenuta DGR n.3029/2010).
La doglianza è infondata.
Deve, in punto di fatto, evidenziarsi che la stessa nota di Terna (del 19.12.2011) richiamata da parte ricorrente indica le carenze progettuali dell’impianto in questione.
Infatti, pur premettendo di aver fornito la STMG, accettata dalla società , la nota precisa: “Vi informiamo che restiamo in attesa di ricevere, da parte della società , la documentazione progettuale delle opere di connessione necessarie all’allacciamento dell’impianto in oggetto per le ns verifiche di rispondenza ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete.
Vi informiamo che:
– La STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonchè i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN;
– Ai fini autorizzativi nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art,12 D.lgs. 387/03 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariate da Terna.
Vi ricordiamo, infine, che l’invio della documentazione tecnica di cui sopra risulta condizione indispensabile per la formulazione del parere di rispondenza ai requisiti tecnici, ivi comprese le Regole Tecniche di Connessione di cui al Codice di Rete, che dovrà  essere acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi”.
Come emerge, pertanto, dalla piana lettura della nota di Terna spa, l’impianto in esame risultava, alla data del 19.12.2011 (cioè pochi giorni prima della Conferenza di Servizi), privo di un elemento indispensabile per valutarne l’effettiva realizzabilità  (e serietà ).
Tale elemento progettuale (rappresentato dalla indicazione delle opere elettriche di connessione), pur nell’ipotesi che si ritenga applicabile – come sostiene la società  ricorrente- la DGR n. 35/2007, non può essere omesso, rappresentando un requisito in assenza del quale l’impianto non può essere autorizzato, risultando indispensabile per la valutazione di completezza e realizzabilità .
D’altro canto, la stessa DGR invocata da parte ricorrente (art.2.3.1 DRG n. 35/2007), nell’indicare gli elementi della domanda di A.U., richiede che essa sia accompagnata dalla (v. lett. f) “documentazione rilasciata da Terna s.p.a. o dalla Società  distributrice interessata attestante l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità  di collegamento”.
Alla luce della già  citata nota di Terna, tanto non può dirsi inverato nel caso di specie.
Nè vale a superare quanto sopra indicato, la circostanza evidenziata da parte ricorrente (v.pag. 14 ricorso introduttivo) secondo cui la mancanza della soluzione di connessione era determinata dall’attesa delle determinazioni del RUP in merito all’adeguamento del progetto al numero di aerogeneratori indicati nella DD n. 121/2009, ovverosia 3 invece dei 9 indicati in progetto, (adeguamento richiesto dall’Ente e avversato dalla ricorrente).
Deve, infatti, sul punto osservarsi che, avendo la società  ricorrente presentato un’istanza per n. 9 aerogeneratori, la documentazione progettuale non poteva che essere completa in relazione all’impianto proposto, non essendo contemplata, quale causa esimente dal rispetto delle prescrizioni di settore, quella addotta dalla GIER2.
In altri termini, a fronte della riduzione degli aerogeneratori autorizzabili richiesta dall’Ente, l’istante avrebbe potuto assecondare o meno la richiesta formulata, ma non certo sottrarsi agli oneri di completezza documentale relativi alla scelta definitiva compiuta (che si è concretata nel mantenere fermo il numero massimo di aerogeneratori esclusi dalla procedura di VIA).
Resistendo la parte motivazionale appena scrutinata alla censure mosse ed essendosi in presenza di atto sorretto da plurime ragioni giustificatrici, le ulteriori censure mosse avverso le ulteriori motivazioni sono improcedibili.
Per completezza motivazionale, il Collegio, tuttavia, non si esime dal sintetico scrutinio dell’ulteriore doglianza con cui parte ricorrente sostiene che il parere di compatibilità  ambientale rilasciato in suo favore non avrebbe efficacia triennale, come ritenuto dalla Regione, bensì sarebbe privo di termini di decadenza o, al più, avrebbe efficacia quinquennale.
Vale sul punto quanto già  indicato in sede cautelare.
Infatti, la DD n. 121/2009 – richiamata nel gravato provvedimento – ha ad oggetto l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame (sull’istanza della società  ricorrente presentata in data 29.3.2007).
Al predetto provvedimento conclusivo del procedimento di assoggettabilità  a VIA (DD n. 121/2009), del 27.3.2009, è applicabile, in quanto ius superveniens ed in forza del principio tempus regit actum (cfr. Cons. Stato n. 5154/2011), il termine triennale di validità  di cui all’art. 16, co 7 L.R. Puglia n. 11/2001, introdotto dalla L.R. Puglia n. 17/2007 del 21.6.2007 e relativo alla durata dell’efficacia della pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA.
Nè, nel caso di specie, può operare il termine quinquennale di cui all’art. 26, co 6, D.lgs. n.152/2006 sia per ragioni attinenti all’ambito oggettivo di applicazione (l’art. 26 d.lgs. n. 152/2006 concerne il provvedimento di valutazione di impatto ambientale), sia per ragioni di carattere temporale (cfr. terzo inciso della disposizione da ultimo citata: “I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”).
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese, in considerazione della novità  della questione esaminata, derogano alla soccombenza e vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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