Contratti pubblici – Gara – Commissione giudicatrice – Soggetti esperti nella materia specifica dell’appalto – Maggioranza – Sufficienza  

Nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nell’area di attività  in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi, laddove i componenti esperti della materia preponderante dell’appalto è sufficiente che costituiscano la maggioranza del collegio giudicante.

Pubblicato il 01/08/2018
N. 01151/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2018, proposto da 
Casablanca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filiberto Morelli e Daniela Intelligente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Stefano Potenza, in Bari, via B. Junipero Serra, 19; 

contro
Comune di Bovino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Marseglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Rosa Maria Scalone, in Bari, via Adige, 45; 
Centrale Unica di Committenza Monti Dauni, non costituita in giudizio; 

nei confronti
Gam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Petito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, piazza Massari, 6; 

per l’annullamento
– della determinazione n. 120 del 05.09.2017 della C.U.C. Monte Dauni con cui il Responsabile della Centrale nominava i componenti della Commissione della gara avente ad oggetto l’ “Affidamento del servizio di refezione scolastica – anni 2017/2018 e 2018/2019 con possibilità  di ripetizione per gli anni 2019/2020 e 2020/2021” affidandone l’esame degli elementi costitutivi dell’offerta;
– dei verbali di gara del 07.09.2017, del 21.09.2017, del 28.11.2017, del 01.12.2017, del 22.12.2017 e del 03.01.2018, nonchè di quelli non conosciuti dalla ricorrente;
– della determinazione n. 14 R.G. del 17.01.2018 del Settore Affari Generali del Comune di Bovino con cui veniva aggiudicata alla GAM S.r.l. la gara in questione, nonchè della consequenziale nota n. 105/2018 inviata a mezzo PEC il 18.01.2018 con cui il RUP comunicava alla ricorrente la suddetta aggiudicazione;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bovino e della società  Gam S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 16.2.2018 e depositato in segreteria in data 1.3.2018, la società  Casablanca S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.
La società  ricorrente esponeva in fatto di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Bovino per l’affidamento del “servizio di refezione scolastica – anni 2017/2018 e 2018/2019 con possibilità  di ripetizione per gli anni 2019/2020 e 2020/2021”, indetta con determinazione del Settore Affari Generali n. 213 del 19.6.2017.
Il criterio di aggiudicazione prescelto dalla Stazione Appaltante era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016.
Nello specifico, il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione dell’offerta economica era di 25 punti, mentre quello massimo attribuibile in sede di valutazione dell’offerta tecnica veniva fissato in 75 punti.
A sua volta, la valutazione tecnica veniva ripartita in base ai seguenti criteri:
– organizzazione del servizio, per cui era prevista un’attribuzione di punteggio massima di 25 punti;
– qualità  degli approvvigionamenti/forniture, per i quali era prevista un’attribuzione massima di 14 punti;
– certificazioni di qualità , per i quali era prevista un’attribuzione massima di 6 punti;
– servizi migliorativi/aggiuntivi, per i quali era prevista un’attribuzione di punteggio massima di 30 punti.
In data 5.9.2017, la Commissione giudicatrice, previa verifica della regolarità  della documentazione amministrativa, pronunciava l’ammissione alla gara in favore della ricorrente Casablanca S.r.l. e della controinteressata GAM S.r.l.
Nella successiva seduta, la Commissione procedeva all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica ed alla loro valutazione, assegnando i seguenti punteggi: GAM S.r.l. 68,44; Casablanca S.r.l. 62,35.
In data 01.12.2017, la Commissione di gara valutava l’offerta economica delle società  partecipanti ed assegnava i seguenti punteggi complessivi: GAM S.r.l. 93,44; Casablanca S.r.l. 87,35.
A seguito di tali attribuzioni, la ricorrente, con nota prot. C.U.C. n. 2072/2017 e prot. comunale n. 14369/2017, rilevava “incongruenze tra i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice e quelli fissati nella lettera di invito” richiedendo chiarimenti in merito, rilevando altresì “l’illegittima formazione della Commissione carente anche di una sola professionalità  specifica operante nel settore alimentare in grado di garantire un’adeguata e scientifica valutazione della qualità  dei pasti offerti e dei prodotti utilizzati”.
Con nota n. 2157 del 21.12.2017, il RUP informava la ricorrente dell’intenzione del Presidente di riconvocare la Commissione per la rideterminazione del punteggio, aggiungendo, in merito alla presunta illegittimità  della composizione di tale organo, che lo stesso fosse stato nominato “secondo le regole di competenza e trasparenza” ed “in aderenza a principi giurisprudenziali consolidati” e che pertanto la composizione di tale Commissione non era da ritenere illegittima.
In data 22.12.2017, la Commissione si riuniva nuovamente per valutare l’offerta tecnica delle partecipanti relativamente al punto “A – Organizzazione del Servizio”, attribuendo i seguenti punteggi: GAM S.r.l. 69,00; Casablanca S.r.l. 64,50; attribuendo, infine, un punteggio definitivo complessivo pari a: GAM S.r.l. 94,00; Casablanca S.r.l. 89,50.
Avverso tali esiti provvedimentali insorgeva la ricorrente, impugnando gli atti meglio indicati in epigrafe e dolendosi della illegittimità  degli atti impugnati per “violazione del comma 1 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 eccesso di potere per illogicità  e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Invalidità  derivata”.
Con tale unico motivo di ricorso, la ricorrente contestava la ritenuta illegittimità  della procedura di gara “sotto il profilo patologico ¦ che vizia[va] in radice la composizione della Commissione aggiudicatrice imponendo l’integrale ripetizione della procedura selettiva” poichè, secondo la ricorrente, carente di “professionalità  e di una competenza adeguata nell’ambito alimentare a cui è ascrivibile la refezione scolastica”, ponendosi, in tal senso, in contrasto con quanto disposto dall’art. 77 del Decreto Legislativo sopracitato (“¦composta da esperti nello specifico settore a cui afferisce l’oggetto del contratto”).
Con atto del 14.3.2018, si costituiva in giudizio il Comune di Bovino, in persona del legale rappresentante p.t..
All’udienza pubblica svoltasi in data 20.6.2018, il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La controversia in esame concerne la corretta interpretazione dell’art. 77, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016.
Come è noto, l’art. 77, primo comma, dispone che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
Tale enunciato normativo è stato chiarito, nella sua esatta portata applicativa, dalla lettura che ne ha fatto il Consiglio di Stato.
A tal proposito, il Consiglio di Stato – nella sent. 1556/2016, IV sez. – esprimendosi su una fattispecie del tutto analoga, afferma che “il Collegio non intende discostarsi dai principi ancora di recente ribaditi dalla Sezione con la decisione 15/09/2015, n. 4316, secondo cui “nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da esperti nell’area di attività  in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi”. 
Ancora, la medesima decisione continua affermando che “i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio. Dai curricula vitae depositati in giudizio emerge che tutti e tre i componenti della commissione avevano conseguito il diploma di laurea ¦; tutti i detti componenti hanno ricoperto importanti e prestigiosi incarichi in seno all’amministrazione ¦ La circostanza che non avessero in precedenza svolto la medesima funzione con riferimento ad appalti nel campo della pulizia, nulla comprova e nulla dimostra, ed in particolare l’art. 84 comma 2 del TUCP non prescrive che la dimostrazione della specifica esperienza debba trarsi dall’avvenuto svolgimento di incarichi analoghi o sovrapponibili a quello oggetto di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3295 del 2015; sez. IV, n. 552 del 2015; sez. IV, 11/12/2014, n. 6079, laddove è chiarito, secondo un canone di ragionevolezza, che il termine “specifico settore” vada inteso con elasticità “(cfr. Cons. di Stato, IV sez., sent. n. 1556/2016).
A tal proposito, come è possibile evincere dagli atti prodotti dalle parti in corso di giudizio, si può pacificamente affermare che i commissari componenti la Commissione giudicatrice risultavano essere in possesso della professionalità  amministrativa necessaria per la gestione di una procedura di gara alquanto semplice e lineare quale quella di cui al caso di specie.
Peraltro, la scelta dei commissari medesimi – in sè e per sè considerata – costituisce un evidente esempio di esercizio di discrezionalità  tecnica da parte della P.A. procedente, che resta, come è noto, insindacabile nel suo esercizio ad eccezione di macroscopiche ipotesi di irrazionalità  ed irragionevolezza nella scelta, che nel caso di specie non appaiono in alcun modo sussistere.
Del resto, in merito alla piena legittimità  della composizione della Commissione giudicatrice, caratterizzata dalla “sola prevalenza” e non “esclusività ” della presenza di membri esperti nel settore oggetto dell’appalto, si è espresso più volte il Consiglio di Stato (ex multis, Cons. di Stato, sent. n. 3295/2015; Cons. di Stato sent. n. 1817/2016).
Invero, peraltro, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che “non può essere condivisa la tesi delle appellanti secondo cui il rispetto del requisito di professionalità  e omogeneità  ¦ potrebbe dirsi soddisfatto solo in caso di membri della Commissione con specifiche esperienze in settori progettuali identici a quello posto a fondamento della gara (realizzazione di una galleria paramassi per messa in sicurezza di un costone montano franoso).
La proposta soluzione interpretativa, laddove condivisa, finirebbe per eccedere dai confini della (pur rigorosa) previsione di legge, rendendo praticamente impossibile – e comunque estremamente difficoltoso – per gli Enti la valida formazione di Commissioni giudicatrici, in assenza di effettive ragioni giustificatrici” (cfr. Cons. di Stato, V sez., sent. n. 3400/2017).
Ritenuta la totale corrispondenza tra quanto riportato nella giurisprudenza sin qui citata e la fattispecie in esame, il motivo di ricorso si appalesa infondato nel merito e pertanto non può essere accolto.
Ne discende l’integrale reiezione del ricorso.
Da ultimo, in considerazione della natura della controversia e della limitata attività  processuale svolta, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge necessari per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Angelo Fanizza, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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