Processo Amministrativo – Ricorso contro il silenzio dalla p.A. – A seguito di diniego non impugnato dal ricorrente – Conseguenze 

E’ infondato il ricorso avverso il presunto silenzio inadempimento dell’Amministrazione che non avrebbe riscontrato un’istanza del ricorrente (per la realizzazione di opera di mitigazione di un impianto per comunicazioni elettroniche), ove detta richiesta si atteggi, in realtà ,  come reiterazione di un’istanza già  riscontrata negativamente dalla p.A. (con atti non impugnati dal ricorrente) non  tenuta ad esprimersi in presenza di  una mera istanza di autotutela.

Pubblicato il 16/07/2018
N. 01085/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2018, proposto da 
Hightel Towers S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Perrone, in Bari, Strada Torre Tresca; 

contro
Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città  metropolitana di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, loro domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97; 
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia, non costituita in giudizio; 

per l’accertamento e la declaratoria
– dell’obbligo della Soprintendenza di Bari di concludere, con l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento -come di seguito meglio specificato- afferente alla mitigazione di un impianto esistente per comunicazioni elettroniche, nonchè
per la condanna
– della Soprintendenza di Bari a concludere con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città  metropolitana di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Angelo Benedetto, su delega orale dell’avv. Ugo De Luca e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il silenzio della Sovrintendenza per le belle arti e paesaggio delle province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia sopravvenuto alla sua istanza del 1° agosto 2017, con la quale aveva proposto di realizzare opere di mitigazione di un impianto per comunicazioni elettroniche di cui è proprietaria in Bari, che la stessa Soprintendenza aveva ritenuto in contrasto e incompatibile con un vincolo monumentale (nota prot. n. 4631 del 7 ottobre 2015) e il Comune di Bari aveva intimato di demolire (ordinanza n. 245 del 12 febbraio 2016).
Il ricorso è infondato.
Non sussiste infatti l’obbligo dell’Amministrazione intimata di riscontrare con un provvedimento espresso l’istanza della ricorrente.
Infatti la nota del I agosto 2017 sollecita l’adozione di un atto di secondo grado il quale – sulla sopravvenuta sua disponibilità  a mutare lo stato dei luoghi in conformità  con i vincoli esistenti – avrebbe l’effetto di revocare o confermare il provvedimento del 7 ottobre 2015 e i pareri contrari all’installazione dell’impianto ivi richiamati già  resi dalla Sovrintendenza.
La proposta in questione è allora, con ogni evidenza, un’istanza di riesame di atti che la ricorrente avrebbe l’onere di impugnare, se lesivi, sulla quale l’Amministrazione interpellata non ha alcun obbligo di pronunciarsi, stante la natura discrezionale dell’autotutela.
Le spese processuali possono essere compensate, vista l’attività  difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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