Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Rito super-accelerato –  Art. 120, co. 2-bis, c.p.a. – Ammissioni alla gara – Piena conoscenza – Possibilità  di impugnare direttamente l’aggiudicazione per illegittimità  derivata – Non sussiste –  Conseguenze 

àˆ inammissibile ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis, del c.p.a. il ricorso avverso l’aggiudicazione da parte del concorrente secondo graduato che lamenti l’illegittimità  derivata da quella che connoterebbe l’ammissione dell’aggiudicataria, considerato che della stessa ammissione, pur se non pubblicata nè comunicata ai sensi dell’art. 29, co.1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il ricorrente aveva conseguito tempestiva  e piena conoscenza a seguito dell’accesso agli atti.

Pubblicato il 09/07/2018
N. 01042/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2018, proposto da: 
“Metalfer Cegliese di Chieco Vitangelo & C. s.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Nasca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, via Crispi n. 79; 

contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Isabella Loiodice, in Bari, via Nicolai n. 28; 

nei confronti
Ferramenta Pugliese s.r.l. e BB Bari s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Pecoraro e Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, piazza Garibaldi n. 23;

per l’annullamento
– della nota prot. n. 2017 del 16 maggio 2018, trasmessa via p.e.c. in data 17 maggio 2018, con cui Ferrovie del Sud Est ha comunicato la non aggiudicazione della procedura aperta per la cessione di rottami ferrosi derivanti dall’attività  di rinnovo dell’infrastruttura sulle linee Bari – Taranto e Mungivacca – Putignano:
– del relativo bando di gara ove interpretato in senso sfavorevole alla ricorrente;
– di ogni atto anteriore e consequenziale, comunque connesso, presupposto e successivo, comunque lesivo e/o finalizzato all’adozione dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e di Ferramenta Pugliese s.r.l. e di BB Bari s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 l’Avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Michele Pasca, avv. Luigi D’Ambrosio e avv. Edoardo Giardino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che:
– la parte ricorrente ha impugnato la nota di comunicazione di mancata aggiudicazione in suo favore articolando avverso di essa due motivi di censura con i quali ne deduce illegittimità  derivata dalla contestata ammissione in gara della controinteressata aggiudicataria;
– l’ammissione della controinteressata è stata definitivamente disposta nella seduta pubblica del 2 marzo 2018, alla quale erano presenti i rappresentanti della ricorrente;
– in data 27 marzo 2018, la ricorrente esercitava l’accesso agli atti di gara;
– il presente ricorso è stato notificato in data 30 maggio 2018;
Considerato che:
– ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, secondo periodo, “L’omessa impugnazione (del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali) preclude la facoltà  di far valere l’illegittimità  derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento¦”;
– in difetto della formale comunicazione o della pubblicazione dell’atto di ammissione della piattaforma telematica della S.A., il termine decorre dalla conoscenza dell’atto stesso, purchè ne siano percepibili i profili di lesività  (da ultimo, in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2018);
Ritenuto che, pur avendo avuto conoscenza effettiva sia dell’ammissione della controinteressata che delle ragioni poste a fondamento della stessa, al più tardi, in data 27 marzo 2018 (quando ha avuto accesso ai relativi atti), la parte ricorrente ha omesso di impugnarla;
Conseguentemente ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto d’interesse ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., innanzi richiamato;
Ritenuto, infine, di disporre sulle spese in base al principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente e della parte controinteressata, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Donatella Testini, Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Testini Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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