Contratti pubblici – Gara – Commissione – Valutazione offerte – Fissazione coefficienti intermedi – Fattispecie 

Deve ritenersi legittima l’introduzione da parte della Commissione giudicatrice, prima dell’avvio della valutazione   delle offerte tecniche presentate in una gara d’appalto, di coefficienti intermedi: questi ultimi, infatti, consentono di ottenere   una valutazione più puntuale, utilizzando una scala di valori più articolata e tale  modalità  deve ritenersi consentita nell’esercizio della discrezionalità  tecnica (nella specie, ha aggiunto il TAR, non risultava comunque dimostrato  che l’attribuzione dei predetti coefficienti avesse inficiato il risultato della gara).

Pubblicato il 29/06/2018
N. 00955/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Air Liquide Sanità  Service (A.L.S.S.) s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Brunetti e Maria Buquicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bice Annalisa Pasqualone in Bari, alla via Dalmazia n. 161;

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, alla piazza Luigi di Savoia n. 41/A;

nei confronti
Sapio Life s.r.l. (nella sua qualità  di capogruppo R.T.I. con Crioservice s.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Bavaro e Maria Rosaria Ambrosini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Bavaro in Bari, alla via Marchese di Montrone n. 106;

per l’annullamento
– della deliberazione del Direttore generale n. 360 del 9 marzo 2017, comunicata a mezzo p.e.c. in data 13 marzo 2017 di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del “servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso le strutture sanitarie della A.S.L. BT”;
– dei verbali e provvedimenti della commissione di gara nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile l’offerta di Sapio Life s.r.l. e nella parte in cui hanno attribuito i punteggi tecnici;
– della delibera/determina a contrarre e, ove occorra, del disciplinare di gara nella parte in cui regola l’avvalimento e le modalità  di descrizione e comprova di messa a disposizione delle risorse necessarie al concorrente;
– di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti;
– del contratto, eventualmente sottoscritto dalla A.S.L. e dai soggetti aggiudicatari definitivi nelle more della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., oltre che per l’eventuale violazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.,
e per la condanna:
– dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente medio tempore stipulato, ovvero, solo in subordine, per equivalente mediante il pagamento di una cifra a ristoro dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria;
e sui motivi aggiunti depositati in data 27 aprile 2017, per l’annullamento degli atti nella relativa epigrafe indicati;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani e di Sapio Life s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Elena Cafaro, su delega dell’avv. Filippo Brunetti, avv. Filomena Lombardi, su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani e dell’avv. Gabriele Bavaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La A.S.L. B.A.T., con bando pubblicato nel 2015, ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura di gas medicinali e tecnici compresa la manutenzione impianti di stoccaggio e rete di distribuzione delle proprie strutture. Il valore a base d’asta è pari ad € 5.045.000,00 per i cinque anni di durata prevista. Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un “peso” dell’offerta tecnica pari a punti 55/100 (punti 45/100 per l’offerta economica).
Viene richiesto il possesso dell’attestazione S.O.A. nella categoria prevalente OS3 in classifica III, nonchè, tra l’altro, il possesso delle certificazioni di qualità  UNI. EN. ISO. 9000 confacenti al servizio di che trattasi.
Hanno presentato offerte n. 4 distinti operatori ed è risultata aggiudicataria il R.T.I. Sapio Life s.r.l./Crioservice s.r.l., quale migliore offerente.
La ricorrente Air Liquide S. S. s.p.a. impugna l’aggiudicazione, sollevando plurime contestazioni alle valutazioni espresse dalla Commissione, sia in relazione ai requisiti di qualità  sia rispetto alla scelta tecnica operata.
Si sono costituite la contro-interessata aggiudicataria R.T.I. Sapio Life s.r.l., con sede legale in Monza, e la stazione appaltante A.S.L. B.A.T., con sede legale in Andria.
Alla udienza camerale del 16.5.2017, l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 193 del 2017; appellata, è stata accolta dal Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza del 7.7.2017 n. 2883, limitatamente ai fini di una sollecita fissazione del merito.
Alla udienza pubblica del 22.5.2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso ed i motivi aggiunti siano infondati e quindi vadano respinti per i motivi di seguito indicati.
DIRITTO
Il ricorso ed i motivi aggiunti, in parte sostanzialmente riproduttivi dei vizi articolati nell’atto introduttivo, con più ampia illustrazione dei profili inerenti alle addotte carenze nelle certificazioni di qualità , possono essere trattati unitariamente e pongono tre fondamentali ordini diquestioni.
1.- Con un primo ordine di motivi, la ricorrente contesta l’aggiudicazione in quanto l’aggiudicataria non avrebbe dimostrato di possedere i requisiti di qualità  richiesti, avendo fatto un uso non consentito dell’istituto giuridico, di matrice comunitaria, del cd. avvalimento.
In verità , alla luce della disciplina di gara e della giurisprudenza prevalente in materia (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 23.2.2018, n. 2108; Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 2017, n. 2226; Cons. Stato, sez. IV, 3.03.2016, n. 880), è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità ; l’aggiudicatario Raggruppamento si è avvalso delle certificazioni di qualità  possedute da operatori economici collegati: in particolare di Gascar s.r.l., per quanto concerne le attività  di trasporto del gas e di Sapio Produzione Ossigeno s.r.l., per quanto attiene alle ulteriori certificazioni di qualità , come richieste da bando e disciplinare.
 

Per altro verso, lo stesso Raggruppamento ha dimostrato, in modo sufficientemente concreto e dettagliato, che l’avvalimento avverrà  in modo effettivo, venendo in evidenza una situazione di collegamento tra imprese caratterizzate da un’unitaria compagine proprietaria. Segnatamente, dalle dichiarazioni delle imprese ausiliarie, versate in atti, emerge che le stesse abbiano messo a disposizione della ricorrente tutta la struttura produttiva e organizzativa, in capo alla quale è stato riconosciuto il sistema di qualità , anche perchè trattasi di società  collegate (art. 2359 c.c.). 
Pertanto, il primo ordine di motivi di censura è infondato.
2.- Con un secondo ordine di motivi, la ricorrente contesta sostanzialmente, in relazione alla valutazione effettuata dalla Commissione, l’attribuzione di coefficienti intermedi.
Anche tali censure non possono essere condivise. 
Non è dimostrato che l’attribuzione dei predetti coefficienti abbia inficiato il risultato della gara, avendo invero l’organo straordinario dell’Amministrazione inteso effettuare una valutazione più puntuale, utilizzando una scala di valori più articolata; modalità  da ritenersi consentita nell’esercizio della discrezionalità  tecnica (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. III, 26.8.2016 n. 3709 e Cons. Stato, sez. VI, 31.7.2017 n. 3824). 
3.- Con un terzo ordine di motivi, la ricorrente contesta infine la difformità  che emergerebbe dalla relazione tecnica allegata all’offerta dalla R.T.I. Sapio s.r.l. rispetto a quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto (C.S.A.); difformità  tale da inficiare la valutazione espressa dalla Commissione di gara che, in ordine alla voce “Caratteristiche del prodotto, qualità  e sicurezza dei rifornimenti”, ha attribuito al Raggruppamento aggiudicatario una valutazione superiore a quella riconosciuta ad Air Liquide Sanità  Service s.p.a. (verbale n. 2 della Commissione tecnica).
La rilevata antinomia non sussiste. Il R.T.I. Sapio Life s.r.l., a fronte delle previsioni contenute al punto 3.3 del Capitolato, ha solo dedotto la necessità  di procedere ad analisi in un locale idoneo indicato dalla A.S.L. committente ed ha chiarito che la puntuale esecuzione del piano di analisi richiesto e programmato possa avvenire anche attraverso un laboratorio esterno, laddove dovesse verificarsi un problema logistico dei presidi ospedalieri, per il corretto posizionamento della strumentazione occorrente, che impedisse il posizionamento degli analizzatori in sito, come richiesto.
Invero, il punto “3.3 Analisi quanti-qualitative dei gas alle utenze” del Capitolato speciale di appalto di gara prevede che l’analisi di qualità  deve essere effettuata direttamente in loco con strumentazione analitica portatile, secondo le metodologie raccomandate in Farmacopea ufficiale italiana ed europea; mentre, per il piano almeno semestrale randomizzato di campionatura, sia all’origine sia al letto del paziente (pari ad almeno il 2% dei punti di erogazione per ogni presidio ospedaliero), può essere effettuato “con l’indicazione del laboratorio accreditato che effettuerà  le analisi”, fornendone il risultato entro quindici giorni all’Amministrazione contraente, tramite un “Rapporto di Prova”, che , per ogni analisi effettuata, dovrà  riportare: gas di campionamento, data e luogo di esecuzione dell’analisi, reparto e numero identificativo della campionatura, elenco della strumentazione utilizzata, esito degli esami effettuati.
Sul punto, dirimente è l’osservazione per la quale l’odierna ricorrente non censura affatto la valutazione di un parametro contenuto nel bando o nel disciplinare di gara, che possa originare un diverso esito della procedura di gara ove ritenuto illegittimo, bensì una clausola del capitolato speciale, accettato così come formulato da tutti gli offerenti, ed al quale l’aggiudicatario sarà  obbligato, essendo la parte contraente pubblica onerata, a pena delle correlate responsabilità , a doverne esigere il rispetto.
Per altro verso, la riconduzione – come sostenuto dalla ricorrente. – del rispetto di detta clausola del capitolato speciale al parametro di valutazione indicato nel disciplinare di gara, di cui alla voce “Caratteristiche del prodotto, qualità  e sicurezza dei rifornimenti”, non è affatto provato, assumendo al contrario detta voce di valutazione una valenza più generale ed ampia, sulla quale peraltro la impresa ricorrente ha ottenuto una valutazione molto bassa; sicchè risulta vano il tentativo indiretto, volto ad elidere la valutazione più alta conseguita invece dal Raggruppamento aggiudicatario, effettuando collegamenti opinabili tra i parametri valutativi del disciplinare di gara ed il contenuto negoziale prescritto dal capitolato speciale.
In definitiva, la Commissione di gara, nell’esercizio della propria discrezionalità  tecnica, ha valutato la corrispondenza delle offerte a quanto previsto, assegnando i punteggi che ha ritenuto congrui, senza vizi evidenti.
Ergo, anche il terzo ordine di motivi-vizio deve essere respinto.
4.- Considerata la complessità  delle questioni trattate, le spese vanno compensate, ai sensi dell’art. 26, co. 1, c.p.a., salvo l’onere del pagamento del contributo unificato che, ai sensi dell’art. 13, co. 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è posto a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Donatella Testini, Referendario
Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Ieva Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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