Processo amministrativo – Domanda di accertamento del diritto – Compenso revisionale – In assenza dell’omologazione della p.A. – Conseguenze 

E’ inammissibile la domanda di accertamento del diritto a percepire il compenso revisionale se l’Amministrazione non abbia completato il procedimento di omologazione non definendo l’an debeatur della revisione, situazione di inerzia alla quale il  ricorrente avrebbe potuto porre rimedio utilizzando  lo strumento del ricorso  avverso il silenzio inadempimento.

Pubblicato il 18/06/2018
N. 00885/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2013 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2013, proposto da 
Curatela Fallimentare Società  I.C.E.I. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Quintino Sella, n.175; 

contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Altamura e Anna Bucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G. Costantino in Bari, alla via Argiro n. 90; 
Comune di Gioia del Colle non costituito in giudizio; 

per l’accertamento
– del diritto della società  I.C.E.I., cui all’esito della dichiarazione di fallimento è succeduta la curatela fallimentare in epigrafe, al compenso revisionale spettante per l’esecuzione dei lavori di cui al contratto stipulato con il Comune di Gioia del Colle, rep. n. 147 del 9 aprile 1991 e al contratto aggiuntivo rep. n. 124 del 3 novembre 1994;
per la condanna
del Comune di Gioia del Colle e della Regione Puglia, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di € 40.437,61, ovvero a quella maggiore o minore che sarà  accertata in corso di causa con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 20 marzo 2018 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.Vittorio Di Salvatore e avv. Tiziana Colelli, su delega dell’avv. Marina Altamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, parte ricorrente chiede accertarsi il diritto al compenso revisionale -asseritamente- spettante con riferimento ai lavori meglio specificati in epigrafe.
Precisa in fatto -per quel che qui rileva- che, dopo la sottoscrizione con riserva dell’atto finale di collaudo, è intercorsa una cospicua corrispondenza con il Comune di Gioia del Colle e la Regione Puglia diretta in particolare a sollecitare “¦l’acquisizione del parere da parte del competente organo regionale ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 51 della L.R. 27/85 e s.m.i.”, onde pervenire alla “¦definizione del procedimento relativo alle pretese maturate dalla fallita società  I.C.E.I. S.p.a.”.
Emerge tuttavia dagli atti di causa che -a tutt’oggi- il parere in questione non è stato reso e che, conseguentemente, non si è proceduto all’omologazione degli importi individuati dal collaudatore dell’opera (cfr. nota regionale prot. 22333 del 4.6.2013); la circostanza trova conferma anche negli atti difensivi della Curatela (cfr. memoria depositata il 26 febbraio 2018, pag. 4) che, nella memoria prodotta il 6 marzo 2018, confermando l’omessa conclusione del procedimento, invoca altresì la formazione del silenzio-assenso. 
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia con atto prodotto in data 27 maggio 2013, chiedendo il rigetto del gravame.
A seguito del decesso dell’originario difensore della parte ricorrente, si è costituito in prosecuzione l’odierno difensore, con atto depositato il 19 febbraio 2016.
All’udienza straordinaria del 20 marzo 2018, la causa è stata riservata per la decisione.
2.- Il ricorso è inammissibile. 
L’azione proposta, di accertamento del “diritto” a percepire il compenso revisionale, presuppone la completezza del sotteso procedimento di omologazione. Ed invero, la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della spettanza della revisione dei prezzi implica che tale accertamento non possa essere direttamente posto a carico del giudice e comporta, ove l’Amministrazione non abbia definito l’an debeatur, la necessità  di ricorrere ai rimedi e alle forme tipiche di tutela dell’interesse legittimo attraverso l’attivazione del meccanismo del silenzio (cfr. Tar Lecce, Sezione II, 31.1.2009, nl. 167; in termini, C.d.S., Sez. III, 18.12.2015, n. 57779).
Nella fattispecie il presupposto procedimento risulta -pacificamente- non completato, considerata la stessa ricostruzione in fatto della vicenda operata dalla Curatela ricorrente.
Nè può trovare ingresso l’argomento -peraltro introdotto tardivamente dalla difesa ricorrente con inammissibile ampliamento del thema decidendum- dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 11, comma 12 della l.r. n. 13/01 per non essersi pronunziato il Genio civile nel termine di legge (rectius: le strutture periferiche del Settore LL.PP. ex regolamento regionale n. 2/2003). La formazione dell’assenso per silentium nel termine di 90 giorni dalla richiesta presuppone, invero, che quest’ultima sia “corredata” di tutta la documentazione tecnica liddove non trova nella fattispecie smentita la circostanza, addotta dalla Regione, che il parere non sia stato espresso a causa dell’incompletezza della documentazione (cfr. nota regionale n. 22333 citata).
Ne discende l’inammissibilità  dell’azione di accertamento proposta.
3.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. In considerazione delle complessive coordinate della vicenda, il Collegio ritiene tuttavia di compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria