1. Espropriazione per p.u. – Reiterazione vincolo – Viabilità  – Motivazione rafforzata – Non occorre – Fattispecie 


2.  Espropriazione per p.u. – Reiterazione vincolo – Omessa previsione dell’indennizzo – Illegittimità  – Non sussiste 

1. Ove la reiterazione del vincolo espropriativo a viabilità  sia correlato ad un progetto unitario per il completamento della viabilità  in zona a servizi esistenti, non occorre una particolare motivazione  per giustificare la predetta reiterazione, se la localizzazione prescelta sia l’unica idonea per attuare un collegamento tra diverse e specifiche vie.


2. E’ legittimo il provvedimento di reiterazione di un vincolo espropriativo pur se  mancante della previsione dell’indennizzo ex art. 39, co.1, DPR n. 327/2001, potendo quest’ultimo, in tal caso,  essere quantificato e liquidato con apposita azione dinanzi al giudice ordinario (Corte d’Appello) ai sensi dell’art. 39, co.3, dello stesso DPR.

Pubblicato il 12/06/2018
N. 00863/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Felicetta Alicino, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Francesco. S. Abbrescia, n. 83/B; 

contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, n. 25; 
Provincia di Barletta Andria Trani non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
– della deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 14.12.2011, avente ad oggetto “Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra via Di Ceglie ” Via Paganini – Via Mozart; Approvazione del progetto preliminare modificato ed integrato variante allo strumento urbanistico e apposizione e/o reiterazione dei vincoli espropriativi. ” Dichiarazione di pubblica utilità  C. U.P. B81B11000420004” mai notificata all’odierna ricorrente e resa nota in data 10.05.2012, mediante nota prot. n. 36779 del 07.05.2012;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi, le relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento, le delibere di Giunta Comunale n. 265 del 23.12.2009, n. 221 del 11.10.2010 e n. 53 del 28.06.2011, la determinazione dirigenziale n. 408 del 16.02.2010 recante l’affidamento dell’incarico di progettazione e pedissequa convenzione del 28/01/2011, il progetto preliminare, la determinazione dirigenziale n. 4702 del 15.12.2011 recante approvazione del progetto preliminare, le relazioni e le note richiamate ob relationem nella deliberazione di c.c. n. 94 del 14.12.2011, atti mai notificati e/o integralmente resi noti alla ricorrente.
Con motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2014:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto n. 05/2014/L.L.P.P. di Reg. del 14.4.2014, con cui è stata disposta l’occupazione anticipata delle aree preordinata all’esproprio per i lavori di realizzazione della viabilità  in questione.
Con i motivi aggiunti depositati il 20 settembre 2016: 
per l’annullamento 
– del decreto n. 09/2016/LL.PP. di Reg. deI 13.05.2016, prot. n. 43559 a firma del Dirigente del Settore Affari Generali nonchè del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di notificato in data 31.05.2016 ed avente ad oggetto “Decreto definitivo di esproprio delle aree interessate dai lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via Ceglie – Via Paganini ” Via Mozart”;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, delle ordinanze di pagamento n. 20/2015/LL.PP. del 21.12.2015; 07/2016/ LL.PP. del 04.05.2016; 08/2016LL.pp: del 04.05.2016; del verbale di consistenza immissione del 10.06.2014 tutti richiamati nel decreto impugnato e mai notificati e/o resi noti al ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica (straordinaria di smaltimento) del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. – Con ricorso notificato il 9.7.2012 e depositato il 18.7.2012, Felicetta Alicino, in qualità  di comproprietaria di taluni fondi interessati dall’intervento, impugna la Delibera del C.C. di Andria n. 94 del 14.12.2011 con cui è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra via Di Ceglie – Via Paganini – via Mozart (e la connessa variante urbanistica), oltre agli atti ad essa connessi.
Espone che gli immobili, secondo le previsioni di PRG del 1995, sono tipizzati in parte a viabilità  (in particolare le p.lle 1096 e 1099 di cui al fg. 38 per cui è causa) e la restante parte come Zona F, aree di uso pubblico.
Ritenendo il vincolo esistente sui suoli destinati a viabilità  decaduto, nel 2003 ne ha chiesto la ritipizzazione, mai riscontrata dal Comune che, nel novembre 2011, ha comunicato, invece, l’avvio del procedimento volto all’approvazione del progetto preliminare dell’opera sopra indicata, con contestuale apposizione del vincolo espropriativo, di variante allo strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità . Aggiunge di aver inviato osservazioni volte ad evidenziare principalmente la ritenuta decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, oltre a questioni connesse all’indennizzo e alla possibilità  della individuazione di soluzioni urbanistiche alternative. Riferisce di non aver avuto alcun riscontro alle osservazioni inviate e di aver avuto conoscenza della delibera C.C. n. 94/11 solo in data 10.5.2012.
2. – Avverso la suddetta e gli atti connessi impugnati deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in estrema sintesi, l’omessa considerazione dell’intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio, che sostiene possa essere rinnovato solo in ossequio al disposto di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. 327/2001 previa congrua e specifica motivazione. Quest’ultima è ritenuta del tutto carente nella delibera gravata anche sotto gli ulteriori profili relativi al mancato riscontro alle osservazioni inviate a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento e all’omessa previsione dell’indennizzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 comma 1 D.P.R. 327/2001.
3. – Il Comune di Andria si è costituito in giudizio l’1.12.2012.
4. – Con motivi aggiunti depositati il 19.6.2014 ha impugnato il Decreto n. 05/2014/L.L.P.P. di Reg. del 14.4.2014, con cui è stata disposta l’occupazione anticipata delle aree preordinata all’esproprio per i lavori di realizzazione della viabilità  in questione.
4.1. – La ricorrente oltre ai vizi derivanti dall’illegittimità  degli atti gravati con il ricorso principale, deduce il difetto di motivazione circa le ragioni d’urgenza, essendosi limitato il Comune al solo richiamo dell’art 15 comma 2 della L.R. Puglia n. 3 del 22 febbraio 2005, ritenuta non riferibile alle espropriazioni disposte da enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale. Lamenta, altresì, la mancata indicazione dell’importo a sè spettante a titolo di indennizzo.
5. – L’ente locale resistente ha depositato memoria a difesa e documenti in data 12.7.2014.
6. – Con ordinanza n. 418 del 17.7.2014 è stata respinta l’istanza cautelare sui motivi aggiunti.
7. – Con secondo atto per motivi aggiunti depositato il 20.9.2016 la ricorrente ha impugnato il Decreto definitivo di esproprio n. 09/2016/L.L.P.P. di Reg. del 13.5.2016.
8. – La civica amministrazione ha resistito anche agli ulteriori motivi aggiunti.
Le parti hanno successivamente depositato memorie per ribadire le reciproche posizioni.
9. – All’udienza (straordinaria) pubblica del 30.5.2018, sentite le parti, al causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. – La vicenda oggetto di contenzioso trae origine dalla Delibera C.C. n. 94/2011 di approvazione del Progetto preliminare, modificato ed integrato, dei lavori di realizzazione di una strada di collegamento sita nel Comune di Andria, che costituisce variante allo strumento urbanistico, con contestuale apposizione del vincolo espropriativo per le aree tipizzate “F” e “Servizi esistenti” e reiterazione del vincolo espropriativo con riferimento alle aree tipizzate “viabilità “. I successivi motivi aggiunti sono avverso i conseguenti atti della procedura espropriativa adottati da parte dell’ente locale.
10.1. – La doglianze della ricorrente si fondano principalmente sulla mancata motivazione necessaria per la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, decaduti per decorso del termine quinquennale dall’approvazione del PRG del 1995 e sulla pretesa dell’indennizzo previsto per le ipotesi di reiterazione. 10.2. – Il Comune di Andria assume che, per la parte dell’area destinata a viabilità , dalla Delibera C.C. 94/2011 si desume l’indispensabilità  del relativo utilizzo. Quanto all’indennizzo replica che la D.C.C. lo preveda e che la sua quantificazione dipenda dalla dimostrazione dell’entità  del danno effettivamente patito, in conformità  a quanto previsto dall’art. 39 del D.P.R. 327/2001. 
10.3- Ai fini di una più compiuta comprensione della vicenda, occorre chiarire che con sentenza n. 1991/2009, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1982/2010, questo T.A.R. si è pronunciato sulle zone F con del P.R.G. di Andria , precisandosi che per la “zona F – aree di uso pubblico” il vincolo esistente “ha natura conformativa anzichè espropriativa”, in linea con l’orientamento che “attribuisce natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà  esistente sui suoli, a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in unasostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione degli interventi su di essi previsti anche da parte di privati ed in regime di economia di mercato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007, nr. 5059; id., 28 febbraio 1995, nr. 693).
In questi casi, la zonizzazione dei suoli non è espressione di potere espropriativo (neanche in senso lato), ma della più generale potestà  di pianificazione del territorio spettante all’Amministrazione comunale, alla quale è connaturata la facoltà  di limitare l’edificabilità  su determinate aree a specifiche categorie e tipologie di opere.
A ciò può aggiungersi che la natura espropriativa o conformativa del vincolo va verificata non in astratto, ma sulla base della concreta disciplina urbanistica impressa ai singoli suoli, al fine di accertare – per l’appunto – se la destinazione impressa agli stessi si risolva in una sostanziale ablazione ovvero, come sopra accennato, non svuoti di contenuto i diritti dominicali dei proprietari” (Cons Stato, sez. IV sent 1982 del 7/4/2010).
Le censure della ricorrente, in linea con i principi sanciti nelle suindicate pronunce, non sono rivolte alla parte dei suoli per cui è causa destinata a Zona F, ma a quelle destinate a viabilità , per le quali con la Delibera gravata il Comune ha disposto la reiterazione del vincolo per la realizzazione della viabilità  in questione. 
11. – Il ricorso principale è infondato.
Con riferimento alla carente motivazione dedotta dalla sig.ra Alicino, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale per cui “sebbene la reiterazione di un vincolo preordinato ad un esproprio necessiti, indubbiamente, di una motivazione specifica, nondimeno non si può dimenticare che tale motivazione è funzionale a dimostrare la permanenza dell’interesse pubblico all’opera per realizzare la quale è necessario procedere ad esproprio nonchè a dimostrare che il luogo già  individuato a tale scopo deve essere nuovamente asservito” (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 09/05/2017, n. 580).
Tali circostanze possono emergere in vario modo dagli atti del procedimento, di conseguenza la motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo preordinato ad un esproprio può atteggiarsi in maniera diversa a seconda della tipologia di opera pubblica da realizzare, particolarmente laddove si tratti di realizzare un’opera pubblica, rispetto alla quale non sono concretamente ipotizzabili diverse opzioni sull’an dell’opera e neppure – salvo casi particolari – sulla localizzazione della stessa, tenuto anche conto delle specifiche tecniche progettuali che normalmente tali opere comportano.
11.1. – Nel caso in esame, dirimente è la considerazione per cui la reiterazione del vincolo espropriativo sulla zona destinata a viabilità , nella quale è compreso il fondo di comproprietà  della ricorrente, è strumentale alla realizzazione del progetto nell’area prescelta che ricade, per la restante parte, in Zona F, destinata a Servizi esistenti, in cui sussiste un vincolo conformativo non soggetto a decadenza. 
Il vincolo espropriativo reiterato sulle particelle di comproprietà  della sig.ra Alicino risulta, dunque, indispensabile, come chiarito nella delibera gravata, in quanto volto alla realizzazione di uno specifico progetto, ossia, la strada di collegamento tra Via De Ceglie – via Paganini e Via Mozart viabilità  di collegamento, che per la restante parte coinvolge aree aventi una diversa destinazione ed assoggettate, prima dell’approvazione del progetto preliminare, a vincolo conformativo. 
Per giurisprudenza consolidata, nel caso in cui la destinazione impressa configuri non reiterazione ma prima imposizione di vincolo espropriativo, anche in termini di trasformazione in espropriativa di una precedente destinazione conformativa, non è invocabile il principio che impone all’Amministrazione un onere motivazionale particolarmente intenso, applicandosi – al contrario – i comuni principi in ragione dei quali a sostegno delle scelte pianificatorie del Comune non è richiesta, salvi i casi di sussistenza di aspettative giuridiche qualificate in capo ai privati interessati, una motivazione specifica ed estesa, e le ragioni delle scelte adottate possono ricavarsi dai principi generali che ispirano lo strumento urbanistico.
Le doglianze della ricorrente sono, pertanto, destituite di fondamento, in quanto la motivazione della reiterazione del vincolo espropriativo non può essere autonomamente considerata, inserendosi in un progetto che coinvolge anche un’area con diversa zonizzazione.
Il nesso di correlazione che viene a crearsi tra le due aree per la realizzazione dell’unico progetto diviene determinante ed incide, esso stesso, sul fondamento della motivazione della reiterazione del vincolo espropriativo, come evidenziato nella D.C.C. 94/2011, in cui l’utilizzo dell’area viene ritenuta “indispensabile” in quanto “adeguata in relazione alla tipologia di intervento e idonea per la realizzazione della viabilità “. 
La motivazione della reiterazione emerge dal fatto stesso che la localizzazione in quel certo sito consente la realizzazione della viabilità  ed il perseguimento della finalità  a cui essa è preordinata, ossia il collegamento tra diverse e specifiche vie.
11.2. – Il primo motivo va conclusivamente respinto, potendosi affermare che la D.C.C. impugnata contiene una motivazione sulla reiterazione del vincolo che, ancorchè per certi versi implicita, risulta adeguata in rapporto alla tipologia di opera da eseguire e alle caratteristiche dell’intervento da realizzare, in parte collocato su area avente diversa tipizzazione, assoggettata a vincolo di natura conformativa.
12. – Infondate, pertanto, si rivelano anche le doglianze su presunte violazioni nel corso dell’istruttoria procedimentale, in quanto dalla documentazione in atti risulta che la questione dei vincoli era stata oggetto di approfondimento da parte degli uffici tecnici, come risulta dalla nota del 4.11.2011, allegata da parte ricorrente e menzionata nella delibera gravata. Successivamente, essa è stata portate all’attenzione dell’ente locale dalla sig.ra Alicino con le osservazioni del 6.12.2011 in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento comunicato con nota del 7.11.2011 dal Comune, alle quali si fa espresso riferimento nella delibera gravata, nella quale si specifica di ritenere rigettate le osservazioni proprio sulla base di quanto già  chiarito dall’ufficio tecnico sulla problematica dei vincoli. Al superamento dell’asserito omesso riscontro alle osservazioni circa la motivazione della reiterazione del vincolo contribuisce quanto sopra già  argomentato. 
13. – Infondato è il terzo motivo con cui la ricorrente si duole dell’omessa previsione dell’indennizzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 comma 1 D.P.R. 327/2001. In base a tale previsione: “In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità , commisurata all’entità  del danno effettivamente prodotto.” 
Come rilevato dalla giurisprudenza con tale norma “E’ stata codificata, in definitiva, la liquidazione di un indennizzo volto a rimediare alla legittima reiterazione di vincoli formalmente espropriativi o sostanzialmente tali, che – nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento – compete all’avente diritto solo nel caso di legittimo esercizio dei poteri di pianificazione del territorio. 
Diversamente, in ipotesi di esercizio illegittimo dei suddetti poteri, verrebbe in rilievo una azione della PA potenzialmente illecita e, quindi, foriera di danno aquiliano riparabile tecnicamente con un “risarcimento”. 
La norma dell’art. 39 qui in esame è frutto del recepimento legislativo delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179/1999 laddove è stata dichiarata l’incostituzionalità  degli artt. 7 e 40 della L. 1150/1942 nella parte in cui consentivano all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità , senza la previsione di un indennizzo” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, sent., 26/02/2010, n. 403).
In giurisprudenza si è, altresì, statuito che, dopo la sentenza dell’A.P. n. 7/2007, la mancata previsione dell’indennizzo ex art. 39 non costituisca vizio della procedura di imposizione del vincolo (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 1214/2009; Id., 529/2008; Tar Venezia, 65/2008; Tar Catania, 1631/2007). 
Con specifico riferimento alle controversie concernenti la quantificazione e la corresponsione del predetto indennizzo, è stato puntualizzato come esse siano devolute esclusivamente al giudice ordinario (Corte d’appello) per espressa previsione normativa: art. 39, co. 3, D.P.R. 327/2001 (cfr. Tar Toscana, 1010/2008; Tar Catania, 539/2008; Cass. SS.UU., 11097/2006). Quest’ultima scelta del legislatore si pone, peraltro, in linea con quanto precedentemente previsto dall’art. 34, co. 3, lett. b, del D. Lgs. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7 della L. 205/2000) in relazione alla giurisdizione del g.o. in tema di “determinazione e corresponsione delle indennità  in conseguenza dell’adozionedi atti di natura espropriativa o ablativa”, e con l’analoga disposizione contenuta nell’art. 53, co. 3, del medesimo D.P.R. 327/2001.
13.1. – Alla luce di quanto premesso, si deve concludere – dopo aver ribadito l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ad eventuali pretese di corresponsione dell’indennizzo ex art. 39 – per l’infondatezza del gravame nella parte in cui postula tale mancata previsione quale vizio del provvedimento.
14. – Infondati sono anche i motivi aggiunti.
15. – I primi motivi aggiunti sono avverso il Decreto n. 05/2014/L.L.P.P. di Reg. del 14.4.2014, con cui è stata disposta l’occupazione anticipata delle aree preordinata all’esproprio per i lavori di realizzazione della viabilità  in questione.
15.1. – Prive di favorevole apprezzamento si rivelano le censure autonome mosse contro il decreto di occupazione, in particolare, la carenza della necessaria congrua motivazione, ai sensi del disposto di cui all’art. 22-bis del T.U. e l’incoerenza del richiamo dell’art 15 comma 2 L.R. 3/2015, posto a fondamento delle ragioni dell’urgenza.
Resta, infatti, confermata in giurisprudenza la legittimità  del decreto emesso, ex art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, che richiami espressamente una legittima dichiarazione di pubblica utilità  ed urgenza (di cui, nel caso in esame, alla D.C.C. 94/2011) (cfr. Cons di Stato, sez. IV, n.114/2011 e n.3353/2009).
Ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale Puglia n.3 del 2005 – oltre che nei casi di particolare urgenza debitamente motivata – l’autorità  espropriante può altresì disporre, senza alcun ulteriore onere formale di motivazione, l’occupazione anticipata degli immobili, in alcune ipotesi tassative e cioè nel caso di: a) interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività  produttive); b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle acque pubbliche; c) realizzazione di opere afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque, energia e lavori stradali.
L’opera in esame – in quanto strada di PRG e quindi opera di urbanizzazione primaria – rientra senza dubbio nelle previsioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo appena citato 
Nelle lettere b) e c) dell’articolo 15 della legge regionale Puglia n.3 del 2005 sono tipizzate – ex lege appunto – e in modo tutt’altro che irragionevole, alcune ipotesi di urgenza.
15.2. – A rendere superflua ogni questione circa la portata della suddetta previsione (limitata o meno alle espropriazioni poste in essere dalla Regione),vale l’assorbente rilievo per cui la legislazione regionale in materia espropriativa assume natura concorrente, quanto alla disciplina degli aspetti procedimentali, nel rispetto del limite inderogabile costituito dai principi fissati dal d.p.r. 327/01, improntati alla semplificazione del procedimento e al complessivo deprezzamento dell’istituto dell’occupazione d’urgenza.
L’interpretazione dell’art. 22-bis secondo cui è legittimo il decreto di occupazione che richiami espressamente una legittima dichiarazione di pubblica utilità  ed urgenza, già  sopra riferita, palesa, infatti, “ex se” l’infondatezza della doglianza sulla violazione della norma di principio sul punto recata dalla legislazione statale
16. – Sulla base di quanto finora argomentato, sono da respingere anche i vizi di illegittimità  derivata dei secondi motivi aggiunti con cui la ricorrente ha impugnato il Decreto definitivo di esproprio n. 09/2016/L.L.P.P. di Reg. del 13.5.2016.
16.1. – Infondata è la doglianza circa la violazione della previsione nel decreto di esproprio dell’avvertimento di cui all’art. 23 lett. f) d.p.r. 327/2001.
L’art. 23, primo comma, lett. f), DPR 327/2001 intende affermare che l’Amministrazione, una volta disposto l’esproprio, non può procedere sic et simpliciter all’apprensione del bene, dovendo dare preventivo avviso all’originario proprietario del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’occupazione materiale dell’immobile; erroneo pertanto assumere che tale adempimento debba essere contestuale al provvedimento di esproprio.
La ratio sottesa alla norma risponde all’esigenza di assicurare che il decreto di esproprio, pur non avendo natura recettizia, sia comunque notificato all’espropriato, tanto da doversi ritenere illecita, o comunque invalida ogni apprensione del bene non preceduta dalla notifica del provvedimento ablatorio.
Ne consegue che l’art. 23, primo comma, lett. f), DPR 327/2001 a norma del quale il decreto di esproprio dispone il passaggio del diritto di proprietà , sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito, impone all’Amministrazione di disporre il trasferimento del diritto di proprietà , non anche di affermare espressamente che il trasferimento è condizionato alla predetta notifica: tale condizione, infatti, è già  espressamente contemplata dalla norma e una sua ripetizione nel provvedimento di esproprio, per quanto possibile, non appare necessaria.
17. – Per tutto quanto esposto il ricorso, come integrato dai due atti di motivi aggiunti, deve essere respinto.
18. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la sig.ra Felicetta Alicino al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Andria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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