Enti e organi della p.A. – Ordinanza sindacale – Requisizione locali – Presupposti – Emergenza qualificata – Fattispecie 

àˆ illegittima l’ordinanza sindacale che abbia disposto la requisizione di un immobile al fine di sistemavi cittadini indigenti che erano stato allontanati da altro locale, con ordinanza di sgombero, già  da alcuni anni; infatti ai sensi dell’art.7 della legge n. 2248/1865, all. E,  la requisizione può essere disposta per fronteggiare, nell’immediatezza,   le  emergenze abitative (laddove nelle specie la situazione di emergenza era conclamata da diversi anni). 

Pubblicato il 08/06/2018
N. 00859/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2017, proposto da:
-OMISSIS- in liquidazione, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolai, 29;

nei confronti
-OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di “requisizione di locali per accoglienza famiglie” n. 11 in data 6 febbraio 2017, comunicata il successivo 9 febbraio 2017;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. – Con la gravata ordinanza sindacale n. 11 del 6.2.2017 il Comune di -OMISSIS-, preso atto dello sgombero operato con ordinanza n. 221/2014 di locali in cui precedentemente erano sistemati cittadini indigenti, disponeva la requisizione ai sensi dell’art. 7 legge n. 2248/1865 di immobile sito nel Comune rientrante nel -OMISSIS- in liquidazione, motivato sulla base della necessità  di far fronte alla “¦ situazione di estremo disagio per tutti i nuclei familiari sgomberati ¦”, di “¦ provvedere all’urgente ricovero delle famiglie e delle persone rimaste senza tetto, anche soprattutto al fine di scongiurare rischi per l’incolumità  dei cittadini destinatari del suddetto provvedimento di sgombero coatto”, e della constatazione della “¦ carenza di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita comunitaria ¦”.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’odierno ricorrente -OMISSIS- in liquidazione, in persona del Curatore, impugnava la citata ordinanza sindacale.
La Curatela deduceva la violazione dell’art. 7 legge n. 2248/1865 in quanto non vi sarebbe reale urgenza che legittima l’adozione del suddetto provvedimento a fronte di una situazione di emergenza abitativa ormai esistente da anni nel Comune di -OMISSIS-.
Evidenziava, altresì, il carattere “funzionalizzato” (al soddisfacimento dell’interesse dei creditori fallimentari) della proprietà  rientrante nella massa fallimentare.
2. – Si costituiva il Comune di -OMISSIS-, resistendo al gravame.
3. – Con ordinanza n. 993/2017 questo Tribunale ordinava al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati indicati in calce al gravato provvedimento di requisizione n. 11/2017 quali destinatari della notificazione.
4. – Parte ricorrente provvedeva all’espletamento dell’incombente.
5. – Nel corso dell’udienza pubblica del 16 maggio 2018 la causa passava in decisione.
6. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.
Invero, in forza del disposto di cui all’art. 7 legge n. 2248/1865, all. E (previsione normativa espressamente richiamata nella motivazione della gravata ordinanza di requisizione) “Allorchè per grave necessità  pubblica l’autorità  amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà  privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all’esecuzione dell’atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà  con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.”.
Come evidenziato da Cons. Stato, Ad. Plen., 30.7.2007, n. 10 (correttamente richiamata da parte ricorrente) “¦ Il sindaco, ¦, può adottare provvedimenti di requisizione di beni privati per grave necessità  pubblica – ai sensi dell’art. 7 della l. n. 2248/1865, all. E – solo se sono presenti eccezionali motivi di assoluta necessità  e urgenza tali da non consentire l’intervento del prefetto. Il che non si verifica, come nella fattispecie per cui è causa, se le situazioni di carenza abitativa sussistono da diverso tempo, o qualora si voglia provvedere alla sistemazione di famiglie rimaste senza tetto in conseguenza di sfratto, o quando la situazione di emergenza sia rivolta a ovviare all’inerzia, protrattasi nel tempo, della stessa amministrazione pubblica; la quale, con la requisizione di alloggi, intende invece ovviare a endemiche carenze abitative (Cons. Stato, sez. IV: 13 settembre 1995, n. 693; 28 marzo 1994, n. 291; 6 marzo 1989, n. 144; 18 luglio 1984, n. 569). ¦”.
Nel caso del Comune di -OMISSIS- risulta dagli atti di causa (circostanze non specificamente contestate dalla difesa comunale) che l’emergenza abitativa in detto Comune è assai risalente nel tempo (sin dal gennaio 2012 venne emessa l’ordinanza n. 17/2012 di “sgombero di immobili comunali”; in data 11.10.2011 venne effettuato un sopralluogo tecnico ove si constatava una situazione di occupazione abusiva; nel marzo del 2014 venne emanata l’ordinanza di sgombero n. 221/2014 cui è stata data esecuzione in data 18.10.2016).
Pertanto, a fronte di una situazione di carenza abitativa che non può certo definirsi eccezionale ed imprevedibile nel Comune resistente, non ricorrevano i presupposti di urgenza e necessità  che solo potevano legittimare l’esercizio del potere di requisizione di cui al menzionato art. 7 legge n. 2248/1865.
Ne consegue l’illegittimità  del censurato provvedimento per violazione della richiamata disposizione di legge.
7. – Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Ogni altra censura dedotta da parte ricorrente resta assorbita.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente -OMISSIS- in liquidazione, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Rosaria Palma, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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