Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Rito speciale appalti – Ricorso cumulativo avverso l’aggiudicazione di più lotti – Art. 120, 11-bis del c.p.a. – Identità  di contenuti – Non sussiste – Conseguenze

Dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo avverso l’aggiudicazione di più lotti di una  gara d’appalto se le censure dedotte nei confronti di  ciascun lotto siano differenti tra loro, in violazione dell’art. 120, co.11-bis, del c.p.a..

Pubblicato il 30/05/2018
N. 00788/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso R.G. n. 503 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da “La Casalinda s.r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Gallo, con domicilio eletto al proprio indirizzo P.E.C. e presso il suo studio in Busca (CN), alla via Umberto I n. 81;

contro
Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, non costituita in giudizio;

nei confronti
– “Galaxy” forniture navali, forze armate ed enti pubblici, impresa individuale della sig.ra Maddalena Ferrara, non costituita in giudizio;
– 3.M.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi D’Ambrosio ed Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bari alla piazza Garibaldi n. 23;

per l’annullamento
della deliberazione n. 390 del 9.3.2018 dell’A.S.L. BAT, nella parte in cui ha aggiudicato all’impresa “Galaxy” i lotti n. 1 e n. 4, anzichè alla società  “La Casalinda s.r.l.”, e inoltre nella parte in cui non ha aggiudicato il lotto n. 2 alla società  “La Casalinda s.r.l”, nonchè di tutti gli altri atti presupposti, antecedenti, consequenziali e comunque connessi, 
e per il risarcimento in forma specifica
con aggiudicazione dei lotti di cui ai nn. 1, 2, 4, in favore dell’odierna ricorrente, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto, eventualmente già  sottoscritto con altra ditta partecipante, con subentro della Società  ricorrente nel rapporto con la stazione appaltante e con condanna alla stipulazione del contratto o, in subordine, salvo gravame, con la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni ingiusti, anche da ritardo, inflitti alla ricorrente, da liquidarsi in via equitativa e comunque nella misura del 15% (di cui il 5% per il c.d. danno curriculare) dell’offerta presentata per i lotti sopraindicati, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda all’effettivo saldo.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della 3.M.C. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 il dott. Lorenzo Ieva ed uditi per le parti i difensori, avv. Enrico Gallo, per la ricorrente, e avv.ti Luigi D’Ambrosio ed Ermelinda Pastore, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
 

1. Il ricorso cumulativo proposto, previa richiesta di sospensiva, verte sulla procedura aperta, con il metodo del massimo ribasso, bandita, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, dall’A.S.L. BAT (capofila), in unione d’acquisto con la A.S.L. BA, con la A.S.L. BR, con la A.S.L. FG, con la A.S.L. LE, con la A.S.L. TA e con gli Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura del c.d. materiale di convivenza per la durata di 30 mesi. La gara è suddivisa in 4 lotti funzionali e precisamente: lotto n. 1 (tovagliato/carta); lotto n. 2 (detersivi e detergenti); lotto n. 3 (materiale di pulizia ed igiene); lotto n. 4 (stovaglieria monouso).
La ricorrente “La Casalinda s.r.l.” partecipava alla procedura, classificandosi come da verbale di gara e da atto di aggiudicazione, al secondo posto per i lotti n. 1 e n. 4. Il lotto n. 2 non veniva invece aggiudicato ad alcuna delle due imprese partecipanti (La Casalinda s.r.l. e 3.M.C. s.p.a.), in quanto le offerte tecniche non risultavano corrispondenti a quanto prescritto dal bando, che richiedeva l’offerta di un detergente con ph neutro-debolmente acido.
Indi, “La Casalinda s.r.l.” impugnava la deliberazione n. 390 del 9 marzo 2018 della A.S.L. BAT, per i lotti n. 1 e n. 4, e, con censure distintamente rubricate, contestava la positiva verifica sull’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria “Galaxy” per carenza d’istruttoria, mentre, per il lotto n. 2 (detersivi e detergenti), lamentava che la difformità  del ph, di cui all’offerta, rispetto a quanto richiesto dal bando, nel solo articolo “saponetta da toilette” non fosse sufficiente ad inficiare l’offerta. 
Con motivi aggiunti, poi, la ricorrente deduceva ulteriori vizi dell’aggiudicazione, correlati ad altre caratteristiche qualitative dei beni offerti dalla “Galaxy”.
Si costituiva la 3.M.C. s.p.a. e chiedeva l’estromissione, non potendosi ritenere controinteressata, perchè collocatasi solo al terzo posto nei lotti n. 1 e n. 4 e al secondo nel lotto n. 2 (non aggiudicato). La medesima società  chiedeva, comunque, in subordine, che fosse dichiarata l’inammissibilità  del gravame per violazione dell’art. 120, comma 11-bis, del codice del processo amministrativo per nullità  della notifica perchè il ricorso era stato indirizzato ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’A.S.L. BAT diverso da quello compreso negli elenchi di cui all’art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, essendo tali questioni suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, sono state espressamente indicate nell’udienza camerale nella quale è stata altresì comunicata la possibilità  di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, alle parti presenti che non hanno sollevato contestazioni od obiezioni. La ricorrente peraltro ha chiesto di essere rimessa nei termini per notificare il ricorso all’indirizzo corretto e, in conclusione, che il ricorso e i motivi aggiunti, nella loro interezza, come proposti, fossero decisi. 
Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2.a. Preliminarmente, in ordine alla 3.M.C. s.p.a., la Società  va estromessa, in quanto parte non controinteressata, stante la sua collocazione nella graduatoria delle offerte al terzo posto per i lotti n. 1 e n. 4 ed al secondo posto per il lotto n. 2 (non aggiudicato), sempre in posizione deteriore rispetto a “La Casalinda s.r.l.”.
2.b. La richiesta di quest’ultima di essere rimessa nei termini per notificare il ricorso all’indirizzo corretto non assume rilevanza nella decisione, improntata ai canoni di cui agli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, considerato che il ricorso è inammissibile.
In sintesi, l’interessata lamenta
– per il lotto 2 (detersivi e detergenti) – che la difformità  del ph nel solo articolo “saponetta da toilette”, di valore irrisorio rispetto alla base d’asta, non inficia l’offerta;
– per i lotti 1 e 4, nella cui graduatoria si è collocato al secondo posto – con censure distintamente rubricate, che la positiva verifica sull’anomalia dell’offerta della GALAXY non sia esaustiva, motivata e sorretta da idonea istruttoria.
Con motivi aggiunti la ricorrente deduce l’illegittimità  dell’aggiudicazione di Galaxy per i lotti 1 e 4:
– per il lotto 1 poichè le schede tecniche prodotte dalla Galaxy sono state redatte su foglio anonimo senza l’intestazione della ditta produttrice e l’allegato certificato Ecolabel;
– per il lotto 4 in quanto le schede tecniche della Galaxy sono prive delle dichiarazioni M.O.C.A. per i bicchieri e i piatti (che sono presenti solo per le posate).
Si tratta evidentemente di censure differenti, soprattutto se si confrontano, da un lato, quelle mosse con riguardo al lotto 2 e, dall’altro, quelle nei confronti dei lotti 1 e 4 (queste ultime in parte analoghe, ma comunque anch’esse oggettivamente diverse).
L’atto introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti non rispettano perciò il disposto dell’art. 120, comma 11-bis, del codice del processo amministrativo, secondo cui “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.
Di conseguenza, considerata l’articolazione della gara in lotti distinti e viste le due tipologie di esiti sortiti (aggiudicazione dei lotti 1 e 4 e mancata aggiudicazione del lotto 2), fattori che impediscono di configurare la procedura come un’unica gara, la mancanza d’identità  delle censure sollevate rende il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili.
Stante la peculiarità  del caso e la novità  delle questioni, le spese di giudizio tra La Casalinda s.r.l. e 3.M.C. s.p.a., vanno compensate, mentre non occorre statuire sulle spese delle altre parti evocate in giudizio, in quanto non costituite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
– estromette dal giudizio la Società  3.M.C. s.p.a.;
– dichiara il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili.
Spese compensate tra La Casalinda s.r.l. e 3.M.C. s.p.a.; nulla per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Angelo Fanizza, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Ieva Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

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