Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – In presenza di condanna generica -Inammissibilità   – Ragioni

In materia giuslavoristica e previdenziale, ove  la sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell’assicurato ad ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l’ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito complessivo già  scaduto o quello dei singoli ratei già  maturati, tale condanna deve essere definita  generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità  del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all’interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari.

Pubblicato il 08/05/2018
N. 00666/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2018, proposto da: 
Giuseppina Abbaduto, Giulia Antonicelli, Daniela Di Bari, Arcangela Di Noi, Lucia Pisani, Maria Antonietta Pucci, Pasqualina Stomeo, rappresentate e difese dall’avvocato Eugenia D’Alconzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour, n.160; 

contro
Università  degli Studi di Bari – Aldo Moro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Prudente e Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Prudente in Bari, piazza Umberto I, n. 1; 

per l’ottemperanza
alla sentenza RGN n.3173/2013 emessa dalla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro, confermata con ordinanza della Corte di Cassazione RGN n.2157/2017;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Bari – Aldo Moro;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto le odierne ricorrenti, dipendenti dell’Università  di Bari, in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, clinica ostetrica, di aver adito, con ricorso registrato al n.21814/2004, il Giudice del Lavoro, intimando la odierna resistente, al fine di vedere riconoscere il proprio diritto ad ottenere l’indennità  di equiparazione economica di cui alla L.n.200/74, commisurata alla retribuzione complessiva della corrispondente IX qualifica funzionale del CCNL ruolo sanità  e per l’effetto condannare l’Università  degli Studi di Bari al pagamento delle differenze retributive maturate.
Con sentenza n.13396/09, resa in data 28.5.2009, il Tribunale di Bari Sez. Lavoro così provvedeva: “accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti ad ottenere la indennità  di equiparazione di cui agli artt. 1 della 1. n. 200/1974 e 31 del DPR n. 761/1979, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla ex IX qualifica del ruolo sanitario, transitata nel ruolo dirigenziale, a far data dall’8/7/1998; condanna la resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle relative differenze retributive maturate nel periodo dall’ 8/7/1998 e sino al 30/11/2004 oltre interessi e svalutazione secondo indici Istat, con il limite di cui all’art.22, comma 36, della 1. n.724 del 23.12.1994, dalla data di maturazione delle singole rate sino al soddisfo; Compensa per meta le spese di lite, che liquida in complessive €4.500,00 (di cui € 2.800,00 per onorari), oltre accessori, condannando la resistente alla rifusione in favore delle ricorrenti, della restante metà  con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari”.
Le ricorrenti precisano che la sentenza è passata in giudicato (a seguito di interposto appello, conclusosi con sentenza n.3173/2013 della Corte di Appello di Bari di conferma delle statuizioni del Tribunale, e ricorso per Cassazione, conclusosi con ordinanza n. 2157/2017 di rigetto del gravame).
Aggiungono che in data 7.9.2017 la sentenza nr. RG della Corte di Appello di Bari veniva munita di formula esecutiva e notificata in data 8.9.2017.
Chiedono, in questa sede, che il Tar adito, ai sensi dell’art. 112, 2 comma, lett. c, cpa, voglia ordinare all’Università  di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n.3173/2013 della Corte di Appello di Bari, con nomina di un commissario ad acta. 
Allegano, a tal fine, i conteggi di parte in base ai quali procedere alla liquidazione delle somme dovute. 
Nel costituirsi in giudizio, l’Università  ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità  del rimedio azionato, per difetto dei presupporti ex lege previsti.
Deduce, in particolar modo, la natura di condanna generica del titolo che non consentirebbe di ricorrere al giudizio proposto.
All’udienza camerale del 18.4.2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Come correttamente evidenziato dall’Università  resistente, “in materia giuslavoristica e previdenziale, la sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell’assicurato ad ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l’ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati «‰nei modi e nella misura di legge‰» oppure «‰con la decorrenza di legge‰», senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito complessivo già  scaduto o quello dei singoli ratei già  maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità  del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.a.), qualora la misura della prestazione spettante all’interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari, non potendo il creditore in tal caso agire in executivis, ma dovendo esso richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione.” (Cons. St., Sez. VI, 21.12.2011 n. 6773).
Nel caso di specie la sentenza per la cui ottemperanza si agisce è qualificabile senza dubbio come condanna generica (come ha chiarito la stessa Corte di Appello in sede di richiesta sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di I grado, formulata in via cautelare dall’Università  appellante, con la seguente motivazione: “considerato che la sentenza del giudice del Lavoro del Tribunale di Bari ha ad oggetto una condanna meramente generica, sicchè non appare allo stato suscettibile di esecuzione forzata; dichiara inammissibile l’istanza d’inibitoria così come in atti proposta”. Circostanza allegata dall’Università  nella memoria di costituzione, cui non hanno replicato le ricorrenti).
Nè la sentenza contiene specifiche indicazioni che consentano, a mezzo di operazioni aritmetiche la quantificazione del credito (difetta -ad es.- la indicazione delle retribuzioni effettivamente percepite, nonchè l’ammontare di quelle maggiori che le ricorrenti si sono viste riconoscere).
La liquidazione del credito, pertanto, non può prescindere da ulteriori accertamenti in via di fatto, in virtù del principio appena esposto, non consentiti in questa sede, sicchè la sentenza per la cui esecuzione si agisce non può assumere valenza di titolo esecutivo idoneo ad esperire la procedura di esecuzione forzata (cui l’ottemperanza è assimilabile).
Le spese, in ragione della particolarità  della questione esaminata, derogano alla soccombenza e vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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