1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – DURC  negativo – Regolarizzazione – Condizioni  


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – DURC negativo – Istanza rateizzazione – Accoglimento – Rilevanza – Condizioni  
 

1. Nell’ambito di una gara per l’affidamento di un servizio pubblico, la circostanza che nei confronti di una concorrente risultino emanati,  su richiesta di altre Stazioni appaltanti,  alcuni DURC attestanti l’irregolarità  contributiva, comporta l’esclusione dalla gara; non è infatti applicabile la norma dell’art. 7, co.3, del d.m. 24 ottobre 2007, per la quale l’Ente previdenziale è tenuto, prima dell’emissione del DURC irregolare,  a chiedere di regolarizzare la situazione all’impresa, trattandosi di una disposizione che opera soltanto nel rapporto  tra impresa e l’Ente previdenziale,  non già   in caso di richiesta del DURC da parte della Stazione appaltante per verificare la veridicità  di quanto dichiarato dalla concorrente in sede di ammissione alla gara.


2. Si considera la regolarità  della posizione previdenziale  laddove la ditta concorrente alla gara d’appalto abbia conseguito l’accoglimento della domanda di rateizzazione del debito pregresso da parte dell’Ente previdenziale, con emanazione del relativo provvedimento costitutivo,  entro la data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Pubblicato il 04/05/2018
N. 00656/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Tra.De.Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Francesca Chietera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29;

contro
Unicam – Unione Comuni Alta Murgia, Aro 4 Bari – Gravina in Puglia;
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi, Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, via Nicolai, n. 43;
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Tedone, Chiara Contursi, Cosimo Punzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bari, via Putignani, n.108;

nei confronti
Teknoservice S.r.l., in proprio ed in qualità  di mandataria dell’Ati con Raccolio S.r.l. e Azienda Servizi Vari S.p.A., Raccolio S.r.l., Azienda Servizi Vari S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso il loro studio, in Casamassima, via Pietro Mascagni n. 7, indirizzo di pec agorofino@legalmail.it;
Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; Camassambiente S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; 
Linea Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Giuseppe Fuda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Russi in Bari, c.so Vittorio Emanuele II, n. 60;

per l’annullamento
– del provvedimento della Consip S.p.A. prot. n. 10202 del 18 aprile 2017 notificato a mezzo pec il 19 aprile 2017, recante l’esclusione della Tra.De.Co. S.r.l. dalla gara per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti e servizi complementari nei comuni dell’ARO BA/4;
– delle presupposte note INPS sede di Bari, prot. n. 33 del 2 gennaio 2017, prot. n. 9237 del 6 aprile 2017 e la nota avente ad oggetto “Annullamento in autotutela DURC prot. nn. 34769779 del 27 marzo 2015, n. 34991605 del 14 aprile 2015, n. 35180467 del 24 aprile 2015, n. 35440252 del 12 maggio 2015 Azienda Tra.De.Co. S.r.l. – P. lVA 03148240728”;
– del provvedimento prot. 10677 del 26 aprile 2017, con cui la Consip S.p.A. ha trasmesso all’ANAC la segnalazione dell’avvenuta esclusione ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
nonchè per l’annullamento e/o accertamento in via incidentale dell’illegittimità  
– dei DURC menzionati nei provvedimenti sopra impugnati: 22 aprile 2015 (sede INPS di Imperia), 24 aprile 2015 (sede INPS di Taranto), 11 maggio 2015 (sede INPS di Taranto), 20 maggio 2015 (sede INPS di Bari), e 29 maggio 2015 (sede INPS di Taranto), attestanti la presunta irregolarità  contributiva della Tra.De.Co. S.r.l. in corso di gara;
e sui motivi aggiunti depositati in data 13 luglio 2017
per l’annullamento
– del provvedimento della Consip S.p.A. prot. n. 15135/2017 del 14 giugno 2017, notificato in pari data, recante l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti e servizi complementari nei comuni dell’ARO BA/4 al RTI Teknoservice S.r.l. unitamente al contratto ad all’atto di anticipata immissione in servizio, ove disposta;
nonchè sul ricorso incidentale depositato il 18 giugno 2017 e sui motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il giorno 1 agosto 2017
per l’annullamento di tutti gli atti impugnati dalla ricorrente principale ed indicati nell’epigrafe del gravame da essa proposto, nella parte in cui non dichiarano l’esclusione della Tra.De.Co. S.r.l.;
e sui motivi aggiunti depositati dalla Tra.De.Co. S.r.l. in data 29 agosto 2017
per l’annullamento del provvedimento della Consip S.p.A. prot. n. 15135/2017 del 14 giugno 2017 recante l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di che trattasi al RTI Teknoservice S.r.l. unitamente al contratto ed all’atto di anticipata immissione in servizio, ove disposta;
e sui motivi aggiunti depositati dalla Tra.de.co. S.r.l. il 15 novembre 2017
per l’annullamento della nota della Consip S.p.A. prot. n. 26812/2017 del 10 ottobre 2017, recante il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela presentata da Tra.De.Co. S.r.l. in data 4 ottobre 2017;
e sui motivi aggiunti presentati da Tra.De.Co. S.r.l. il 16 gennaio 2018
per l’annullamento
– della nota della Consip S.p.A. prot. n. 37301/2017 del 22 dicembre 2017, recante il rigetto in via definitiva dell’istanza di riesame in autotutela presentata da Tra.de.co. S.r.l. in data 4 ottobre 2017;
– della presupposta nota della Consip S.p.A. prot. n. 26812/2017 del 10 ottobre 2017;
– nonchè degli atti prodromici e preparatori del contratto relativo all’ARO BA/4, nonchè del contratto stesso e dei singoli contratti per ogni Comune, qualora già  stipulati;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Teknoservice S.r.l., in proprio ed in qualità  di mandataria dell’Ati con Raccolio S.r.l. e Azienda Servizi Vari S.p.A., di Raccolio S.r.l., di Azienda Servizi Vari S.p.A., di Consip S.p.A., dell’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Linea Gestioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Sticchi Damiani, per la ricorrente, avv. Raffaele Tedone, per l’Inps, avv. Maurizio Di Cagno, per la Consip S.p.A., e avv. Angelo Giuseppe Orofino, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società  Tra.De.Co. s.r.l. – partecipante alla procedura aperta indetta dall’A.R.O. BA/4 per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari nei Comuni della medesima A.R.O. ha impugnato il provvedimento con il quale la CONSIP S.p.A. l’ha esclusa per mancanza del requisito di regolarità  contributiva, di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 163 del 2006, le presupposte note dell’INPS allegate al provvedimento di esclusione, il provvedimento con il quale la Consip S.p.A. ha trasmesso all’ANAC la segnalazione dell’avvenuta esclusione ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, nonchè i DURC menzionati nei provvedimenti sopra impugnati: 22 aprile 2015 (sede INPS di Imperia), 24 aprile 2015 (sede INPS di Taranto), 11 maggio 2015 (sede INPS di Taranto), 20 maggio 2015 (sede INPS di Bari) e 29 maggio 2015 (sede INPS di Taranto), attestanti la presunta irregolarità  contributiva della Tra.De.Co. S.r.l. in corso di gara, e la nota avente ad oggetto “Annullamento in autotutela DURC Protocolli N 34769779 del 27/03/2015 – N 34991605 del 14/04/2015- N 35180467 del 24/04/2015 – N 35440252 del 12/05/2015 Azienda Tra.De.Co. S.r.l. – P.lVA 03148240728”.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto l’illegittimità  per 
– violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 163 del 2006, eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, carenza dei presupposti (in particolare del “definitivo accertamento”), ingiustizia manifesta;
– violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 163/2006, illegittimità  dei DURC irregolari emessi dall’INPS, violazione dell’art. 31, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, erronea presupposizione in fatto, illegittimità  dei DURC e delle note INPS presupposte al provvedimento di esclusione, omesso rilievo della regolarità  contributiva dell’impresa;
– (con riguardo al provvedimento di esclusione), in via propria ed in via derivata alla luce dell’illegittimità  dei presupposti DURC irregolari e delle presupposte note INPS menzionate nel provvedimento, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 163 del 2006, violazione dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito con la legge n. 94 del 2012, violazione dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013, violazione dell’art. 7 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (riguardo alla nota INPS del 20 dicembre 2016 di annullamento in autotutela di DURC regolari precedentemente emessi), eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà  intrinseca e/o estrinseca dei DURC;
– violazione di legge, violazione dell’art. 38, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 163 del 2006, eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed erroneità  dei presupposti;
– violazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), e comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, eccesso di potere, difetto di istruttoria ed erronea presupposizione.
Si sono costituiti in giudizio la Consip S.p.A., l’INPS, la Teckoservice S.r.l. e la Linea Gestioni S.r.l., contestando in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.
In data 18 giugno 2017 la Tecknoservice S.r.l. ha presentato ricorso incidentale.
Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017, il Presidente, vista l’istanza di rinvio per abbinamento, nonchè il ricorso incidentale depositato il 18 giugno 2017, per il quale non c’erano i termini per la discussione, ha disposto il differimento della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 26 luglio 2017.
In data 13 luglio 2017 la Tra.De.Co. S.r.l. ha presentato motivi aggiunti (primi e secondi motivi aggiunti), impugnando altresì il provvedimento della Consip S.p.A. recante l’aggiudicazione della gara, unitamente al contratto e all’atto di anticipata immissione in servizio, ove disposta, per illegittimità  propria, nonchè per illegittimità  derivata.
Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto profili d’illegittimità  anche con riferimento alla mancata esclusione della Linea Gestioni S.r.l. e della Camassambiente (secondo la Tra.De.Co. S.r.l., infatti, nessuna delle imprese rimaste in gara avrebbe i requisiti per parteciparvi), evidenziando che, qualora la propria esclusione fosse stata confermata, la stessa avrebbe fatto valere l’interesse strumentale alla riedizione della gara.
All’esito della camera di consiglio del 26 luglio 2017, con ordinanza n. 303 del 27 luglio 2017 (confermata, in punto di periculum in mora, dalla Sezione V del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3633 del giorno 8 settembre 2017), questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso introduttivo motivando come segue: “Ritenuto che non sono emersi elementi per discostarsi da quanto affermato nell’ordinanza cautelare n. 87/2017 (resa nel giudizio r.g. n. 139/2017 avente ad oggetto provvedimento di esclusione per irregolarità  contributiva della impresa partecipante accertata in conseguenza di DURC negativo) in ordine alla non sindacabilità , da parte della stazione appaltante, delle risultanze del suddetto DURC, essendo la verifica della regolarità  contributiva delle imprese partecipanti a gare pubbliche demandata agli istituti di previdenza; Considerato, altresì, che, essendo stata la ricorrente legittimamente esclusa in forza di quanto in precedenza evidenziato, la stessa non appare abilitata a censurare l’ammissione di altri partecipanti alla gara e la successiva aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 agosto 2016, n. 3688); Ritenuta, inoltre, l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora in considerazione della durata di sette anni dell’appalto per cui è causa che comunque consentirebbe il subentro”.
In data 24 luglio 2017 si è costituita in giudizio la Linea Gestioni S.r.l.
In data I agosto 2017 la Teckonoservice S.r.l. ha presentato motivi aggiunti al ricorso incidentale presentato in data 18 giugno 2017 (primi motivi aggiunti al ricorso incidentale).
In data 29 agosto 2017 la Tra.De.Co. S.r.l. ha presentato ulteriori motivi aggiunti (terzi motivi aggiunti), sollevando altri vizi inerenti l’aggiudicazione e, in particolare, adducendo ulteriori ragioni che avrebbero dovuto portare all’esclusione della Tecknoservice S.r.l.
In data 14 settembre 2017 la Teckonoservice S.r.l. ha presentato altri motivi aggiunti al ricorso incidentale presentato in data 18 giugno 2017 (secondi motivi aggiunti).
Alla camera di consiglio del 19 settembre 2017, su richiesta del difensore di parte ricorrente, in vista di una fissazione a breve dell’udienza di trattazione del merito, ai sensi dell’art. 71, comma 5, del codice del processo amministrativo, è stato dato atto della rinuncia all’istanza cautelare presentata congiuntamente ai terzi motivi aggiunti.
In data 15 novembre 2017 la Tra.De.Co. S.r.l. ha presentato ulteriori motivi aggiunti al ricorso principale (quarti motivi aggiunti) avverso il provvedimento con il quale la Consip S.p.A. ha rigettato l’stanza di riesame dell’impugnata esclusione del 10 ottobre 2017.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2017, il Presidente, su richiesta del difensore di parte ricorrente, ha dato atto della rinuncia all’istanza cautelare presentata congiuntamente ai quarti motivi aggiunti.
In data 27 dicembre 2017 la ricorrente ha presentato una nuova istanza cautelare motivata da sopravvenienze in fatto.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2018, su richiesta dei difensori di parte ricorrente, per proporre motivi aggiunti, è stato disposto il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 6 febbraio 2018.
In data 16 gennaio 2018 la Tra.De.Co. S.r.l. ha presentato ulteriori motivi aggiunti al ricorso principale (quinti motivi aggiunti) avverso il nuovo provvedimento di rigetto del riesame dell’impugnata esclusione prot. n. 37301 del 22 dicembre 2017.
All’esito della camera di consiglio del 6 febbraio 2018, con ordinanza n. 55 del 7 febbraio 2018, questo Tribunale ha nuovamente respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente congiuntamente ai motivi aggiunti depositati in data 16 gennaio 2018 (quinti motivi aggiunti), in base alla seguente motivazione: “Ritenuta l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora in considerazione delle attuali modalità  del servizio e della durata di sette anni dell’appalto per cui è causa che comunque consentirebbe il subentro, così come evidenziato dal Consiglio di Stato, sezione V, con l’ordinanza, 8 settembre 2017, n. 3633 e ribadito dal Presidente di questa Sezione con il decreto monocratico n. 20 del 17 gennaio 2018”.
All’udienza pubblica del 4 aprile 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – In via del tutto preliminare, il Collegio ritiene, vista la complessiva infondatezza del ricorso, di potersi esimere dal valutare le eccezioni d’improcedibilità  dello stesso sollevate dalla controinteressata.
2.0. – Il Collegio ritiene necessario procedere ad una breve sintesi dei fatti rilevanti in questa controversia, come emergono dagli atti di giudizio, che hanno preceduto l’esclusione della ricorrente.
Con bando di gara del 17 dicembre 2014, Consip S.p.A., su delega dell’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia, ha indetto una gara di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio dell’ARO BA/4.
Dopo la formulazione della graduatoria provvisoria la Consip procedeva con le verifiche ex art. 38 e art. 48 del decreto legislativo n.163 del 2006 e richiedeva al primo e secondo in graduatoria (RTI Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. e Tra.De.Co S.r.l.) la comprova dei requisiti di capacità  tecnica ed economica ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Effettuate le verifiche d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, delle dichiarazioni rese da Tra.De.Co, Consip acquisiva dall’INPS un certificato attestante la regolarità  contributiva della società  ricorrente alla data del 25 ottobre 2016.
Tuttavia, a seguito dell’avvenuta segnalazione, da parte di altro concorrente, dell’esistenza di cinque DURC attestanti irregolarità  accertate in altre procedure di gara, Consip riteneva opportuno chiedere all’INPS di chiarire se i DURC irregolari fossero o meno rilevanti sulla certificazione, rilasciata in data 25 ottobre 2016, attestante la regolarità  contributiva della società , e ciò al fine di verificare se l’impresa fosse stata in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e per tutta la durata della procedura, come richiesto dalla normativa in materia e ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2016.
In data 2 gennaio 2017, l’INPS confermava che “per i Durc sotto elencati rilasciati non regolari rilevavano le irregolarità  per mancato versamento delle mensilità  di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015, oltre il mancato versamento delle rate costanti dei piani di dilazione amministrativa in corso” precisando che le inadempienze avevano dato luogo ad emissione di avvisi di addebito per il recupero dei crediti tramite Agente della riscossione, che quest’ultimi risultavano successivamente regolarizzati con domande di dilazione accolte dall’Agente della riscossione dal 19 ottobre 2015 al 6 novembre 2015 e che le dilazioni erano ancora in corso.
Sulla base di quanto chiarito dall’INPS, Consip S.p.A. chiedeva a Tra.De.Co. S.r.l. la produzione di memorie scritte e documenti giustificativi.
Nelle memorie prodotte, Tradeco evidenziava che alla data delle discusse certificazioni negative sussistevano crediti certificati risultanti dalla piattaforma del MEF, in relazione ai quali la società  aveva regolarmente presentato istanza di compensazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52 del 2012, convertito in legge n. 94 del 2012.
Alla luce di ciò, Consip Sp.A., al fine di verificare la posizione contributiva della Tra.de.co. S.r.l., chiedeva all’INPS di fornire il DURC ex art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52 del 2012 alla data del 22 ottobre 2015, del 24 aprile 2015, del giorno 11 maggio 2015, del 20 maggio 2015 e del 29 maggio 2015, oppure altra attestazione che permettesse di verificare il possesso alle predette date del requisito di regolarità  contributiva di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 163 del 2006.
In data 6 aprile 2017 l’INPS di Bari inviava a Consip S.p.A. una nota con la quale confermava la non regolarità  dei seguenti DURC: “Durc alla data 22 aprile 2015 (prot. INPS n 34681879) emesso dalla sede di Imperia; Durc alla data 24 aprile (prot. INPS n 34611806) emesso dalla sede di Taranto; Durc alla data 11 maggio (prot. INPS n 35402712) emesso dalla sede di Taranto; Durc alla data 20 maggio (prot. INPS n 35579263) emesso dalla sede di Bari; Durc alla data 29 maggio 2015 (prot. INPS n 35460801) emesso dalla sede di Taranto¦in quanto i crediti acquisiti in Piattaforma secondo le specifiche indicazioni ivi fornite nella “Guida al rilascio del durc in presenza di Certificazioni del Credito” non erano sufficienti a sanare tutti i debiti della società  in oggetto”. 
Per “completezza di informazione in merito alle eccezioni addotte dalla Tra.De.Co. S.r.l.”, l’INPS informava Consip di aver “emesso provvedimento di annullamento dei DURC emessi regolari ai sensi dell’ex art 13 bis, comma 5 del d.l. n. 52/2012 conv. l. 94/2012” in data 20 dicembre 2016.
Consip S.p.A. dunque provvedeva all’esclusione della Tra.de.co dalla gara con comunicazione del 18 aprile 2017.
Ciò premesso, si passa così ad analizzare il merito del ricorso.
2.1. – Con la prima e principale censura del ricorso introduttivo, la società  ricorrente, sostanzialmente, deduce l’illegittimità  del provvedimento di esclusione poichè non sarebbe stata presa in considerazione la circostanza (pur segnalata nelle osservazioni della società  del 27 gennaio 2017), della pendenza di un giudizio innanzi al Tribunale di Taranto volto a contestare le legittimità  dei DURC irregolari emessi dall’INPS nelle date indicate nel provvedimento gravato; le presunte irregolarità  previdenziali contestate alla ricorrente non sarebbero pertanto “definitivamente accertate”.
La ricorrente, nel primo motivo aggiunto, sottolinea che “l’illegittimità  della esclusione della ditta Tradeco si collega, soprattutto alla circostanza che le irregolarità  contributive non sono state accertate in via definitiva¦”, che questo ricorso “si fonda principalmente sulla pendenza di un giudizio civile (del lavoro) concernente l’accertamento della presunta irregolarità  contributiva”, precisando che “tutte le altre censure di illegittimità  proposte nel ricorso e riguardanti i DURC sono state prospettate per rendere, meglio, il quadro contenzioso completo nel senso che, volendo il TAR rendersi conto se il giudizio civile pendente sia pretestuoso o meno, può esaminare in via incidentale anche la presunta irregolarità “.
La censura non coglie nel segno.
In linea generale, il Collegio osserva che, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2012, “la verifica della regolarità  contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto” (tale conclusione è stata ribadita di recente dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349).
Ciò premesso, sempre in via preliminare, si evidenzia che, nella memoria depositata il 17 giugno 2017, la Consip S.p.A. ha affermato che nelle osservazioni del 27 gennaio 2017 la ricorrente non aveva segnalato tale circostanza.
In effetti, dalla lettura del suddetto documento emerge che la Tra.de.Co. S.r.l. aveva solo evidenziato di avere impugnati i DURC innanzi a questo Tribunale, sottolineando tra l’altro che quest’ultimo era “l’unico organo a dover decidere in ordine alla sussistenza o meno della regolarità  contributiva” (cfr. osservazioni del 27 gennaio 2017 della Tra.De.Co. S.r.l. – allegato n. 14/documento n. 13 depositato dalla ricorrente).
In ogni caso, il Collegio evidenzia che nel momento in cui il provvedimento di esclusione è stato adottato (18 aprile 2017) il giudizio instaurato mediante ricorso proposto ante causam il 30 settembre 2016 ex art. 700 c.p.c. e successivo reclamo proposto in data 11 novembre 2016 ex art. 669 terdecies c.p.c. innanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, (dopo più di un anno dal momento dell’emissione dei DURC irregolari e in data successiva alla richiesta di dilazione dei debiti contributivi in essa attestati – dilazione concessa nell’autunno 2015), svolto nella sola fase cautelare, si era già  concluso con la soccombenza della ricorrente, condannata anche a pagare le spese di lite a favore dell’INPS (cfr. ordinanza n. 33276 del 2 novembre 2016 R.G. n. 9933/2016 e ordinanza n. 39577 del 28 dicembre 2016 R.G. n. 11591/2016 – documenti 16.a e 16.b allegati alla memoria della Teckonoservice S.r.l. del 17 giugno 2017).
Per completezza, si evidenzia che il Tribunale di Taranto, nell’ordinanza n. 33276 del 2 novembre 2016, ha precisato di essere territorialmente competente a pronunciarsi solo con riferimento ai tre DURC irregolari emessi dall’INPS di Taranto.
Dopo l’adozione delle ordinanze suddette, agli atti, non risulta che la ricorrente abbia avviato il successivo giudizio di merito innanzi al Tribunale di Taranto.
Dagli atti di giudizio emerge invece che la ricorrente abbia iniziato un nuovo giudizio (R.G. n. 5152/2017), innanzi ad un diverso Tribunale (Tribunale del Lavoro di Bari), con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4 maggio 2017 e notificato in data 22 maggio 2017; gravame quindi successivo all’adozione del provvedimento di esclusione (18 aprile 2017).
Ne consegue che al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione le irregolarità  contributive potevano ritenersi definitivamente accertate.
Sul punto, si evidenzia che anche il Consiglio di Stato, innanzi al quale era stata appellata la sentenza del T.A.R. Puglia, sede staccata di Lecce, 6 aprile 2017, n. 541, che aveva rigettato il ricorso presentato dalla Tra.De.Co. S.r.l. avverso la propria esclusione, nella gara indetta dall’A.R.O. 2/TA per l’affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati nei Comuni della medesima A.R.O. (giudizio nel quale venivano contestati anche alcuni dei DURC oggetto del presente giudizio), ha ritenuto infondati i motivi di appello, con cui si contestava, sotto diversi profili, la non definitività  della violazione contributiva, deducendosi, in particolare, che i DURC negativi erano attualmente sub iudice (Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1497).
Sempre nel primo motivo di ricorso (lettera B), la Tra.De.Co. S.r.l. deduce l’illegittimità  del provvedimento impugnato per il fatto che la stessa vanterebbe crediti certificati verso la pubblica amministrazione certamente superiori ai residui debiti previdenziali. Tale rilievo verrà  valutato congiuntamente al secondo motivo di ricorso (lettera B), con il quale la ricorrente, tra l’altro, deduce proprio l’illegittimità  dei DURC perchè non sarebbe stata operata alcuna compensazione con gli importi dei crediti certificati esistenti sulla piattaforma.
2.2. – Con il secondo motivo di ricorso la Tra.De.Co. S.r.l. deduce l’illegittimità  dei DURC per non essere stati preceduti da alcun invito alla regolarizzazione. 
L’illegittimità  dei DURC vizierebbe in via derivata, oltre che propria, il provvedimento di esclusione.
La società  evidenzia che solo il DURC attestante l’irregolarità  alla data del 24 aprile 2015, emesso dalla sede di Taranto, sarebbe stato preceduto dall’invito alla regolarizzazione notificato alla stessa in data 9 aprile 2015, ma che tale invito non teneva conto dei crediti della Tra.De.Co. debitamente certificati esistenti sulla piattaforma MEF ed ammontanti (fino ad aprile) ad oltre 1.850.000 euro, ometteva di quantificare diverse voci di debito per sanzioni o per inadempimento (mentre le voci quantificate erano di circa euro 1.200.000) e non teneva conto del contributo partecipativo del giorno 11 aprile 2015 del consulente del lavoro della ricorrente; pertanto anche tale DURC, secondo la deducente, era illegittimo sotto tali profili.
Sul punto, l’INPS, a pagina 9 della memoria di costituzione, ha affermato quanto segue: “Sulla base della normativa applicabile, i DURC oggetto di ricorso non sono dunque viziati dalla mancata notifica all’azienda dell’invito a regolarizzare, o preavviso di certificazione negativa, perchè l’art. 7 del D.M. 24.10.2007 era applicabile solo al DURC che attesta l’irregolarità  del 24.04.2015 (vedi all.), ed il relativo invito a regolarizzare è stato notificato con PEC del 9.04.2015, mentre ai DURC di verifica di autocertificazione era applicabile l’art. 8 del D.M. 24.10.2007, ed in applicazione di tale articolo, nella verifica della situazione debitoria si è tenuto conto dell’entità  dello scostamento rilevato”.
Lasciando in disparte, dunque, il DURC del 24 aprile 2015, essendo comunque stato preceduto, per stessa ammissione della ricorrente, dall’invito alla regolarizzazione (a prescindere dagli specifici profili di illegittimità  nei suoi confronti sollevati), in punto di fatto, si osserva che dagli atti di giudizio emerge che i DURC risultati irregolari e oggetto di impugnazione in questa sede erano stati richiesti da stazioni appaltanti (Comune di Martina Franca o Comune di Imperia) ai fini della verifica di autocertificazioni fatte in gara, ovvero per procedere al controllo di regolarità  contributiva prodromico ai pagamenti.
Più nello specifico
– nel DURC che attesta l’irregolarità  contributiva al 22 aprile 2015 si legge “per appalto di servizi pubblici – emissione ordinativo/liquidazione fattura¦stazione appaltante¦Comune di Imperia¦ ¦rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”;
– nel DURC che attesta l’irregolarità  contributiva alla data del giorno 11 maggio 2015 si legge “¦per verifica autodichiarazione alla data del 11 maggio 2015¦rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio” e nella determina n. 22 del 22 gennaio 2016 della Città  di Martina Franca, Settore Ambiente, Verde Urbano, sport, si legge: ” che in data 11 maggio 2015 il Comune di Martina Franca, in qualità  di Comune capofila dell’ARO TA/2, ha richiesto, tramite il servizio on line, la verifica della regolarità  del DURC del concorrente Tra.De.Co. S.r.l.” e che: “in data 03.06.2015 sono pervenute note pec dell’Inail a riscontro della richiesta di cui sopra, con allegati i seguenti DURC:¦DURC per verifica autodichiarazione alla data del 11.05.2015 (prot. n. 35402712 del 11.05.2015), nel quale nella parte relativa all’INPS – Sede di Taranto, riporta la seguente attestazione “Non risulta regolare con il versamento dei contributi al 11.05.2015”;
– nel DURC che attesta l’irregolarità  contributiva al 20 maggio 2015 si legge “per verifica autodichiarazione alla data del 20 maggio 2015¦rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”;
– nel DURC che attesta l’irregolarità  contributiva al 29 aprile 2015 si legge “per appalto di servizi pubblici – emissione ordinativo/liquidazione fattura alla data del 4 maggio 2015¦Stazione appaltante…Comune di Martina Franca¦rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.
Ne consegue che per tutti questi DURC non era necessario l’avviso di regolarizzazione.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, tale istituto opera solo nei rapporti interni tra impresa ed Ente previdenziale.
Sul punto, si richiamano le argomentazioni e conclusioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 febbraio 2016, n. 5 e 25 maggio 2016, n. 10, secondo la quale, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali “fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, cit., n. 5 del 2016).
L’Adunanza Plenaria precisa inoltre che “L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già  previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità  dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, cit., n. 5 del 2016).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, poi (con la successiva sentenza n. 10 del 2016, cit.), nel ribadire i principi già  esposti con la predetta pronuncia n. 5 del 2016, ha osservato che “In tal modo è stato chiarito che l’art. 31 d.l. n. 69 del 2013 non ha modificato la disciplina dettata dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la regola del preavviso di d.u.r.c. negativo, dunque, non trova applicazione nel caso di certificazione richiesta dalla stazione appaltante, ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dell’impresa partecipante. Il meccanismo, di cui al citato art. 31 comma 8, si applica solo nei rapporti fra ente previdenziale ed operatore economico richiedente, senza venire in rilievo nel caso in cui sia la stazione appaltante a richiedere il d.u.r.c. ai fini della verifica circa la regolarità  dell’autodichiarazione”.
Le suddette conclusioni sono fondate su di una serie di argomentazioni, di carattere letterale, storico e sistematico, che giova richiamare testualmente: “In primo luogo l’inapplicabilità  alle procedure di evidenza pubblica del meccanismo di cui al comma 8 è desumibile dalla lettura complessiva dell’articolo 31 d.l. n. 69 del 2013. In effetti, i commi dal 2 al 7 di tale norma contengono un preliminare ed espresso riferimento ai contratti di pubblici lavori, servizi o forniture o, comunque, un rinvio al d.lgs. n. 163 del 2006. Diversamente, il comma 8 non contiene un riferimento di tal genere, nè sarebbe possibile desumerlo, in maniera implicita, dal testo della disposizione¦ Ad ulteriore conferma della conclusione cui è giunta, questa Adunanza Plenaria ha evidenziato l’assenza, nei commi da 3 a 7 dell’art. 31, di qualsivoglia riferimento ad una possibile regolarizzazione postuma dell’inadempienza contributiva imputabile all’operatore che abbia partecipato alla gara o che stia eseguendo il contratto: nelle norme richiamate è la stazione appaltante a richiedere all’ente previdenziale il rilascio del d.u.r.c., ai fini della verifica della veridicità  della autodichiarazione presentata dall’operatore privato. Diversamente, il comma 8, nel disciplinare la procedura di preavviso di d.u.r.c. negativo, si riferisce alle sole ipotesi in cui sia l’operatore privato a richiedere all’ente previdenziale il rilascio della certificazione. Sotto il profilo sistematico, questa Adunanza Plenaria afferma il parziale parallelismo strutturale che sussiste fra il meccanismo di cui all’art. 31 comma 8 ed il preavviso di rigetto disciplinato dall’art. 10-bis l. n. 214 del 1990. Al riguardo viene premesso, per un verso, che il preavviso di rigetto – previsto in via generale per i procedimenti iniziati ad istanza di parte – non opera, per espressa scelta legislativa, in relazione ai procedimenti in materia previdenziale. Per altro verso, il meccanismo di cui all’art. 31 comma 8 prevede un procedimento in cui rileva la materia previdenziale ed al contempo strutturato come procedimento ad istanza di parte. Pertanto, l’art. 31 comma 8, costituendo una “deroga alla deroga”, non può applicarsi al di fuori delle ipotesi espressamente descritte dal legislatore e, cioè, quelle in cui l’operatore privato richieda all’ente previdenziale il rilascio del d.u.r.c.. Quando, invece, è la stazione appaltante a richiedere la certificazione all’ente previdenziale, ci si pone al di fuori dell’ambito applicativo della fattispecie ex art. 31 comma 8 d.l. n. 69 del 2013…” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, cit., n. 10 del 2016).
Tali conclusioni, di recente, sono state ribadite dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato: “¦l’istituto dell’invito alla regolarizzazione, già  previsto dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007, può operare solo nei rapporti tra impresa e l’ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità  dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il motivo risulta essere privo di pregio con riferimento ai DURC richiesti dalle stazioni appaltanti; di conseguenza, risultano essere improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse le censure sollevate con specifico riferimento al DURC del 24 aprile 2015. Invero, anche qualora queste ultime doglianze fossero fondate, gli altri DURC sarebbero sufficienti a dimostrare l’irregolarità  contributiva della ricorrente.
Ne consegue che anche tale censura non coglie nel segno.
Sempre nel secondo motivo di ricorso, punto D, la ricorrente deduce l’inattendibilità  dei DURC che sarebbe dimostrata dal contrasto tra essi e le certificazioni di regolarità  attestate dalla consultazione del c.d. “cassetto previdenziale”. La deducente evidenzia che il sito dell’INPS mette a disposizione delle imprese un fascicolo elettronico dal quale gli imprenditori desumono, in modo immediato, la loro posizione regolare o irregolare attraverso una videata che dà  il via libera con un semaforo a luce verde e lo stop in caso di irregolarità  segnalato con un semaforo rosso.
Ebbene, la Tra.De.Co. S.r.l. afferma che, sulla base dei controlli eseguiti sul sito dell’INPS, la stessa risultava in regola con il versamento dei contributi, apparendo nel video la luce verde con riferimento alle interrogazioni relative sia al mese di aprile 2015 e sia al mese di maggio 2015.
La contraddittorietà  tra i DURC irregolari emessi nei mesi di aprile e di maggio e le risultanze regolari desunte dal cassetto previdenziale INPS relative agli stessi mesi renderebbero evidente l’assoluta inattendibilità  ed erroneità  dei primi.
Sul punto, l’INPS, a pagina 12 della prima memoria di costituzione, osserva che “¦la consultazione del c.d. cassetto previdenziale non rilascia alcuna certificazione surrogatoria a quella del durc. Quella del c.d. cassetto previdenziale è una procedura che viene utilizzata esclusivamente per effettuare controlli connessi con la concessione delle agevolazioni contributive all’interno delle denunzie mensili”.
Il Collegio, anche alla luce di quanto chiarito dall’INPS, ritiene che le risultanze desunte dal cassetto previdenziale INPS non siano idonee, di per sè, a mettere in discussione il contenuto dei DURC.
Si ricorda, invero, che come più volte affermato dalla giurisprudenza, il DURC è il documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità  contributiva, da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso (sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; T.A.R. Bari, Sez. Unica, 22 ottobre 2014, n. 1221).
2.3. – Con il terzo motivo di ricorso, dopo aver evidenziato che il provvedimento di esclusione era illegittimo per i vizi in rubrica e, in particolare, per l’inesistenza del presupposto dell’irregolarità  contributiva definitivamente accertata, la Tra.De.Co. evidenzia di aver rappresentato alla Consip S.p.A., nelle deduzioni del 26 gennaio 2017, di aver presentato regolare istanza di compensazione dei propri debiti contributivi con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52 del 2012, convertito in legge 94 del 2012.
La deducente evidenzia che, se il saldo è favorevole all’impresa, l’ente preposto deve rilasciare il DURC regolare.
Continua evidenziando che, nel caso di specie, la Tra.De.Co. aveva prodotto in allegato alle deduzioni difensive del 26 gennaio 2017 la schermata elettronica della piattaforma dei crediti certificati (predisposta e gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze) da cui risultava che proprio nel periodo di tre mesi che interessa, ovvero quello che va dal 5 marzo 2015 al 5 giugno 2015, vi erano crediti certificati della Tra.De.Co. nei confronti della pubblica amministrazione pari a euro 2.597.144,80 a fronte di somme non versate all’INPS per € 2.000.000,00.
Tale documento, estratto dalla Piattaforma elettronica dei crediti certificati, creata e gestita dal Ministero dell’economia e delle Finanze, secondo la ricorrente, dimostrerebbe in modo inequivocabile la situazione di regolarità  contributiva della Tra.De.Co. S.r.l. nel periodo oggetto di esame e smentirebbe radicalmente in punto di fatto le risultanze dei DURC irregolari emessi dall’INPS alle date del 22 aprile 2015 (prot. 34681879 sede di Imperia), 24 aprile 2015 (prot. 34611806 sede di Taranto), 11 maggio 2015 (prot. 35402712 sede di Taranto), 20 maggio 2015 (prot. 35579263 sede di Bari) e 29 maggio 2015 (prot. 35460801 sede di Taranto).
Aggiunge che tali DURC sarebbero manifestamente illegittimi ed erronei in quanto resi senza tener conto dell’istanza di compensazione presentata dalla Tra.De.Co. S.r.l. ai sensi dell’art. 13 bis sopra citato. I DURC sarebbero illegittimi anche perchè recherebbero debiti contributivi la cui sussistenza sarebbe smentita pertabulas da un documento di uguale provenienza pubblica ed avente, dunque, medesima presunzione di veridicità  (la piattaforma MEF).
Secondo la deducente, il provvedimento di esclusione sarebbe viziato anche da eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione, dal momento che la dirimente circostanza dell’esistenza di un consistente saldo attivo per crediti verso la pubblica amministrazione risultante dalla piattaforma ministeriale non è stata in alcun modo presa in considerazione dalla Consip S.p.A. in sede di esame delle osservazioni, nè sarebbero stati sul punto domandati documentati chiarimenti all’INPS.
Sul punto, l’INPS afferma che la Tra.De.Co. S.r.l., quantomeno nel periodo dal 22 aprile 2015 al 29 maggio 2015, non poteva vantare la pretesa regolarità  contributiva in quanto i suoi debiti contributivi nei confronti dell’Istituto previdenziale erano superiori ai pretesi crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni “compensabili” ai fini del conseguimento del DURC ex art. 13 bis comma 5 del decreto legge n. 52 del 2012 (convertito in legge n. 94 del 2012).
L’Istituto previdenziale evidenzia che le obbligazioni contributive della Tra.De.Co. S.r.l. nei confronti dell’INPS derivano da dichiarazioni mensili obbligatorie (c.d. modelli dm 10) che sono state presentate, con i relativi importi dovuti per contributi da lavoro dipendente, all’Istituto previdenziale dalla stessa società  ricorrente. A tali obbligazioni vanno aggiunte quelle derivanti da contribuzione dovute per la gestione separata.
L’INPS precisa che i DURC contestati hanno avuto esito negativo per le inadempienze contributive relative a varie mensilità  ricomprese nel periodo da giugno 2014 ad aprile 2015.
L’Istituto rappresenta che la Tra.De.Co. possedeva, nel periodo in contestazione, numerose posizioni contributive, contrassegnate con singole matricole INPS (nonostante la normativa vigente prescrivesse l’obbligo di unicità  delle posizioni come previsto dalla circolare INPS 172/10), presso diverse sedi provinciali dell’INPS, e, in particolare, presso quelle di Andria, Bari, Brindisi, Matera, Imperia e Taranto. Al fine di offrire un’agevole percezione della debitoria contributiva in carico alla Tra.De.Co. nei periodi 22-27 aprile 2015, 11-12 maggio 2015 e 20 maggio 2015 – l’INPS allega tre prospetti analitici con l’indicazione, per ogni singola posizione contributiva (contraddistinta da numero di matricola INPS), dei debiti contributivi rimasti inadempiuti, della causale e dell’importo dovuto.
L’INPS inoltre evidenzia che la stessa Tra.De.Co. aveva presentato istanze di dilazione di parte dei suoi debiti contributivi presso le varie sedi provinciali (nel mese di agosto 2014 – per i debiti di giugno e luglio 2014 – e nel mese di gennaio 2015 – per i debiti di novembre e dicembre 2014); precisa che la ricorrente non aveva comunque provveduto ad onorare integralmente tali obbligazioni (così come si evincerebbe dal prospetto dei pagamenti complessivi effettuati dall’azienda) con la conseguenza che l’INPS aveva provveduto a revocare tali dilazioni per inadempienza. 
Dall’esame puntuale dei certificati rilasciati dalla piattaforma del MEF, e in particolare da quelli del 6 agosto 2015 e del giorno 11 giugno 2015, si evincerebbe che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, non sussisterebbero crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per importi superiori ai contestuali debiti contributivi (l’Istituto allega corposa documentazione a sostegno di quanto affermato).
In particolare, l’INPS evidenzia che per capire se effettivamente nelle date interessate la ricorrente poteva vantare crediti certificati superiori ai debiti contributivi, era necessario procedere ad una puntuale quantificazione alle date dei DURC contestati, partendo quindi dal prendere in considerazione la data indicata nella colonna “data certificazione” che, per ogni singolo credito nei confronti della pubblica amministrazione, segnala la data in cui lo stesso è certificato come certo, liquido ed esigibile e quindi “compensabile” con i debiti contributivi ai fini della regolarità  contributiva ex art. 13 bis, comma 5 del decreto legge n. 52 del 2012 (convertito in legge n. 94 del 2012).
L’INPS rappresenta infatti che, al fine del conseguimento della regolarità  contributiva ai sensi dell’art. 13 bissuddetto, è necessario, fra le altre cose, che i crediti verso le PPAA siano certi, liquidi ed esigibili e che siano certificati come tali alla data riportata nell’apposita certificazione estratta dalla piattaforma del MEF.
Ebbene, dal certificato della piattaforma MEF del 6 agosto 2015, che ricomprende i vari crediti certificati dal 4 marzo 2015 al 5 giugno 2015, in base al conteggio fatto dall’INPS, risulterebbe che alle date dei DURC contestati (22 aprile 2015, 24 aprile 2015, 11 maggio 2015, 20 maggio 2015 e 29 maggio 2015) i crediti certi, liquidi ed esigibili (e quindi “compensabili”) sarebbero sempre stati inferiori all’ammontare dei debiti contributivi.
L’INPS, inoltre, evidenzia che l’art. 13 bis, comma 5, decreto legge n. 52 del 2012 prevede modalità  tassative di applicazione della normativa stessa. Precisa che il DURC rilasciato ai sensi della norma suddetta rappresenta infatti una specifica tipologia di DURC e che la certificazione può essere rilasciata positiva solo entro i limiti delineati dalla norma, così come precisati nella circolare del Ministero del lavoro n. 40 del 21 ottobre 2013, recepita nella circolare INPS n. 16 del 30 gennaio 2014: la certificazione DURC ex art. 13 bis, comma 5, decreto legge n. 52 del 2012 deve essere emessa collegandola ad una certificazione emessa dalla piattaforma del MEF, certificazione che viene generata in due momenti, attraverso l’emissione di un primo documento “Richiesta del Documento Unico di Regolarità  Contributiva (DURC) ex art. 13 bis comma 5 D.L. 52/2012 conv. L. 94/2012” che deve venire inoltrato agli Enti interessati, e poi attraverso l’emissione della certificazione vera e propria, emessa all’esito della verifica di capienza richiesta dagli Enti. 
L’INPS afferma che la società  non ha adempiuto a quanto previsto dalla normativa.
Precisa infatti che le frammentarie comunicazioni inoltrate nel tempo, relative a momenti diversi ed importi diversi, non erano formalmente corrette dal punto di vista delle modalità  procedurali previste dalla norma e dalle circolari, e neanche sufficienti a garantire la copertura degli importi debitori via via quantificati.
L’INPS rammenta che per emettere il DURC ex art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52 del 2012 è comunque indispensabile che la certificazione del MEF copra anche l’esposizione debitoria degli altri Enti interessati al DURC.
Conclude evidenziando che la norma citata deve quindi essere indicata nella certificazione DURC emessa solo nel caso in cui la norma stessa sia applicabile, cioè quando i crediti risultino superiori ai debiti, poichè in questo caso deve esplicitamente essere indicata la dicitura “DURC ex art. 13 bis comma 5 D.L. 52/2012”; se invece la norma non è applicabile, il DURC non sarà  emesso ex art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52 del 2012, e la dicitura non dovrà  essere inserita nel DURC medesimo; pertanto, il fatto che i DURC negativi, oggetto di contenzioso, non siano stati emessi con la dicitura, non dimostra, secondo l’INPS, che la certificazione presentata non sia stata valutata, ma che non sia stata considerata sufficiente.
Anche la Tecknoservice S.r.l. sostiene che non corrisponderebbe al vero che la Tra.De.Co. S.r.l. vantasse crediti in piattaforma MEF sufficienti a coprire le irregolarità  contributive. A sostegno di quanto asserito, la controinteressata richiama quanto affermato sul punto dal Tribunale di Taranto, il quale era stato investito della questione dalla ricorrente con ricorso ex art. 700 c.p.c.
La controinteressata sostiene che la doglianza sarebbe infondata anche sotto il profilo giuridico: la Tra.De.Co. S.r.l. non avrebbe dimostrato di aver presentato preventiva (rispetto alle certificazioni di irregolarità  contributiva) istanza di compensazione, nè avrebbe dimostrato di averlo fatto nei modi previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 marzo 2013.
Tutto ciò premesso, il Collegio osserva che la censura sollevata con riferimento alla mancata considerazione dell’istanza di compensazione, non ha pregio.
In via preliminare, si osserva che la Consip S.p.A., come evidenziato nella parte introduttiva di questa sentenza, dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente in merito alla prima nota INPS del 2 gennaio 2017 (con le quali la Tra.De.Co. sosteneva che alla data delle discusse certificazioni negative sussistevano crediti certificati risultanti dalla piattaforma del MEF, in relazione ai quali la società  aveva regolarmente presentato istanza di compensazione) aveva interrogato nuovamente l’INPS chiedendo all’Istituto di “¦fornire il DURC ex art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52 del 2012 alla data del 22 ottobre 2015, del 24 aprile 2015, del giorno 11 maggio 2015, del 20 maggio 2015 e del 29 maggio 2015, oppure altra attestazione che permettesse di verificare il possesso alle predette date del requisito di regolarità  contributiva di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 163 del 2006”.
Da quanto sopra evidenziato emerge dunque che la Consip S.p.A., in sede di procedimento amministrativo, prima di adottare il provvedimento di esclusione, abbia consentito alla ricorrente di interloquire sulla questione e abbia altresì attivato una fase istruttoria con l’Istituto preposto al rilascio delle certificazioni di regolarità  contributiva, al fine di meglio chiarire, alla luce delle osservazioni presentate dalla Tra.De.Co., la situazione in cui si trovava la ricorrente.
In data 6 aprile 2017 l’INPS di Bari inviava a Consip S.p.A. una nota con la quale tuttavia confermava la non regolarità  dei DURC suddetti, evidenziando che “i crediti acquisiti in Piattaforma secondo le specifiche indicazioni ivi fornite nella “Guida al rilascio del durc in presenza di Certificazione del Credito” non erano sufficienti a sanare tutti i debiti della società “.
Di tali passaggi istruttori si fa peraltro espressa menzione nell’impugnato provvedimento di esclusione.
Ne consegue che il suddetto provvedimento di esclusione non può ritenersi viziato da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di carenza di motivazione.
Ciò premesso, come ha recentemente evidenziato la giurisprudenza amministrativa, perchè possano essere rilasciati DURC in compensazione, è necessario che l’impresa abbia presentato apposita richiesta ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52 del 2012, convertito in legge 94 del 2012, prima ovviamente del rilascio del DURC stesso, secondo le modalità  procedimentali imposte dalla normativa di che trattasi.
Ebbene, la Tra.De.Co. S.r.l. non ha provato in giudizio di aver presentato, prima dell’emissione dei DURC negativi impugnati in questa sede (alcuni – si evidenzia – richiesti da stazioni appaltanti per effettuare il controllo sulle autocertificazioni), una specifica richiesta all’INPS di emissione di un DURC in compensazione, ai sensi dell’art. 13 bis del decreto legge n. 52 del 2002, secondo le modalità  procedimentali imposte dalla normativa.
La ricorrente, invero, si limita ad affermare, sia nella memoria difensiva del 26 gennaio 2017 presentata in sede procedimentale (allegata al ricorso), sia nel ricorso di “aver presentato, a suo tempo, all’INPS regolare istanza di compensazione dei propri debiti contributivi con i crediti vantati nei confronti della PA, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 conv. in L, 94/2012”.
Peraltro, agli atti di giudizio, non risulta copia della suddetta istanza di compensazione.
Anche in relazione a tale motivo di ricorso si richiama quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato (nella sentenza con la quale il Giudice amministrativo ha respinto l’appello della Tra.De.Co. S.r.l. avverso la sentenza del T.A.R Puglia – Lecce, Sez. III, 6 aprile 2017, n. 541 che aveva rigettato il gravame della ricorrente avverso la sua esclusione dalla procedura aperta indetta dall’A.R.O. 2/TA per l’affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni della medesima A.R.O – giudizio nel quale la Tra.De.Co. aveva sollevato censure analoghe a quelle in esame e nel quale venivano contestati anche alcuni dei DURC oggetto del presente giudizio -), le cui conclusioni e argomentazioni il Collegio condivide: “come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3751/2016; sez. V n. 4906/2016), il meccanismo di compensazione in esame non opera d’ufficio ed ipso iure, ma richiede una specifica istanza dell’operatore economico e il rispetto di una serie di scansioni procedimentali specificamente disciplinate. Occorre, a tale proposito, ricordare che: – il comma 5 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 ammette che il DURC sia rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto; – il richiamato articolo 13-bis demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle relative modalità  di attuazione; – le disposizioni attuative sono state adottate con il decreto ministeriale 13 marzo 2013 il cui articolo 2 stabilisce che “gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell’art. 1 che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”. Pertanto, il rilascio del DURC in presenza di crediti certificati richiede pur sempre l’attivazione da parte dell’operatore interessato. Il che risulta comprensibile se solo si consideri che la conoscenza in ordine alla sussistenza di crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche rientra in primis nella disponibilità  del creditore. In altri termini, nella peculiare ipotesi – che qui rileva – di rilascio del DURC a fronte di crediti da compensare nei confronti di amministrazioni pubbliche, è onere della parte interessata quello: i) di allegare la sussistenza del credito (se del caso, suffragandola attraverso la produzione della certificazione ex lege); ii) di richiedere agli enti competenti di rilasciare il DURC “in compensazione” ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 2012″; ebbene, il Consiglio di Stato afferma che “Nel caso di specie non risulta che prima dell’emissione dei DURC negativi di cui si discute sia stata presentata, secondo le modalità  procedimentali richiamate, una specifica richiesta all’INPS di emissione di un DURC in compensazione ai sensi del più volte citato art. 13-bis d.l. n. 52/2002.” (Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1497).
Ciò anche a voler prescindere dagli elementi ricavabili dall’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Taranto il quale conclude nel senso che la Tradeco Srl al 24 aprile 2015, in base al Durc emesso in data 27 aprile 2015, risultasse debitrice dell’INPS di € 1.996.698,15, fatto rimasto senza contestazione, e che comunque i suoi crediti certificati da pubbliche amministrazioni fossero inferiori ai debiti contributivi in tutte e tre le date cui si riferivano i DURC ivi in contestazione, ovvero 24 aprile 2015, 11 e 29 maggio 2015 .
Sempre nel terzo motivo, alla lettera B), la ricorrente lamenta che i DURC siano privi di precisazioni in ordine all’importo del debito contributivo e agli estremi dei crediti certificati caricati dalla Tra.De.Co. sulla piattaforma ministeriale ed esistenti a quelle date.
In tal modo, secondo la deducente, non solo si sarebbero violate le disposizioni normative sopra citate, ma si sarebbe resa impossibile una verifica ab externo circa l’attendibilità  dell’istruttoria compiuta, incorrendo per tale via anche in una manifesta carenza di motivazione. 
Sul punto, il Collegio si limita ad evidenziare che l’INPS non ha rilasciato i DURC de quibus ai sensi dall’art. 13 bis,comma 5, primo periodo, del decreto legge n. 52 del 2012 e pertanto non aveva l’obbligo di indicare le informazioni imposte dalla normativa per questa tipologia particolare di DURC.
Sempre nel terzo motivo di ricorso, alla lettera C), la ricorrente afferma che i DURC in questione sarebbero illegittimi anche per contraddittorietà  interna e per contraddittorietà  esterna rispetto ad altri DURC regolari emessi dall’INPS nel medesimo periodo, nonchè rispetto alle risultanze del fascicolo elettronico INPS dell’azienda Tra.De.Co. S.r.l. che attesterebbero la regolarità  di quest’ultima alle date del 16 aprile 2015 e del 16 maggio 2015.
Risulterebbero invece viziati da contraddittorietà  interna i seguenti DURC: prot. 35402712 del giorno 11 maggio 2015 (sede di Taranto), prot. 35579263 del 20 maggio 2015 (sede di Bari) e prot. 35460801 del 29 maggio 2015 (sede di Taranto), in base ai quali la Tra.De.Co. S.r.l. non sarebbe in regola con i versamenti previdenziali, rispettivamente, per un importo di € 0,00, di € 0,01 e di € 0,00. Sarebbe dunque evidente che i predetti DURC avrebbero dovuto essere regolari e, dunque, sarebbe altrettanto evidente la loro illegittimità .
La ricorrente sottolinea che comunque tutti i cinque DURC sopra menzionati si porrebbero in stridente contraddizione con altri DURC emessi regolari dall’INPS nelle medesime date ovvero in date ravvicinatissime, come ad es.: DURC del 27 marzo 2015, del 14 aprile 2015, del 24 aprile 2015, del giorno 8 maggio 2015, del 12 maggio 2015, del 14 maggio 2015, del 15 maggio 2015 ed altri DURC resi nei medesimi periodi, tutti allegati dalla Tra.De.Co. alla propria memoria difensiva del 26 gennaio 2017, che non sarebbero stati considerati dalla Consip.
A sostegno della doglianza la deducente esibisce altresì l’attestazione di regolarità  contributiva risultante dal suo fascicolo elettronico nelle date del 16 aprile 2015 e del 16 maggio 2015, anch’essa allegata alla memoria difensiva della Tra.De.Co. del 26 gennaio 2017.
Infine, sempre nel terzo motivo di ricorso, alla lettera D), la ricorrente evidenzia che la gestione ondivaga e contraddittoria dei DURC da parte dell’Istituto previdenziale emergerebbe anche da altre circostanze.
Riferisce che, su segnalazione della Tra.De.Co., l’INPS aveva provveduto, in data 7 novembre 2016, a rinnovare l’istruttoria ed a rettificare alcuni DURC emessi in precedenza, dichiarando la regolarità  contributiva della Tra.De.Co. ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto legge n. 52/2012 dopo aver verificato che i crediti certificati iscritti sulla piattaforma del Ministero erano superiori al debito contributivo complessivo; si tratterebbe dei seguenti DURC: prot. 34769779 del 27 marzo 2015 attestante la regolarità  della Tra.De.Co. al 27 aprile 2015, prot. 34991605 del 14 aprile 2015 attestante la regolarità  contributiva della Tra.De.Co. al 16 maggio 2015, prot. 35180467 del 24 aprile 2015 attestante la regolarità  al 26 maggio 2015 e prot. 35440252 del 12 maggio 2015 attestante la regolarità  al 12 maggio 2015. Con nota del 20 dicembre 2016 l’INPS avrebbe poi dichiarato di voler agire “in autotutela dell’autotutela”, annullando i provvedimenti adottati un paio di mesi prima.
La deducente evidenzia che tale nota INPS del 20 dicembre 2016 sarebbe irrilevante ai fini dell’aggiudicazione della gara e sostiene che se è vero che le risultanze dei DURC si impongono alle stazioni appaltanti, non può non ritenersi che i predetti DURC regolari, emessi il 7 novembre 2016, non siano stati ad oggi sostituiti da altrettanti DURC irregolari.
Nè, a tal fine, una semplice nota, priva peraltro di data e numero di protocollo, di un funzionario INPS potrebbe sostituirsi, a dire della ricorrente, ad una certificazione (il DURC) alla quale la legge ricollega effetti legali con particolare riferimento all’ammissione dei concorrenti alle gare pubbliche.
La Tra.De.Co. sostiene, infine, che la nota del 20 dicembre 2016 sarebbe manifestamente illegittima e che pertanto di essa non dovrebbe tenersi conto ai fini dell’ammissione alla gara, dal momento che, oltre ad essere inefficace per non essere mai stata notificata alla Tra.De.Co., essa non sarebbe stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento tesa a consentire alla ricorrente medesima di interloquire con gli uffici per rappresentare le proprie ragioni.
Nel merito, poi, la deducente sostiene che l’atto di autotutela sia manifestamente illegittimo poichè non evidenzierebbe in modo intellegibile nè le illegittimità  rilevate in capo ai DURC annullati, nè le ragioni per le quali le due istruttorie abbiano dato esiti diversi, dal momento che i saldi attivi e passivi della ditta Tra.De.Co., nelle date considerate, avrebbero dovuto agevolmente risultare in modo oggettivo dalla piattaforma elettronica dei crediti certificati del MEF, oltre che dagli archivi informatici dell’Istituto.
Secondo la Tra.De.Co. S.r.l., il capovolgimento di precedenti decisioni, culminato con l’annullamento in autotutela di un precedente atto di autotutela, avrebbe dovuto imporre all’INPS un onere motivazionale più stringente, al fine di rendere trasparenti le ragioni per le quali gli esiti dell’ultima istruttoria siano stati ritenuti più attendibili rispetto a quelli dell’istruttoria effettuata meno di due mesi prima.
Il provvedimento, inoltre, non esporrebbe neppure le ragioni di interesse pubblico sottese alla decisione, come impone l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
La ricorrente denuncia, pertanto, l’illegittimità  della nota INPS del 20 dicembre 2016, che vizierebbe per derivazione anche il provvedimento di esclusione che di tale nota ha tenuto conto nell’ambito dell’istruttoria espletata.
Il Collegio osserva che nessuno di questi rilievi è idoneo a mettere in discussione la validità  e la legittimità  dei DURC contestati in questa sede (si rammenta: DURC prot. n. 34681879 emesso dalla sede di Imperia, che attesta l’irregolarità  contributiva al 22 aprile 2015, DURC prot. n. 34611806, emesso dalla sede di Taranto, che attesta l’irregolarità  contributiva al 24 aprile 2015, DURC prot. n. 35402712, emesso dalla sede di Taranto, che attesta l’irregolarità  contributiva al giorno 11 maggio 2015, DURC, prot. n. 35579263, emesso dalla sede di Bari, che attesta l’irregolarità  contributiva al 20 maggio 2015 e DURC prot. n. 35460801, emesso dalle sede di Taranto, che attesta l’irregolarità  contributiva al 29 maggio 2015).
Si ricorda infatti che il DURC è il documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità  contributiva, da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso (sul punto, ex plurimis Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; T.A.R. Bari, Sez. Unica, 22 ottobre 2014, n. 1221).
Ora, l’indicazione pari a 0,00 del debito contributivo in tre dei DURC in contestazione (11 maggio 2015, 20 maggio 2015 e 29 maggio 2015) – a prescindere dal fatto che residuerebbero, in ogni caso, altri due DURC irregolari (quello al 22 aprile 2015 e quello al 24 aprile 2015) -, nonchè l’esistenza di DURC, rilasciati in data diversa (anche se prossima a quella dei DURC in contestazione), attestanti la regolarità  contributiva, non possono ritenersi idonei a inficiare la validità  dei DURC suddetti ai fini dell’esclusione, anche tenuto conto della natura degli stessi.
Tali circostanze potevano tutt’al più determinare, in capo alla stazione appaltante, il dovere di interrogare l’Istituto deputato per legge al rilascio di tali certificazioni; dovere che, nel caso di specie, come risulta nella parte introduttiva di questa sentenza, è stato assolto dalla Consip S.p.A.(cfr. nota prot. n. 2796 del 2 febbraio 2017).
Lo stesso dicasi per le risultanze del fascicolo elettronico INPS dell’azienda Tra.De.Co. S.r.l. che attesterebbero la regolarità  di quest’ultima alle date del 16 aprile 2015 e del 16 maggio 2015.
Anche l’asserita illegittimità  della nota del 20 dicembre 2016, con la quale l’INPS ha provveduto in autotutela ad annullare DURC positivi (rilasciati a loro volta in autotutela), non si ritiene possa incidere sulla validità  ed efficacia dei DURC in contestazione (per questo il Collegio ritiene che possa prescindersi dal valutare l’eccezione di tardività  dell’impugnazione della nota medesima sollevata dalla controinteressata).
Invero, con quest’ultima, l’INPS ha eliminato in autotutela i DURC (positivi) protocolli n. 34769779 del 27 marzo 2015, attestante la regolarità  contributiva della ricorrente al 27 aprile 2015, n. 34991605 del 14 aprile 2015, attestante la regolarità  contributiva della ricorrente al 26 maggio 2015, n. 35180467 del 24 aprile 2015, attestante la regolarità  contributiva della ricorrente al 26 maggio 2015 e n. 35440252 del 12 maggio 2015, attestante la regolarità  contributiva della ricorrente al 12 maggio 2015. Quindi l’eventuale asserita illegittimità  della nota di che trattasi non inciderebbe sulla validità  ed efficacia dei DURC in contestazione, che comunque attestano la posizione contributiva in date diverse.
Sono questi DURC (cioè quelli in contestazione) che supportano il provvedimento di esclusione della Tra.De.Co. S.r.l. e non la nota del 20 dicembre 2016 e, infatti, nell’impugnato provvedimento di esclusione si legge: “la Tra.De.Co. Srl., nonostante gli asseriti crediti dalla stessa vantati sulla base dei quali questa Società  ha, tempestivamente, interrogato l’Ente competente, è risultata irregolare ai fini DURC in relazione all’anno 2015, così come individuato e attestato dall’INPS di Bari con certificazione del 02/01/2017 e del 06/04/2017”, certificazioni che invero fanno riferimento ai suddetti cinque DURC irregolari.
Le censure sollevate con riferimento a tale nota debbono pertanto ritenersi inammissibili per difetto di interesse in questo giudizio (e ciò a prescindere dai dubbi sulla possibilità  di impugnare autonomamente tale atto in questa sede).
Nel complesso, pertanto, anche tali doglianze non colgono nel segno.
2.4. – Con il quarto motivo di ricorso, la Tra.De.Co. S.r.l. deduce l’illegittimità  del provvedimento di esclusione per non aver tenuto conto, la stazione appaltante, della domanda di rateizzazione accolta prima del controllo sui DURC medesimi.
L’INPS, infatti, nella nota del 2 gennaio 2017, avrebbe dato atto del fatto che i presunti debiti contributivi di cui ai DURC emessi irregolari nelle date del 22 aprile 2015, 24 aprile 2015, 11 maggio 2015, 20 maggio 2015 e 29 maggio 2015 erano stati oggetto di domanda di rateizzazione accolta dall’Istituto in corso di gara e prima della verifica d’ufficio del 25 ottobre 2016 e che le dilazioni erano regolarmente in corso.
L’avvenuto accoglimento della domanda di dilazione, determinando sanatoria delle presunte irregolarità  contestate, avrebbe dovuto precludere alla Stazione appaltante l’emissione di un provvedimento di esclusione.
La deducente precisa che, nel caso di specie, non è in discussione la circostanza che la Tra.De.Co. versasse in situazione di regolarità  sia al momento della domanda di partecipazione alla gara (9 aprile 2015) e sia al momento della formazione della graduatoria provvisoria (25 ottobre 2016) e, dunque, non sarebbe messa in discussione la veridicità  della autodichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara d’appalto ex art. 38 comma 1 lett. i), nè la regolarità  dell’impresa alle date nelle quali la legge prescrive il compimento della verifica d’ufficio.
Le presunte irregolarità  si riferirebbero a DURC non emessi su sollecitazione della Consip S.p.A. e riguardanti momenti posteriori all’avvio della gara, le cui pendenze risulterebbero, secondo la nota INPS del 2 gennaio 2017, regolarmente sanate mediante l’accesso alla dilazione.
A parere della ricorrente, pertanto, non troverebbe applicazione, nel caso in esame, il principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria, trattandosi di DURC emessi in corso di gara, al di fuori dell’ambito della procedura di verifica d’ufficio sulla veridicità  delle dichiarazioni e le cui pendenze sarebbero state regolarizzate (secondo la nota INPS n. 33 del 2 gennaio 2017) ben prima della verifica d’ufficio attraverso una richiesta di dilazione accolta dall’istituto di previdenza e regolarmente onorata.
Secondo la deducente, laddove la presunta irregolarità  contributiva, come nel caso di specie, sia emersa in corso di gara, il concorrente deve poter regolarizzare la propria posizione (sul punto richiama il parere di precontenzioso ANAC n. 63 del 10 aprile 2014) e un eventuale provvedimento di esclusione che, come nel caso in esame, non tenga conto della regolarizzazione medio tempore intervenuta, anteriormente al controllo d’ufficio, deve ritenersi illegittimo.
Si tratterebbe a ben vedere di applicare analogicamente la regola giuridica, pacifica in giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20/2013), secondo la quale il concorrente che abbia ottenuto la rateizzazione di un debito contributivo prima dell’inizio della gara e che sia in regola con i pagamenti delle rate, deve ritenersi regolare ai fini del requisito ex art. 38, comma 1, lett. i) (a sostegno di quanto affermato riporta altresì il parere precontenzioso ANAC n. 14 del 14 febbraio 2013).
Anche tale doglianza è priva di pregio.
In via preliminare, il Collegio osserva che la richiesta di rateizzazione della ricorrente disvela la sua consapevolezza dell’esistenza del debito contributivo.
Passando al motivo di gravame, si richiama costante giurisprudenza secondo la quale “la regolarità  contributiva deve sussistere dalla presentazione dell’offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2016 n. 1650; Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2016, n. 955); la regolarizzazione postuma, infatti, violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 287 del 2015; Sez. V, n. 681 del 2015)¦ dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5 e n. 6; da ultimo, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 10 del 2016)¦ Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la stazione appaltante non poteva che attenersi a quanto affermato dall’ente previdenziale, giacchè il DURC negativo emesso dall’INPS in data 10 gennaio 2013 attestava una irregolarità  contributiva grave e definitivamente accertata, idonea ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163 del 2006, senza che alcuna rilevanza potesse avere la successiva regolarizzazione della posizione contributiva¦” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349).
Più nello specifico, l’Adunanza del Consiglio di Stato, sulla questione dell’incidenza della presentazione dell’istanza di rateizzazione sulla posizione contributiva dell’impresa partecipante ad una gara pubblica, si è espressa in questi termini: “Il Collegio ritiene che la quaestio iuris debba essere risolta in conformità  al prevalente indirizzo interpretativo affermatosi in subiecta materia, da ultimo confermato da questa Adunanza Plenaria con la sentenza 5 giugno 2013, n. 15. 5.1. La giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giust. CE, Sez. I, 09 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e quella nazionale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), al pari dell’Autorità  di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. determinazione 16 maggio 2012, n. 1; determinazione 12 gennaio 2010, n. 1; parere 12 febbraio 2009, n. 23; deliberazione 18 aprile 2007, n. 120), hanno anche di recente ribadito, sulla scorta di argomentazioni suscettibili di condivisione, l’adesione alla tesi più rigorosa secondo cui il requisito della regolarità  fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo. Si è a tale stregua subordinata l’ammissione alla procedura alla condizione che “l’istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l’autodichiarazione circa il possesso della regolarità , essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura” (Cons. Stato sez. VI n. 531/2013 cit.; vedi anche, ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084, che mette l’accento sulle condizioni di ammissione date dall’ “ottenimento della rateizzazione” o dalla “dimostrazione di aver beneficiato di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti¦ La configurazione del meccanismo novativo fa sì che, nell’arco di tempo che precede l’accoglimento della domanda, resta in vita il debito originario, la cui esistenza è ammessa dallo stesso contribuente con la presentazione della domanda di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il debito che grava sul contribuente prima dell’accoglimento dell’istanza, in caso di istanza di rateizzazione non ancora accolta all’atto della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, è quindi unicamente quello originario, in quanto tale certo (tanto nella sua esistenza quanto nel suo ammontare), scaduto ed esigibile nei sensi richiesti dal comma 2 dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici. A sostegno dell’assunto depone viepiù la considerazione che l’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel regolamentare l’istituto della dilazione del pagamento, al comma 1-quater, pone quale unico limite all’attività  forzosa dell’agente della riscossione, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l’inibizione all’iscrizione di ipoteca ex art. 77. Ne deriva che, salva questa specifica prescrizione di favore a tutela del debitore richiedente, la presentazione dell’istanza non incide ex se sull’esigibilità  del credito originario e sulla conseguente possibilità  per il creditore pubblico di dare impulso alle procedure finalizzate alla relativa riscossione in executivis.” (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 agosto 2013, n. 20; sul punto anche Cons. Stato Ad. Plen., 5 giugno 2013, n. 15).
Ebbene, da quanto si evince dagli atti di giudizio, nella fattispecie in esame, le domande di rateizzazione sono state accolte dall’Istituto previdenziale dal 19 ottobre 2015 al 6 novembre 2015 e cioè, dopo l’inizio della gara, dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione e anche in data successiva all’emissione dei DURC negativi contestati in questa sede (che si riferiscono a periodi compresi nel procedimento di gara; l’aggiudicazione è intervenuta infatti in data 14 giugno 2017).
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche di cui alle sentenze del Consiglio di Stato sopra citate al caso in esame, non si può che ritenere che si tratti di adempimento tardivo e pertanto non rilevante per escludere l’irregolarità  contributiva.
Per completezza, si evidenzia, in ogni caso, che il concorrente che abbia chiesto la rateizzazione, per ritenersi regolare deve aver provveduto al pagamento delle rate, mentre, secondo quanto affermato dall’INPS (v. memoria di costituzione, pagina 4), la Tra.De.Co. S.r.l. non avrebbe onorato gran parte delle rate, tanto è vero che la rateizzazione sarebbe stata revocata.
2.5. – Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la Consip avrebbe illegittimamente comminato l’esclusione, a seguito di istruttoria condotta sulla base di DURC emessi due anni fa, la cui validità  (di 120 giorni) dunque era da ritenersi ampiamente scaduta.
Sul punto ci si limita ad evidenziare che il DURC è il documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità  contributiva ad una certa data dell’operatore economico; ne consegue che il decorso del c.d. termine di validità  non comporta certo che la certificazione di regolarità irregolarità  ad una certa data dell’operatore economico perda validità  ed efficacia, ma comporta solo la necessità  di doversi munire di un nuovo DURC per il periodo successivo.
Anche il quinto motivo di ricorso è privo di pregio.
3. – Il Collegio, per ragioni logico-giuridiche, ritiene che dopo il ricorso introduttivo debbano essere esaminati congiuntamente – perchè strettamente connessi – il quarto ed il quinto motivo aggiunto, atteso che con questi ultimi si impugnano i due provvedimenti con i quali la Consip S.p.A. ha respinto la richiesta di riesame presentata dalla ricorrente alla luce del provvedimento adottato dal Tribunale di Bari e dei consequenziali atti adottati dall’INPS in esecuzione del provvedimento de quo.
Invero, l’eventuale accoglimento dei suddetti motivi aggiunti (quarto e quinto) inciderebbe sul provvedimento di esclusione.
3.1. – Con il quarto ricorso per motivi aggiunti infatti la Tra.De.Co. S.r.l. impugna la nota della Consip S.p.A. del 10 ottobre 2017 recante il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data 4 ottobre 2017 per illegittimità  propria e derivata dai vizi già  denunciati con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento di esclusione.
A dire della Tra.De.Co. S.r.l., l’istanza di riesame era stata provocata dal fatto che, nelle more di questo giudizio, era stata pubblicata l’ordinanza del 2 ottobre 2017, resa in sede collegiale dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (R.G.L. n. 9549/2017), la quale aveva accertato il diritto della ricorrente ad ottenere dall’INPS i DURC positivi con riferimento ai periodi contributivi contestati da Consip S.p.A., con espresso ordine agli Enti previdenziali di provvedere al rilascio di detti documenti.
Alla nota del 10 ottobre 2017 ha fatto seguito la successiva nota del 22 dicembre 2017 con la quale Consip S.p.A., come ha evidenziato la stessa ricorrente nel quinto motivo di ricorso, ha rigettato in via definitiva l’istanza di riesame in autotutela presentata da Tra.De.Co. S.r.l., confermando e ampliando quanto già  disposto nella precedente nota del 10 ottobre 2017.
Ne consegue che la ricorrente non ha alcun interesse ad ottenere l’annullamento della nota del 10 ottobre 2017 poichè, anche se il rigetto dell’istanza di riesame disposto con tale nota venisse annullato, resterebbe comunque in piedi il rigetto dell’istanza di riesame disposto con la successiva nota del 22 dicembre 2017.
In ogni caso, per completezza, si evidenzia che le censure sollevate con il quinto motivo di ricorso avverso il diniego dell’istanza di riesame del 22 dicembre 2017 riprendono, puntualizzandole e specificandole, le censure già  sollevate con il quarto motivo aggiunto avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di riesame del 10 ottobre 2017.
3.2.1. – Si passa così ad esaminare il quinto motivo aggiunto con il quale la ricorrente impugna la nota della Consip S.p.A. del 22 dicembre 2017, recante appunto il rigetto in via definitiva dell’istanza di riesame in autotutela presentata da Tra.De.Co. S.r.l. in data 4 ottobre 2017 per illegittimità  propria, nonchè per illegittimità  derivata dai vizi già  denunciati con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento di esclusione.
Il diniego di autotutela del 22 dicembre 2017 si basa, in sintesi, su tre distinti profili motivazionali:
– la decisione del Tribunale di Bari, con cui è stato accertato il diritto di Tra.De.Co. S.r.l. ad ottenere dall’INPS e dall’INAIL i DURC positivi con riferimento ai periodi contributivi contestati dalla stazione appaltante, non potrebbe considerarsi definitiva riguardando la sola fase cautelare del giudizio;
– la medesima pronunzia avrebbe comunque un contenuto diretto all’INPS e all’INAIL;
– la Consip S.p.A. sarebbe vincolata al contenuto dei DURC rilasciati dagli Enti previdenziali competenti.
Secondo la ricorrente i surriportati profili motivazionali sarebbero tutti privi di pregio giuridico.
Quanto al primo, la società  rileva che la circostanza per cui l’ordinanza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro non potrebbe considerarsi definitiva – perchè pronunciata nella fase cautelare del giudizio R.G.L. 9549/2017 – non assume alcuna rilevanza ai fini dell’attivazione, nel caso di specie, dei poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione.
A parere della deducente, infatti, si tratta di un provvedimento dell’Autorità  giudiziaria che, pur avendo il carattere della provvisorietà , è pienamente esecutivo e suscettibile, come tale, di immediata attuazione.
Sotto altro profilo, l’assunto espresso nel provvedimento impugnato, secondo cui “la richiamata decisione del Tribunale di Bari non può considerarsi definitiva”, secondo la Tra.De.Co. S.r.l. sarebbe del tutto ininfluente ove si consideri che al giudizio cautelare è seguita una nuova attestazione di segno positivo con cui l’INPS, in data 10 ottobre 2017, avrebbe accertato una volta per tutte la regolarità  contributiva di Tra.De.Co. S.r.l. superando e ponendo nel nulla i precedenti DURC negativi.
Del pari erroneo sarebbe il secondo profilo motivazionale con cui si assume che la pronunzia del Tribunale di Bari avrebbe un contenuto diretto all’INPS ed all’INAIL.
La ricorrente sostiene che l’ordinanza del 2 ottobre 2017 abbia espressamente accertato il “diritto” di Tra.De.Co. S.r.l. ad ottenere dagli Enti previdenziali i DURC positivi in relazione ai periodi contributivi contestati da Consip, con una statuizione dichiarativa avente quindi effetto retroattivo (ex tunc) ed efficacia generale (erga omnes) a prescindere da quelle che siano le parti in causa.
Quanto al terzo profilo motivazionale, la deducente osserva preliminarmente che l’affermazione secondo cui “Consip è vincolata al contenuto dei Documenti unici di regolarità  contributiva rilasciati dagli Enti previdenziali competenti” conforta e non contraddice le tesi della stessa, posto che, ove detti istituti modifichino le attestazioni di regolarità  contributiva, la Consip non potrebbe che prenderne atto.
Il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ritiene che l’ordinanza n. 42072 del 2 ottobre 2017 (R.G. n. 9549/2017), emanata dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, a seguito del reclamo presentato ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. dalla Tra.De.Co. avverso il provvedimento reso dal Giudice del Lavoro in data 8 agosto 2017 (che peraltro aveva dichiarato la domanda cautelare inammissibile per difetto di giurisdizione e comunque l’incompetenza territoriale per i DURC emessi da altre sedi INPS) a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., non abbia alcuna rilevanza nel presente giudizio.
L’ultimo comma dell’art. 669 octies del c.p.c., invero, recita: “L’autorità  del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”. Ciò comporta che un’ordinanza resa in sede cautelare dal giudice ordinario non possa vincolare l’operato della stazione appaltante, tanto più che la stessa è rivolta agli Enti previdenziali e non alla Consip S.p.A.
Sulla questione si richiama quanto correttamente di recente affermato dalla Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 marzo 2018, n. 1497, proprio in relazione all’ordinanza di che trattasi, le cui argomentazioni e conclusioni il Collegio condivide: “Non meritano positivo apprezzamento neanche le censure con cui si fa valere la circostanza che i DURC negativi sono oggetto di contestazione giudiziale innanzi al Tribunale civile e, da ultimo, (con la memoria depositata in vista dell’odierna udienza di discussione), invocandosi gli effetti extra moeniadell’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale civile di Bari in data 2 ottobre 2017. Occorre, anzitutto, evidenziare che l’ordinanza cautelare del Tribunale di Bari non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio (e analoghe considerazioni non possono che estendersi ai DURC emessi dall’INPS in stretta ed esclusiva esecuzione di tale pronuncia, senza alcuna rivalutazione nel merito del rapporto previdenziale). Tale conclusione si impone alla luce di una pluralità  di ragioni. Si tratta, anzitutto, di una pronuncia cautelare, ad effetti quindi meramente provvisori e strumentali, in attesa della definizione del giudizio di merito. La provvisorietà  di tale pronuncia (già  insita nella sua natura cautelare) emerge in maniera ancora più marcata sotto un diverso profilo, se si tiene conto del motivo positivamente delibato dal giudice civile in sede di valutazione del fumus boni iuris. Il Tribunale di Bari ha concesso la misura cautelare ritenendo (in sede di sommaria cognizione propria della fase cautelare) fondato il motivo diretto a lamentare la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e) d.m. 30 gennaio 2015, secondo cui la regolarità  sussiste “in caso di crediti in fase amministrativa, in pendenza di contenzioso giudiziario fino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. La regolarità  di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) costituisce all’evidenza una irregolarità  “provvisoria” e (almeno in un certo senso) “fittizia”, perchè basata su una sorta di fictio iuris destinata ad operare solo fino all’esito del contenzioso avente ad oggetto i crediti opposti in via amministrativa (salvo il riemergere di una irregolarità  contributiva, ora per allora, laddove i crediti sub iudice dovessero essere ritenuti infondati o insufficienti rispetto ai debiti previdenziali). L’efficacia di giudicato è ancora da escludersi tenendo conto di quanto espressamente statuito nella motivazione dell’ordinanza cautelare, nella quale il Tribunale civile, al fine di rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione, circoscrive l’oggetto della propria cognizione distinguendo nettamente il rapporto previdenziale (oggetto esclusivo della pronuncia cautelare del giudice civile) e il diverso rapporto (rientrante nella giurisdizione amministrativa e non inciso dal pronunciamento cautelare) derivante dai provvedimenti di esclusione adottati dalle stazioni appaltanti sulla base dei DURC negativi. Infine, l’automatica efficacia di giudicato non può che essere esclusa alla luce della considerazione che la pronuncia cautelare resa dal Tribunale di Bari risulta emessa all’esito di un giudizio inter alios, a cui non hanno partecipato nè ARO n. 2/TA, nè Monteco s.r.l. La tesi dell’appellante, secondo cui la conseguenza automatica dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Bari dovrebbe essere l’annullamento del provvedimento di esclusione non può, quindi, essere accolta. Altrimenti opinando (seguendo la tesi sostenuta nell’appello) si arriverebbe al paradossale risultato di riconoscere una efficacia definitiva ed irreversibile ad un’ordinanza cautelare per sua natura provvisoria (in questo caso “doppiamente” provvisoria, in ragione del motivo positivamente delibato nel valutare il fumus), peraltro resa inter alios e proveniente da un giudice privo di giurisdizione (come lo stessa ordinanza cautelare precisa) sul provvedimento amministrativo di esclusione. 14. Va, peraltro, aggiunto che il motivo di illegittimità  del DURC negativo positivamente delibato dal Tribunale civile di Bari (ovvero la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e) d.m. 30 gennaio 2015) non rientra, a rigore, nel thema decidendum del presente giudizio, in quanto non rappresenta un motivo di ricorso specificamente dedotto contro il provvedimento di esclusione (e, indirettamente, contro i DURC negativi che lo hanno determinato). I sopra ricordati limiti al potere di cognizione incidentale sul DURC del giudice amministrativo (sempre legati ai motivi di ricorso dedotti, in base al fondamentale principio della domanda) rendono vieppiù irrilevante l’ordinanza del Tribunale civile di Bari”.
3.2.2. – Per quanto riguarda i profili di illegittimità  derivata dall’illegittimità  del provvedimento di esclusione della Tra.De.Co. e degli atti ad esso presupposti e conseguenti già  impugnati con il ricorso principale e con gli altri ricorsi per motivi aggiunti, gli stessi, alla luce di quanto già  osservato ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 di questa sentenza, debbono ritenersi privi di pregio.
Il quinto motivo aggiunto pertanto è infondato e deve essere respinto.
3.3. – L’improcedibilità  del quarto motivo di ricorso e l’infondatezza del quinto motivo di ricorso esimono il Collegio dal valutare le eccezioni di inammissibilità  degli stessi sollevati dalla controinteressata.
4. – Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve pertanto ritenere che l’esclusione della Tra.De.Co. S.r.l. disposta dalla Consip S.p.A. non sia inficiata dai vizi di illegittimità  sollevati dalla ricorrente.
Il ricorrente, nei primi motivi aggiunti, ha precisato che qualora la sua esclusione fosse stata confermata, egli aveva comunque interesse alla riedizione della gara e, a tal fine, ha sollevato l’illegittimità  non solo della mancata esclusione della Tecknoservice S.r.l., ma anche della Linea Gestioni S.r.l. e della Camassambiente.
Ora, in via preliminare, si evidenzia che la censura sollevata con riferimento alla non esclusione della Linea Gestione S.r.l., basata su notizie apprese dai social e da altre non chiare fonti, debba ritenersi inammissibile per genericità .
A pagina 15 del primo motivo aggiunto, infatti, la ricorrente, con riferimento alla Linea Gestione S.r.l., si limita ad affermare quanto segue: “La società  Linea Gestioni¦si trova nella condizione di dover essere esclusa per singolari condizioni di inadempienze e criticità  che sono emerse dalle notizie acquisite a seguito di una rapida informazione che si riserva di concludere dopo l’acquisizione della documentazione presso la Cosip. In effetti, Linea Gestioni viene coinvolta nel caso (“pasticciaccio brutto”) denunciato sui social a proposito della SCRP riguardante i servizi di igiene urbana. La Linea Gestioni, peraltro, risulta coinvolta anche nelle altre situazioni create sempre dalla stessa SCRP S.p.A. nei comuni del Cremasco. Non è chiara la situazione del ruolo che svolge la ridenominata SCRP S.p.A., quale società  patrimoniale di gestione delle reti per conto dei comuni del cremasco. Vi sono elementi più che sufficienti per dichiarare l’esistenza di responsabilità  professionale a carico della ditta Linea Gestioni. Si fa presente, per esempio, che sono stati licenziati 22 operatori dalla FE.MAR. e la FE.MAR Ambiente, che era in collegamento con la Linea Gestioni, per conto della quale si occupava della raccolta dei rifiuti, si è determinato un licenziamento dei lavoratori ed un venir meno degli adempimenti agli obblighi relativi ai rapporti di lavoro”.
Tanto basta per ritenere improcedibili le ulteriori censure contenute nei primi, nei secondi e nei terzi motivi aggiunti, tutti volti a dimostrare che sia Tecknoservice S.r.l., sia le altre concorrenti ancora in gara dovevano essere escluse, e ciò al fine di far valere l’interesse strumentale alla riedizione della gara; invero, anche qualora dovessero risultare fondate, la ricorrente non potrebbe comunque soddisfare il suo interesse strumentale alla riedizione della gara, tenuto conto che, almeno una delle concorrenti (Linea Gestione S.r.l.) resterebbe in gara con la consequenziale mancata necessità  per la stazione appaltante di ripetere la gara. 
Il primo, il secondo e il terzo motivo aggiunto pertanto devono dichiararsi in parte inammissibili e in parte improcedibili.
5. – Visto l’esito del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti, il ricorso incidentale ed i relativi motivi aggiunti presentati da Teknoservice S.r.l. devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; infatti, poichè il provvedimento di esclusione della Tra.De.Co. S.r.l. non è stato annullato, l’aggiudicataria non ha alcun interesse a far valere altre cause di esclusione della ricorrente medesima.
6. – In conclusione, il ricorso introduttivo e il quinto motivo aggiunto sono respinti perchè infondati, il quarto motivo aggiunto deve essere dichiarato improcedibile, il primo, il secondo e il terzo motivo aggiunto devono dichiararsi in parte inammissibili e in parte improcedibili e il ricorso incidentale ed i relativi motivi aggiunti presentati dalla Tecknoservice S.r.l. devono essere dichiarati improcedibili.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui relativi motivi aggiunti e sul ricorso incidentale e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
– respinge il ricorso introduttivo e il quinto motivo aggiunto;
– dichiara improcedibile il quarto motivo aggiunto;
– dichiara in parte inammissibili e in parte improcedibili il primo, il secondo e il terzo motivo aggiunto;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti.
Condanna la Tra.De.Co. S.p.A. al pagamento delle spese di lite a favore della Consip S.p.A., liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, dell’INPS, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, e della Tecknoservice S.r.l., liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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