Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – DURC regolare – Contestazione – Art. 11, co.8, D.Lgs. n. 163/2006 – Inammissibilità  – Ragioni 

Ove la stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di un contratto pubblico,  abbia proceduto alla verifica della regolarità  contributiva del concorrente ai sensi dell’art. 11, co.8, D.Lgs. n. 163/2006 attraverso l’acquisizione del DURC (documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza della regolarità  contributiva, da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso), la stessa deve attenersi alle risultanze del ridetto documento, non potendone sindacare il contenuto. 

Pubblicato il 04/05/2018
N. 00657/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2017, proposto da 
Linea Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Giuseppe Fuda, Vittorio Russi, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Russi in Bari, c.so Vittorio Emanuele II, n. 60;

contro
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Emanuele Petronella in Bari, via P. Amedeo, n. 165;

nei confronti
Teknoservice S.r.l., in proprio e in qualità  di mandataria dell’Ati con Raccolio S.r.l. e Azienda Servizi Vari- S.p.A., Raccolio S.r.l. in proprio e quale mandante dell’Ati, Azienda Servizi Vari- S.p.A., in proprio e in qualità  di mandante, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Casamassima, via Pietro Mascagni n. 7;
Tra.De.Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bari, via Nicolai, n. 29;
Unicam – Unione Comuni dell’Alta Murgia, Commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia – Servizio di Gestione dei Rifiuti;

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Tra.De.Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bari, via Nicolai, n. 29;

per l’annullamento
– del provvedimento d’aggiudicazione definitiva e della relativa comunicazione di aggiudicazione definitiva del 14 giugno 2017 con la quale la Consip ha reso noto all’odierna ricorrente l’aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto il “servizio di raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari nei Comuni dell’ARO Bari 4 – id 1594”, in favore del costituendo R.T.I. costituito da Teknoservice S.r.l., Azienda servizi vari S.p.A., Raccolio S.r.l.;
– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi, in quanto possa occorrere, il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, nonchè tutti i verbali della Commissione di gara;
per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato da Teknoservice S.r.l. il 24 settembre 2017, per 
l’annullamento in via incidentale
di tutti gli atti impugnati dalla ricorrente principale ed indicati nell’epigrafe del gravame da essa proposto, nella parte in cui non dichiarano l’esclusione della Linea Gestioni S.r.l., ivi compresi:
– il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la relativa comunicazione di aggiudicazione definitiva del 14 giugno 2017;
– ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi, per quanto possa occorrere e nella sola parte in cui lesivi per gli interessi della ricorrente incidentale, gli atti costituenti la lex specialis(il bando, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto, gli atti ad essi allegati, i chiarimenti diffusi dalla stazione appaltante), nonchè tutti i verbali di gara.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip S.p.A., di Teknoservice S.r.l., quale mandataria dell’Ati con Azienda Servizi Vari e S.p.A. e Raccolio S.r.l. e di Tra.De.Co. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori, avv. Valeria Lasala, su delega dell’avv. Giuseppe Fuda, per la ricorrente, avv. Michelangelo Pinto, per la Tradeco S.r.l., e avv. Angelo Giuseppe Orofino per la Teknoservice S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con bando di gara del 17 dicembre 2014, Consip S.p.A., su delega dell’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia, ha indetto una gara di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio dell’ARO Bari 4.
Con il gravame in riassunzione indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Consip S.p.A. ha aggiudicato in via definitiva la gara sopra citata in favore del costituendo R.T.I. Teknoservice S.r.l., Azienda servizi vari S.p.A., Raccolio S.r.l. e la relativa comunicazione, nonchè gli atti ad esso collegati.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto sostanzialmente un unico motivo di ricorso costituito dall’illegittimità  dell’azione della Consip S.p.A. per non aver proceduto ad effettuare le verifiche sulla regolarità  contributiva dell’aggiudicataria (a seguito della segnalazione di un’altra concorrente), la quale sarebbe risultata irregolare nel periodo maggio – giugno, e cioè, in un periodo interessato dalla procedura di gara.
Si sono costituite in giudizio la Consip S.p.A. e la Teknoservice S.r.l.
In data 24 settembre 2017 la Teknoservice S.r.l. ha presentato ricorso incidentale.
In data 28 settembre 2017 la Tra.De.Co. S.r.l. si è costituita in giudizio affermando di aderire alla richiesta di accoglimento del ricorso di che trattasi e di essere cointeressata avendo già  impugnato l’aggiudicazione a favore della Teknoservice S.r.l. dinnanzi a questo Tribunale.
In data 30 settembre 2017 la Tra.De.Co. S.r.l. ha presentato un “atto ad adiuvandum di motivi aggiunti”, sostenendo di essere “soggetto cointeressato nel litisconsorzio facoltativo riguardante il ricorso presentato da Linea Gestioni s.r.l. sopra indicato, tendente ad ottenere l’esclusione del Raggruppamento Teknoservice”, e precisando quanto segue: “Poichè la Soc. Linea Gestioni evidentemente non conosce tutti i motivi che comportano l’esclusione del Raggruppamento Teknoservice, la Ditta Tradeco li ripropone con il presente atto, sia al fine di ottenere che vengano presi in considerazione tramite la riunione al ricorso pendente presso codesto Ecc.mo TAR N.R. 552/2017 ovvero al fine di fissare termine alla Ditta Linea Gestioni perchè li condivida e riproponga ovvero perchè rinunci agli stessi entro il termine di 30 giorni che sarà  fissato da codesto Ecc.mo TAR; invero la ditta Linea Gestioni come si è detto, non conosce tutti i motivi proposti con il presente atto e, pertanto, la notifica di questo atto la mette in condizione di scegliere se completare o meno le sue difese con la proposizione di eventuali motivi aggiunti”.
Alla camera di consiglio del 3 ottobre 2017 la Linea Gestioni S.r.l. ha rinunciato all’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso.
All’udienza pubblica del 5 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare, il Collegio deve esaminare la richiesta avanzata dalla Tecknoservice S.r.l. di estromissione della Tra.De.Co. S.r.l. dal giudizio.
In particolare, la controinteressata sostiene che al cointeressato non sarebbe consentito l’intervento adesivo autonomo e tanto meno la mera costituzione in giudizio con atto non notificato, avendo egli l’onere di proporre autonomo e separato ricorso. Inoltre, la Teknoservice S.r.l. evidenzia che la Tra.De.Co. S.r.l. ha già  proposto autonoma impugnazione avverso gli atti con i quali la Consip S.p.A. ha escluso la ricorrente dalla gara ed ha aggiudicato l’appalto all’Ati Tecnoservice S.r.l, Raccolio S.r.l. e Azienda Servizi Vari- S.p.A., chiedendo la propria riammissione in gara o, in subordine, la riedizione della procedura concorsuale, previa esclusione delle concorrenti rimaste in gara, tra cui la Linea Gestioni S.r.l.
Il Collegio deve in effetti evidenziare la particolare posizione che assume la Tra.De.Co S.r.l. nel presente giudizio: la società  infatti è stata esclusa dalla gara di che trattasi per irregolarità  contributiva e ha impugnato con separato giudizio (R.G. n. 552/2017) il provvedimento di esclusione; giudizio nel quale la stessa ha impugnato altresì, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione.
La Tra.De.Co. S.r.l. pertanto ha già  impugnato, con separato giudizio (R.G. n. 552/2017) l’aggiudicazione di che trattasi (giudizio nel quale, peraltro, la Tra.De.Co. S.r.l. sostiene che anche la Linea Gestione S.r.l. debba essere esclusa).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, detta società  deve essere estromessa dal presente giudizio.
In ogni caso, per completezza, si evidenzia che quest’ultima certamente non poteva ampliare il thema decidendum e quindi l’atto “ad adiuvandum di motivi aggiunti” dalla stessa presentato in data 30 settembre 2017 sarebbe stato comunque inammissibile.
2. – Vista l’infondatezza del ricorso principale, per ragioni di economia processuale e in applicazione degli articoli 120, comma 6, e 74 del codice del processo amministrativo, non occorre valutare le eccezioni d’inammissibilità  sollevate dalla controinteressata.
3. – Con il primo ed unico motivo di ricorso la Linea Gestioni S.r.l. si lamenta del fatto che la Stazione appaltante, nonostante la segnalazione di un altro concorrente circa la situazione d’irregolarità  contributiva della Teknoservice s.r.l. per i mesi di maggio e giugno 2016 (quindi in un periodo interessato dalla procedura di gara) con riferimento al versamento dei modelli F24, non abbia provveduto, in applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza per cui il requisito di regolarità  contributiva deve sussistere sin dal momento della presentazione dell’offerta, senza soluzione di continuità , ad effettuare le verifiche sulla posizione contributiva dell’aggiudicataria.
Tale condotta si porrebbe in contrasto con l’art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
La ricorrente afferma che tale disposizione normativa impone alla Stazione appaltante l’obbligo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti del soggetto aggiudicatario e l’esclusione dei soggetti che non possiedono tali requisiti; tale verifica, si precisa, risulta necessaria al fine di garantire la parità  di trattamento dei partecipanti alla procedura di gara, poichè sarebbe fondamentale accertare che il possesso dei requisiti di ordine generale (tra cui quello della regolarità  contributiva) sussista in capo all’aggiudicatario dalla presentazione dell’offerta, e per tutta la procedura di gara.
Quanto sopra sarebbe valido anche nel caso in cui la violazione fosse stata in seguito regolarizzata.
La deducente conclude affermando che, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza, anche nel caso in cui la situazione di irregolarità  contributiva in cui versava la società  aggiudicataria sia stata medio tempore sanata, il fatto che nel corso della procedura fosse venuto meno il requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 163 del 2006, avrebbe dovuto comportare l’esclusione della Teknoservice S.r.l. e la conseguente aggiudicazione alla seconda in graduatoria.
La Consip S.p.A., sul punto, evidenzia di aver vagliato la documentazione allegata a preteso supporto della “segnalazione” inviata dalla Tra.De.Co. S.p.A. e che la stessa non era risultata idonea ad attestare l’irregolarità  contributiva delle società  facenti parte del raggruppamento di cui la Teknoservice S.r.l. era mandataria e tantomeno a porre in discussione il contenuto dei DURC acquisiti d’ufficio dalla stazione appaltante.
Consip S.p.A. afferma infatti di aver acquisito ben quattro DURC regolari riferiti alle componenti del RTI aggiudicatario, attestanti, tutti, una posizione di regolarità  contributiva in capo ad entrambe le raggruppate: il primo, prot. 4289637, risale al 19 luglio 2016, con efficacia sino al 16 novembre 2016, il secondo, prot. 6538020 (rectius 5196927), risale al 27 ottobre 2016, con efficacia sino al 24 febbraio 2017, il terzo, prot. 6538020, risale al 27 febbraio 2017, con efficacia sino al 27 giugno 2017 e il quarto, prot. 6771668, risale al 16 marzo 2017, con efficacia sino al 14 luglio 2017 (DURC allegati alla memoria di costituzione e peraltro non contestati dalla Linea Gestioni S.r.l.).
Il Collegio si limita ad evidenziare che nessun DURC negativo risulta dagli atti essere mai stato presentato alla stazione appaltante, pur costituendo tale documento l’unico idoneo a certificare l’irregolarità  contributiva.
Per contro, la Stazione appaltante era in possesso di DURC positivi che certificavano la regolarità  contributiva dell’aggiudicataria.
Si rammenta che il DURC è il documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità  contributiva, d’ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso (sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; T.A.R. Bari, Sez. Unica, 22 ottobre 2014, n. 1221); tale certificato, come evidenziato dall’Adunanza Plenaria e ribadito di recente dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349, si impone alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.
Pertanto, la Stazione appaltante, possedendo DURC positivi dell’aggiudicataria e non avendo acquisito DURC negativi attestanti che nel periodo interessato dalla gara l’aggiudicataria si era trovata in una situazione d’irregolarità  contributiva, non aveva l’obbligo di procedere ad ulteriori verifiche rispetto a quelle che aveva già  effettuato e che avevano avuto esito positivo.
Si evidenzia inoltre che, di converso, la ricorrente non ha fornito alcun valido elemento di prova del fatto che l’aggiudicataria si sia trovata in una situazione di irregolarità  contributiva durante il corso della procedura di gara.
Invero, a sostegno della sua affermazione, si limita a richiamare una segnalazione inviata alla Stazione appaltante dal difensore di un altro concorrente (la Tra.De.Co. S.r.l.), il quale aveva chiesto alla Consip S.p.A. di verificare la regolarità  contributiva dell’aggiudicataria per determinate matricole aziendali, relativamente ai periodi nei quali ricadevano i DM10 dei mesi di maggio e giugno 2016, in quanto “da notizie apprese” la suddetta ditta avrebbe versato con ritardo i relativi modelli F24 (tutti gli ulteriori e diversi rilievi contenuti nella memoria non notificata depositata in data 20 marzo 2018 debbono ritenersi inammissibili, non potendo una memoria non notificata ampliare il thema decidendum).
Il ricorso principale pertanto è infondato e va respinto.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene altresì superflua l’istruttoria richiesta dalla ricorrente, respingendo pertanto la relativa istanza.
4. – L’infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità  del ricorso incidentale presentato dalla Tecknoservice S.r.l. per sopravvenuto difetto di interesse.
5. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
– estromette dal giudizio la Tra.De.Co. S.r.l.;
– respinge il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
– condanna la Linea Gestioni S.r.l. a pagare le spese di lite del presente giudizio a favore della Consip S.p.A., liquidate in euro 6.000,00 (seimila/00), più accessori di legge, e a favore di Teknoservice S.r.l., liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), più accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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