Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Abuso edilizio – Istanza condono – Art. 32, co. 25, decreto legge n. 269/2003 – Diniego – Omesso completamento del rustico –  Legittimità  – Ragioni

àˆ legittimo il diniego di condono edilizio ex art. 32, comma 25, decreto legge n. 269/2003, ove sia emerso che il manufatto abusivo, alla data 31 marzo 2003 entro la quale, ai sensi di legge, avrebbe dovuto essere stato già  ultimato ai sensi dell’art. 31, co.2, L.n. 47/1985 (“Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura¦”),  fosse invece manchevole del tetto/copertura.

Pubblicato il 17/10/2017
N. 01052/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01361/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Bruna Flace, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi 23; 

contro
Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana Basile, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, 6; 

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– del provvedimento di “diniego del titolo edilizio in sanatoria e ordinanza di demolizione”, prot. n. 131 del 4.4.2016, notificato il 5.4.2016 – Pratica di condono n. 1802/3C RS, relativo ad opere di “costruzione di un fabbricato residenziale in struttura portante di pietra a secco”, ricadente in zona E/3 del PRG vigente;
– del successivo provvedimento, adottato a seguito di riesame della pratica edilizia, prot. n. 02/2016 del 4.7.2016, comunicato con nota prot. n. 46325 del 5.7.2016, con cui il diniego di condono è stato reiterato;
– nonchè di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, ed in particolare delle note prot. n. 30340 del 1.6.2006; prot. n. 10140 del 13.2.2015; prot. n. 58893 del 30.9.2015; prot. n. 68727 del 16.11.2015;
in relazione all’atto di opposizione ex art. 10 d.p.r. n. 1199/1971 ed art. 48 cod. proc. amm., notificato dal Comune di Altamura in data 30.9.2016 ai fini della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla ricorrente per l’annullamento degli atti suindicati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1.1. – L’odierna ricorrente -OMISSIS-è proprietaria di un suolo sito in agro del Comune di Altamura, alla-OMISSIS-“, in catasto al -OMISSIS-, ricadente in -OMISSIS-” del vigente PRG.
Con istanza in data 10.12.2004, assunta al prot. n. 9269 del 25.2.2005 (preceduta da dichiarazione di interesse, numero progressivo 2 – Pratica condono n. 1802/3C RS), la ricorrente chiedeva, ai sensi del decreto legge n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003, il condono di opere realizzate sine titulo, consistenti nella costruzione di “un fabbricato residenziale con struttura portante in muratura di pietra a secco di materiale informe locale, di dimensioni a lordo delle murature di 11,60 mt. x 20,20, mt (dimensioni nette di 10,30 mt x 18,90 mt = 194,67 mq) in zona E/3 di P.R.G.”.
A corredo della pratica la ricorrente depositava le relazioni e gli elaborati grafici, oltre alle ricevute di versamento della prima rata della oblazione.
L’immobile in parola è stato regolarmente censito in Catasto Urbano al -OMISSIS-(ex 431) -OMISSIS- (ex sub 3).
In prossimità  del predetto immobile, la ricorrente realizzava un secondo fabbricato residenziale, con identiche caratteristiche rispetto al primo, oggetto di distinta pratica di condono, prot. n. 1613/3C RS (dichiarazione di interesse alla sanatoria progressivo 1), anch’essa conclusasi con provvedimento di diniego, impugnato con separato ricorso.
Il Comune di Altamura, con nota prot. n. 30340 dell’1.6.2006, comunicava un (primo) provvedimento preliminare di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 rilevando che il titolo edilizio in sanatoria non poteva essere rilasciato in quanto dalla documentazione fotografica depositata a corredo della pratica, l’immobile appariva mancante della copertura.
Inoltre, nella predetta comunicazione del 2006 l’Amministrazione rilevava il mancato inquadramento dell’intervento edilizio rispetto ai vincoli di zona.
Ne è seguito un lungo e articolato procedimento istruttorio, durato oltre un decennio, nel corso del quale la ricorrente ha depositato atti integrativi.
Da ultimo il Comune con il gravato provvedimento del 4.4.2016 respingeva la domanda di condono sul presupposto che:
«¦ – si evince dai rilievi fotografici allegati alla dichiarazione di interesse alla sanatoria del 31/01/2004 che i lavori non erano ancora ultimati, neppure allo stato rustico, atteso che la copertura del fabbricato era inesistente, così come non era presente il muro d’unione con altro fabbricato, oggetto di altra pratica di condono edilizio R.S. 1802/3C, entrambi presenti alla data del sopralluogo del 28/9/2006 da parte della Polizia Provinciale;
– la consistenza del nuovo manufatto realizzato eccede il limite volumetrico di 750 mc. e la destinazione d’uso “-OMISSIS-” riportata sugli elaborati grafici è discorde da quella residenziale dichiarata nella domanda;
– trattasi di nuova costruzione non residenziale che il comma 25 dell’art. 32 esclude dalla sanatoria; ¦».
Proseguiva l’Amministrazione nel citato provvedimento, evidenziando che il condono non poteva essere definito con il rilascio del titolo abilitativo in ragione del mancato completamento allo stato rustico (con copertura) ex art. 31, comma 2 legge n. 47/1985 alla data del 31.3.2003, del superamento del limite volumetrico (750 mc) e della presenza di una nuova costruzione non residenziale ex se non suscettibile di sanatoria ai sensi del comma 25 dell’art. 32 decreto legge n. 326/2003.
Detto provvedimento veniva successivamente confermato in sede di riesame con la censurata nota del 4.7.2016.
1.2. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l’odierna istante -OMISSIS- impugnava gli atti indicati, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione ed erronea applicazione del decreto legge n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003; violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione dei principi in materia di correttezza e imparzialità  della pubblica amministrazione; violazione dei principi del giusto procedimento e di tutela del legittimo affidamento; eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria, erronea presupposizione, ingiustizia manifesta contraddittorietà  con altri provvedimenti adottati dalla P.A.: l’opera oggetto di istanza di condono sarebbe stata ultimata a rustico entro la data del 31.3.2003; l’ultimazione del fabbricato alla suddetta data risulterebbe dagli atti della istruttoria compiuta; infine, il provvedimento demolitorio sarebbe viziato dal contrasto con il principio di tutela dell’affidamento perchè intervenuto dopo un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso;
2) violazione ed erronea applicazione del decreto legge n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 anche in relazione all’art. 11 legge Regione Puglia n. 13/2008; violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione dei principi in materia di correttezza e imparzialità  della pubblica amministrazione; violazione dei principi del giusto procedimento e di tutela del legittimo affidamento; eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria, erronea presupposizione, ingiustizia manifesta contraddittorietà  con altri provvedimenti adottati dalla P.A.: il Comune, nel rilevare che “la consistenza del nuovo manufatto realizzato eccede il limite di 750 mc”, dà  atto che il calcolo del volume è stato effettuato utilizzando i criteri previsti dalla legge regionale n. 13/2008, cioè “detraendo dal calcolo volumetrico il maggior spessore delle murature e dei solai e non computando il volume del locale tecnico posto all’interno del manufatto ed il vano tecnico/porticato/corridoio di accesso ai servizi”; tuttavia, nel gravato provvedimento mancherebbe la motivazione in ordine alle ragioni in forza delle quali la tipologia di calcolo utilizzata non sarebbe stata ammissibile nell’ambito del procedimento di condono; inoltre, dalla perizia giurata della ricorrente risulta la sostenibilità  dell’immobile per cui è causa;
3) violazione ed erronea applicazione del decreto legge n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 anche in relazione agli artt. 2 e 3 legge n. 96/2006 e agli artt. 2 e 3 legge Regione Puglia n. 42/2013; violazione art. 3 legge n. 241/1990; violazione dei principi in materia di correttezza e imparzialità  della pubblica amministrazione; violazione dei principi del giusto procedimento e di tutela del legittimo affidamento; eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria, erronea presupposizione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà  con altri provvedimenti adottati dalla P.A.: quanto al motivo ostativo al rilascio del condono consistente nella discordanza tra la destinazione -OMISSIS-riportata negli elaborati grafici e quella residenziale dichiarata nella domanda di condono e nella constatazione della realizzazione di una nuova costruzione non residenziale (esclusa dalla sanatoria in forza dell’art. 32, comma 25 decreto legge n. 326/2003), l’immobile oggetto di istanza di sanatoria sarebbe in realtà  destinato alla -OMISSIS-nell’ambito -OMISSIS-e quindi di tipo residenziale;
4) illegittimità  derivata a carico del provvedimento prot. n. 02/2016 del 4.7.2016, comunicato con nota prot. n. 46325 del 5.7.2016: il successivo provvedimento del 4.7.2016 sarebbe affetto dagli stessi vizi del primo provvedimento del 4.4.2016.
1.3. – Con atto notificato il 4.10.2016, il Comune di Altamura proponeva opposizione, a norma dell’art. 10 d.p.r. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse trasposto e deciso in sede giurisdizionale.
1.4. – La -OMISSIS-, pertanto, insisteva sulle domande e chiedeva che il giudizio proseguisse dinanzi a questo Tribunale a norma dell’art. 48 cod. proc. amm.
1.5. – Si costituiva in questo giudizio l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
2. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Con riferimento al motivo di ricorso sub 1) va evidenziato quanto segue.
Sostiene parte ricorrente con tale doglianza che l’opera oggetto di istanza di condono sarebbe stata ultimata a rustico entro la data del 31.3.2003 (data rilevante ai fini della concessione del condono edilizio di cui all’art. 32, comma 25 decreto legge n. 269/2003).
Tuttavia, dal confronto tra i rilievi fotografici del 2004 (allegati alla dichiarazione di interesse alla sanatoria del 31.1.2004 di cui si fa riferimento nei censurati provvedimenti di diniego) e le fotografie del 2017 (prodotte dalla stessa parte ricorrente) emerge in modo chiaro come nel 2004 (e quindi evidentemente anche alla data della 31.3.2003) non era stato realizzato il tetto – “copertura” dell’immobile oggetto di istanza di condono.
Conseguentemente, la costruzione non poteva dirsi “ultimata” a quella data (31.3.2003) in mancanza di “rustico” come definito dall’art. 31, comma 2 legge n. 47/1985 (“Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già  esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.”).
Dai rilievi fotografici prodotti dalla difesa della ricorrente in data 27.9.2017 emerge che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in epoca più recente.
Pertanto, i gravati provvedimenti nella parte in cui negano il condono anche per la ragione della omessa ultimazione dei lavori alla data del 31.3.2003 sono corretti, potendosi conseguentemente prescindere dalla valutazione in ordine alla efficacia ex -OMISSIS-. nel presente giudizio della -OMISSIS- con riferimento alla data di ultimazione dei lavori ed in ordine alla legittimità  delle altre ragioni di diniego.
In definitiva, i censurati provvedimenti di diniego di condono edilizio del 4.4.2016 e del 4.7.2016 sono perfettamente coerenti con le previsioni di cui all’art. 32, comma 25 decreto legge n. 269/2003 per quanto concerne il termine di ultimazione delle opere (i.e. 31.3.2003).
Ciò premesso in ordine alla legittimità  della suddetta ragione “ostativa” al rilascio del condono richiesto dalla -OMISSIS- (posta a fondamento dei censurati provvedimenti), nel caso di specie può trovare applicazione il principio – ormai costante nella giurisprudenza amministrativa – secondo cui: “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità  del provvedimento impugnato, ha la potestà  di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità  di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).
In tal senso si è pronunciato Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante a rigetto della sua istanza.” e, più di recente, Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5 (cfr. punto 9.3.4.3, lett. c): “¦ Assorbimento per ragioni di economia processuale. Secondo una condivisibile impostazione che non pregiudica l’effettività  della tutela, rientrano in tale categoria: ¦ c) nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità  di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sè, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità , ha la potestà  di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze. ¦”).
Nella presente fattispecie è sufficiente, per la conservazione dei censurati provvedimenti del 4.4.2016 e del 4.7.2016 (che sono sorretti da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie: ultimazione delle opere oltre il termine di legge; eccedenza rispetto al limite dei 750 mc.; realizzazione di una nuova costruzione non residenziale esclusa dal condono), la legittimità  della ragione di rigetto fondata sulla non ultimazione delle opere alla data del 31.3.2003.
Possono, quindi, dichiararsi assorbite le censure dedotte contro gli altri capi dei censurati provvedimenti.
3. – In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente -OMISSIS- al pagamento in favore del Comune di Altamura delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente -OMISSIS-.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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