Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso – Presupposto – Esistenza e disponibilità  del provvedimento – Assenza – Conseguenze

Nei procedimenti d’accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto o l’ordine d’esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non esistenti o mai formati, spettando alla p.A. destinataria dell’accesso indicare e dimostrare (sulla base di circostanze oggettive), sotto la propria responsabilità , quali sono gli atti inesistenti che non è in grado d’esibire (nella specie il ricorso per l’accesso riguardava agli atti concernenti la demolizione di una Casa cantoniera di proprietà  del ricorrente acquistata nel 1968, ma tale demolizione non risultava ordinata da parte del Comune come emerso a seguito di plurime verifiche  documentali attuate dall’Ufficio competente).

Pubblicato il 16/10/2017
N. 01040/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2016, proposto da: 
Ennio D’Adamo, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Giuseppe Decollanz, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Mazzini 166/B; 

contro
Comune di Chieuti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Rando, subentrato in corso di causa all’avv. Nicola Saracino (per rinuncia all’incarico) con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Daloiso in Bari, corso Cavour N. 124; 
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Vasta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Imbriani, 69; 

per
l’accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) relativi all’abbattimento casa cantoniera di proprietà  del ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chieuti e di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame, notificato il 19.7.2016, depositato il 20.7.2016, il nominato in epigrafe impugna il diniego, asseritamente opposto per silentium, dal Comune di Chieuti all’istanza di accesso presentata per ottenere copia dell’incartamento relativo all’abbattimento della Casa cantoniera di proprietà  (foglio di mappa 1, p.lla n. 8), acquistata dalle Ferrovie dello Stato, con atto pubblico n. 248/1968 del 13.12.1968, reg.to a Bari il 26.2.1969 al n. 1565 Mod. 1 Vol. 88.
2.- L’istanza di accesso dell’11 settembre 2015, oltre che al Comune di Chieuti risulta essere stata inviata anche a RFI.
3.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione comunale chiedendo il rigetto della domanda perchè inammissibile, irricevibile ed infondata.
4.- Resiste in giudizio anche Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già  Ferrovie dello Stato s.p.a), opponendo, in primis, che “risulta totalmente indimostrato, oltre che infondato, che la R.F.I. s.p.a abbia demolito la Casa Cantoniera per cui è controversia”.
5.- Dopo diversi rinvii, alla camera di consiglio del 27 settembre 2017, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
6.- Può prescindersi dalle eccezioni in rito essendo il ricorso infondato nel merito.
7.- Gioverà  ricordare che parte ricorrente – proprietario di una casa cantoniera per averla acquistata dalle Ferrovie dello Stato nel 1968 – dopo aver constatato, da un sopralluogo effettuato nel settembre dell’anno 2015, la completa demolizione della stessa, “verosimilmente da personale incaricato da R.F.I. SpA, a quanto pare preventivamente autorizzato dal Comune di Chieuti” (pag. 2 del ricorso introduttivo), si è determinato a proporre l’istanza ostensiva al fine di acquisire copia delle necessarie autorizzazioni rilasciate da quest’ultimo a R.F.I. per l’attività  demolitoria.
All’istanza ostensiva l’amministrazione ha opposto l’inesistenza agli atti d’ufficio di una pratica depositata a nome di R.F.I. spa per la demolizione della casa cantoniera di cui al foglio 1, p.lla 8., corroborando siffatta precisazione con la denuncia presentata dal responsabile dell’ufficio tecnico alla locale stazione dei CC intesa a rimarcare che “dopo numerose ricerche effettuate dal personale dello stesso settore, non veniva rinvenuta la pratica edilizia inerente l’abbattimento della casa cantoniera ubicata sempre in Chieuti (FG) lungo la strada ferroviaria adriatica al Km 455+717 – foglio n. 1 – particella 8”.
8.- Tanto premesso, deve ricordarsi che in simili fattispecie la giurisprudenza amministrativa ha elaborato delle coordinate ermeneutiche dal cui perimetro non è possibile decampare.
8.2.- Si è cioè sostenuto che il principio “ad impossibilia nemo tenetur” è applicabile, con opportuni temperamenti, anche ai procedimenti d’accesso ai documenti amministrativi per cui l’esercizio del relativo diritto o l’ordine d’esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non esistenti o mai formati (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892), spettando alla p.a. destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità , quali sono gli atti inesistenti che non è in grado d’esibire (in tal senso: Cons. Stato,VI, 8 gennaio 2002, n. 67).
La citata giurisprudenza ha, tuttavia, aggiunto che, pur non potendosi – per evidenti motivi di ragionevolezza – imporre l’ostensione di atti di cui l’amministrazione dimostri (sulla base di circostanze oggettive e circostanziate) di non essere più in possesso, nondimeno non può essere sufficiente – al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità  di consentire il diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull’amministrazione in base alla normativa primaria in tema di accesso – la mera e indimostrata affermazione in ordine all’indisponibilità  degli atti quale mera conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi.
8.3.- Trasponendo le menzionate acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che l’amministrazione comunale non ha negato tout court l’accesso nè si è apoditticamente sottratta all’accesso, bensì :
– ha interloquito con l’interessato con varie note (Nota 8/8/2016, prot. N. 4242; nota del 22/8/2016 prot. N. 4391; nota del responsabile UTC del 30.1.2017, intesa ad evidenziare il mancato reperimento in atti “dopo attente ricerche in collaborazione con il personale di questo UTC ¦ di copia o originale della nota prot. N. 4375 del 18.12.2001 a firma dell’ing. Fausto Campanozzi – all’epoca Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Chieuti – di avvenuta demolizione del casello ferroviario di cui al foglio di mappa n. 1 particella n. 8”); 
-si è attivata presso R..F.I. per ottenere copia della pratica (nota del 22/8/2016 prot. N. 4391);
– infine, ha suggellato tutta l’attività  svolta per soddisfare l’istanza ostensiva della parte, con una denuncia di smarrimento della pratica edilizia all’Arma dei Carabinieri (denunzia del 14.2.2017 presentata dal responsabile U.T.C).
Pertanto, ad avviso del Collegio, ha posto in essere tutta l’attività  ragionevolmente esigibile da un Comune di modeste dimensioni con ridotto numero di personale ed evidenti carenze organizzative, per soddisfare il diritto di accesso della parte ad atti che, per quanto rappresentato, non sono rinvenibili negli archivi dell’ente.
Può concludersi per la reiezione del ricorso.
9.- Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

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