1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Regolamento volizione – immediata lesività  – Non sussiste – Conseguenze 
 

2. Processo amministrativo – Riunione die giudizi – Connessione parziale dei giudizi  – Conseguenze
 

3. Enti e organi della p.A. – Autorizzazione provvisoria all’installazione di impianti pubblicitari – Reiterazione – Legittimo affidamento – Non sussiste 

1. Il regolamento recante nuove disposizioni sull’allocazione degli impianti pubblicitari ha natura di regolamento volizione in quanto contenente disposizioni preliminari ed astratte prive di portata immediatamente lesiva: dunque il ricorso proposto per il suo annullamento è inammissibile per difetto di interesse.


2. In presenza di una connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi soltanto parziale,  la riunione rimane demandata ad una valutazione di opportunità  del G.A.  da effettuarsi caso per caso. 


3. La reiterazione delle autorizzazioni provvisorie alla installazione di impianti pubblicitari non sottrae alle stesse la loro  natura provvisoria, in quanto nascono con una durata predeterminata e, come tali, inidonee a generare il consolidarsi del legittimo affidamento.

Pubblicato il 12/06/2017
N. 00620/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2013 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2013, proposto da: 
Passepartout Sistemi s.r.l., Mds Service s.r.l., De Sario Pubblicità  s.r.l., Elle Pubblicità  s.n.c., Spacecom s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Rossella Chieffi, Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso lo studio Anna Valla in Bari, alla v. Q. Sella n. 36; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo n. 26; 

per l’annullamento
– del regolamento della pubblicità , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 17.1.2013 n. 2013/00004, con particolare riferimento agli artt. 1, 5, 15, 18, 20, 29, 37, 38, 46, 47, 48;
– della disposizione del D.G. Prot. n. 305534/DG/ inf. IV 15, del 17.11.2007, qualora interpretabile in senso lesivo per la ricorrente, come in motivazione;
– della circolare della Ripartizione Tributi – Comune di Bari, Prot. n. 321392 del 4.12.2006, qualora interpretabile in senso lesivo per la ricorrente, come in motivazione;
– del protocollo d’intesa sottoscritto in data 15.5.2009 tra il Comune di Bari e gli operatori della pubblicità , tra i quali la ricorrente, nonchè della relativa delibera di approvazione di detto protocollo d’intesa di G.C. n. 542 del 28.5.2009;
– di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorchè non conosciuto, poichè mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, su cui si riservano motivi aggiunti;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad esercitare l’attività  di impresa sua propria, attraverso il mantenimento degli impianti esistenti
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Le società  ricorrenti operano nel Comune di Bari nel settore dell’impiantistica ed affissionistica pubblicitarie e sono titolari di autorizzazioni provvisorie.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio contestavano le disposizioni in epigrafe indicate del nuovo regolamento della pubblicità , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 17.1.2013 n. 2013/00004 e gli altri atti su menzionati, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) illegittimità  degli artt. 46, 47 e 48 del regolamento gravato per violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, nonchè dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; erronea presupposizione di diritto; illogicità ; sviamento: il nuovo regolamento comunale (in particolare gli artt. 47, comma 4 e 48, comma 10) porrebbe nel nulla le autorizzazioni provvisorie a suo tempo rilasciate alla interessata, imponendo la rimozione degli impianti, così travolgendo il legittimo affidamento dell’amministrato destinatario del provvedimento autorizzatorio (pur provvisorio, ma reiterato e destinato a durare per lungo tempo prima di esaurire i suoi effetti); sarebbero, altresì, illegittime le norme del regolamento (art. 46, comma 2) nella parte in cui consentono la regolarizzazione degli impianti abusivi, tranne quelli (come nel caso delle ricorrenti) dotati di autorizzazione provvisoria rilasciata a partire dal 2007, per i quali invece trova applicazione la previsione sulla decadenza di cui agli artt. 47, comma 4 e 48, comma 10 del regolamento; in tal modo il regolamento censurato stabilirebbe la sospensione sine die dell’attività  di impresa nella città  di Bari; l’effetto lesivo e discriminatorio sarebbe accresciuto dall’art. 47, comma 10, lett. B, C e D, nonchè commi 11 e 12 ove si prevede il diritto di ogni operatore di mantenere almeno un impianto per ogni strada, con la conseguenza che al completamento delle operazioni di riordino sarebbero rimasti soltanto gli spazi residui magari periferici o poco visibili;
2) illegittimità  degli artt. 15, comma 7, 18, commi 1, 2 e 3, 20, comma 6, 29, comma 3, 36, comma 1, 37, comma 2, lett. c), 38, comma 5 del regolamento comunale per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.p.r. n. 495/1992, dell’art. 23, comma 13 bis del codice della strada, dell’art. 2560 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 23, commi 11 e 12; eccesso di potere per illogicità ; sviamento: gli artt. 18, commi 1, 2 e 3 e 29, comma 3 del regolamento sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 2560 cod. civ. nella parte in cui la voltura dell’autorizzazione è consentita unicamente nel caso di assunzione, da parte del subentrante, dei debiti pregressi; l’art. 20, comma 6 del regolamento, nella parte in cui prevede la decadenza di tutte le autorizzazioni rilasciate con riferimento a soggetti titolari di autorizzazioni per i quali sia stata accertata per due volte in un anno solare l’installazione di impianti pubblicitari collocati in assenza di autorizzazione, sarebbe illegittimo in quanto si concretizzerebbe nell’applicazione di sanzioni accessorie legate alla condotta complessiva del soggetto titolare di più autorizzazioni; infine, gli artt. 37, comma 2, lett. c, primo capoverso, e 38, comma 5 del regolamento, nella parte in cui contemplano l’applicazione di una sanzione pecuniaria, sarebbero in contrasto con le previsioni del codice della strada poichè estendono la sanzione anche all’ipotesi di impianti insistenti su suolo pubblico, quando la norma del codice della strada si riferisce unicamente agli impianti posti in proprietà  privata.
2. – Si costituiva il Comune di Bari, resistendo al gravame.
3. – Nel corso dell’udienza pubblica del 27 aprile 2017 la causa passava in decisione.
3. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
3.1. – Va preliminarmente disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio a quelli recanti r.g. n. 1159/2015, n. 1160/2015, n. 1161/2015, n. 585/2013, n. 632/2013 e n. 1542/2015, ravvisandosi tra gli stessi ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva soltanto parziali, di talchè preferibile appare un’autonoma trattazione delle questioni oggetto dei giudizi.
3.2. – Ancora in rito, va respinta l’eccezione di cessata materia del contendere del ricorso sollevata dalla difesa comunale nella memoria del 24.3.2017 poichè l’invocata delibera di Giunta Municipale n. 63/2016 costituisce un mero atto d’indirizzo non in grado di modificare l’impugnata delibera di Consiglio comunale n. 4/2013 avente ad oggetto il nuovo regolamento sulla pubblicità .
3.3. – Nel merito va rilevato quanto segue.
3.3.1. – Il ricorso ha ad oggetto unicamente la contestazione di varie previsioni (artt. 1, 5, 15, 18, 20, 29, 37, 38, 46, 47, 48) contenute in un regolamento costituente “volizione preliminare” e, quindi, disposizioni generali ed astratte prive di portata immediatamente lesiva (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 19 gennaio 2017, n. 24). Da ciò discende la declaratoria di inammissibilità  del ricorso introduttivo per difetto originario di interesse.
In ogni caso si deve contestare l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la reiterazione delle autorizzazioni provvisorie avrebbe comportato il venir meno del carattere della provvisorietà  ed il radicamento di un legittimo affidamento, in quanto tali autorizzazioni sono provvedimenti che nascono con una durata predeterminata, come tali per natura inidonei a generare il consolidarsi di alcun affidamento legittimo.
Inoltre, della legittimità  del regime (ex artt. 47, comma 4 e 48, comma 10 del regolamento del 2013) di immediata rimozione degli impianti oggetto di autorizzazioni provvisorie si dirà  al punto successivo.
3.3.2. – Per quanto concerne, infine, le nuove istanze di autorizzazione all’istallazione di nuovi impianti pubblicitari, rimane fermo l’accertamento della illegittimità  dell’art. 48, comma 3 del regolamento di cui alle sentenze rese nei giudizi r.g. n. 1159/2015, n. 1160/2015 e n. 1161/2015.
4. – In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità  del ricorso.
5. – In considerazione della peculiarità  e complessità  della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria