Accesso ai documenti della p.A. – Diniego trasferimento di militare – Procedimento giustiziale pendente  –  Istanza generica – Interesse diretto attuale e concreto –  Insussistenza 

Deve ritenersi finalizzata ad un controllo generalizzato della p.A. un’istanza di accesso relativa ad una  mole rilevante di documenti privi di un’inerenza diretta con la posizione di interesse tutelata  – pur in pendenza di un procedimento di riesame della stessa posizione – che presuppone un’attività   di preparazione  equiparabile alla richiesta alla p.A. di rielaborazione di dati, che è inammissibile in materia di accesso dove all’Amministrazione non può essere imposta un’attività  se non meramente strumentale  all’ostensione stessa. 

Pubblicato il 12/06/2017
N. 00629/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2016 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2016, proposto da: 
Leonardo Coletta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Saverio Nitti, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescovo Vaccaro n. 45; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia G.d.F, Comando Int. Italia Meridionale G.d.F, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici ex lege domiciliano in Bari, via Melo n. 97; 

nei confronti di
Antonio Franco Masi; 

per l’annullamento
– della nota prot. 0346969 del 5/8/2016 con la quale il Comando regionale Puglia GDF ha illegittimamente respinto l’istanza di accesso agli atti depositata dal maresciallo capo Coletta in data 20/7/2016;
– e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi di cui alla suindicata istanza;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Comando Regionale Puglia Gdf e del Comando Int. Italia Meridionale Gdf;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1 – Con il presente ricorso notificato il 4-5/10/16 e depositato il 12/10/16, il ricorrente – Maresciallo Capo della Guardia di Finanza in servizio al Gruppo Bari – 2° N.O. – ha impugnato il diniego di accesso agli atti di cui alla sua richiesta del 20/7/16, recato dalla nota a firma del Comandante Regionale n. 346969 del 5/8/16.
L’istanza, alla quale si rimanda per dovere di sinteticità  stante la quantità  di atti elencati, ha ad oggetto documenti di cui il ricorrente deduce di avere necessità  ai fini della tutela avverso il diniego di trasferimento presso la Compagnia di Monopoli, motivato con riferimento ad “esigenze organiche e di servizio”, già  gravato con ricorso gerarchico.
L’Amministrazione ha rigettato l’istanza di accesso, evidenziando l’eccessiva ampiezza della richiesta (avente ad oggetto, tra l’altro, piante organiche relative a Comandi per i quali il ricorrente non ha fatto richiesta di trasferimento e documenti relativi ad anni nei quali non ha presentato domanda di trasferimento), per lo più tesa ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione, nonchè la carenza di interesse diretto ed attuale all’accesso.
Avverso l’atto di diniego di accesso il ricorrente ha presentato ricorso deducendo che l’accesso non è finalizzato ad un “controllo generalizzato” sull’operato dell’amministrazione, bensì alla difesa dei propri interessi giuridici, come dimostrato dalla pendenza del gravame avverso il diniego di trasferimento, nonchè di altro giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio (n. r.g. 6732/09).
2 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite il 14/10/16, depositando successivamente relazione difensiva e documenti.
3 – Alla camera di consiglio del 31/5/17 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Premesso che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato in sede di discussione di rinunziare alla richiesta in relazione ai documenti sub d) nell’istanza di accesso, per il resto la domanda del ricorrente va scrutinata sulla base delle seguenti coordinate ermeneutiche:
– l’accesso ai documenti amministrativi è posizione giuridica strumentalmente riconosciuta al servizio di un interesse serio, effettivo, autonomo, non emulativo, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’ostensione (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4452/2015);
– l’interesse che giustifica l’ostensione va inteso in senso ampio e non necessariamente coincide con quella alla difesa giudiziale di una posizione giuridica soggettiva del richiedente (T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, sent. n. 646/2015);
– in sede di giudizio sull’accesso il Giudice non deve verificare la fondatezza della posizione giuridica soggettiva alla cui cura è finalizzata la denegata istanza di ostensione, ma deve limitarsi ad appurare che questa non sia manifestamente pretestuosa o del tutto scollegata ai documenti richiesti (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sent. n. 11120/2015);
– l’oggetto della domanda di accesso deve essere circoscritto mediante la puntuale indicazione degli atti di cui si chiede l’ostensione, risultando inammissibili istanze con finalità  meramente esplorative (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, sent. n. 3018/2015);
– l’istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già  esistenti e non può pertanto comportare la necessità  di un’attività  di elaborazione, peraltro nella specie assai complessa e laboriosa, di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 5 dicembre 2007, n. 6201). Tale principio deve essere esteso anche al caso di specie in cui i documenti richiesti già  esistono, ma per la mole degli atti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all’amministrazione un’attività  complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un’attività  preparatoria di elaborazione di dati (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 117/2011) – TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 7/7/15 n. 3817;
– la tutela del diritto all’informazione e alla conoscenza dei documenti della Pubblica Amministrazione assicurata dal legislatore con le norme sull’accesso non può dilatarsi al punto da imporre alla P.A. un vero e proprio facere, che esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione ed al più in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo di attività  materiale che occorre per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25/9/06 n. 5636).
4.1 – Il ricorso, alla luce delle suesposte considerazioni in diritto, è fondato unicamente in relazione ai soli documenti di cui ai punti:
1) a) e b) dell’istanza di accesso, posto che il dipendente pubblico ha diritto ad accedere al proprio fascicolo personale, senza che, in proposito, possano rilevare ragioni ostative prevalenti rispetto al diritto del dipendente pubblico di accedere ad ogni atto che lo riguarda (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 2 novembre 1999, n. 2469; TAR Campania, Napoli, sez. V, 13 febbraio 2003, n. 3691; TAR Veneto, sez. III, 3 febbraio 2012, n. 116; Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116);
2) c), h), i) j) limitatamente all’anno 2016 e, comunque, al reparto di provenienza e a quello oggetto di domanda di trasferimento del Coletta;
4.2 – Quanto agli altri documenti, non si ravvisa alcun interesse diretto in capo al ricorrete, dovendosi esso delimitare alla procedura di trasferimento cui egli ha partecipato ed alla situazione delle sedi potenzialmente coinvolte, risolvendosi – diversamente – la richiesta di accesso in un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, anche alla luce della quantità  e tipologia di documenti richiesti.
Nè può omettersi di considerare che parte ricorrente ha formulato istanza di accesso a documenti di cui neppure è certa l’esistenza (cfr. richiesta di accesso sub k) e subordinato la richiesta alla previa verifica da parte dell’Amministrazione dell’esistenza di “fatti che, anche potenzialmente, possano aver precluso il trasferimento degli ispettori che hanno preceduto il ricorrente in graduatoria”, in tal modo – inammissibilmente – onerando l’Amministrazione del preventivo accertamento dei suddetti presupposti.
5 – Per le suesposte ragioni, previa declaratoria di parziale illegittimità  del diniego gravato – limitatamente ai documenti di cui alle lettere a), b) c), h), i) j) -, va ordinato all’Amministrazione di consentire l’accesso agli atti di cui alle lettere a), b), c), h), i) j) limitatamente all’anno 2016 e, comunque, al reparto di provenienza e a quello oggetto di domanda di trasferimento del Coletta, mediante ostensione ed estrazione di copia entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, o, se anteriore, notificazione della presente decisione.
6 – La parziale soccombenza induce il Collegio a compensare le spese di lite, ad eccezione del contributo unificato che, come per legge, deve essere restituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
– annulla in parte il diniego gravato;
– ordina alla parte resistente di esibire i documenti indicati in motivazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o (se anteriore) dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria