Processo amministrativo -Giudizio impugnatorio – Comunicazione cessazione  affidamento del servizio – Impugnazione – Temine – Dimidiazione – Fattispecie

In materia di contratti pubblici, allorchè  l’atto gravato  sia un provvedimento con il quale sostanzialmente l’Amministrazione ha inteso procedere alla conclusione di un rapporto di appalto per passare ad un affidamento in house, l’impugnazione rientra nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 120 c.p.a., con conseguente applicazione dei termini dimidiati (nella specie è stata impugnata la nota con cui la ASL ha comunicato alla ricorrente, affidataria dei servizi, la cessazione degli stessi in quanto sarebbero stati internalizzati: i motivi di gravame sono tali da determinare, nel concreto, una contestazione dell’affidamento dei servizi avvenuto in  favore di altra società ). 

 
N. 00608/2017
REG.PROV.COLL.
N. 01093/2012
REG.RIC.
ogo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 1093 del 2012, proposto da: 
Cooperativa Sociale di Tipo A “La San Michele” a r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Irmici, con
domicilio eletto presso lo studio Antonio Distaso in Bari, c.so Vittorio
Emanuele n.60; 
contro
Azienda Sanitaria per
la Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Follieri, con domicilio eletto
presso lo studio Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14; 
nei confronti di
Sanitaservice s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato
Pasquale Battaglino, domiciliata, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del
T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n.6; 
per l’annullamento,
della nota prot. n.
39494-12 dell’11.5.2012, a firma del direttore dell’area gestione del
patrimonio, con la quale la ASL Fg ha comunicato alla cooperativa “La San
Michele” la cessazione, allo spirare dei successivi trenta giorni, di
tutti i servizi alla stessa appaltati”;
di ogni altro atto
presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto
lesivo;
nonchè per il
mantenimento del servizio alla ricorrente, ovvero per il subentro nel contratto
eventualmente stipulato con sanitaservice s.r.l.” e per la condanna della ASL
Fg al risarcimento dei danni per equivalente, nella misura e secondo le
modalità  di cui alle conclusioni.

Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia e di
Sanitaservice s.r.l.;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell’udienza
pubblica del giorno 28 aprile 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La Cooperativa
Sociale di Tipo A “La San Michele” a r.l., fino al 15.6.2012, ha gestito, per
l’ Asl Fg, i servizi di logistica interna (ossia di trasporto di materiale
sanitario quale medicinali, campioni ematici, materiali medicali, etc.) per gli
ambiti territoriali delle ex AA.SS.LL. Fg/1 e Fg/3, nonchè presso le Case
Circondariali di Foggia, San Severo e Lucera.
Con la nota prot. n.
39494-12 dell’11.5.2012, a firma del Direttore dell’Area Gestione del
Patrimonio, impugnata in questa sede, l’Asl Fg le ha comunicato la cessazione,
allo spirare dei successivi trenta giorni, di tutti i servizi alla stessa
appaltati, in ragione dell’intenzione di internalizzarli.
Con il ricorso
introduttivo lamenta che, diversamente da quanto indicato nella summenzionata
nota, i servizi non risultano gestiti dall’Asl, a mezzo di proprio personale
dipendente (e, dunque, “internalizzati”), bensì affidati alla Sanitaservice srl
(società  unipersonale con capitale sociale interamente dell’Asl Fg), in assenza
della necessaria procedura ad evidenza pubblica.
Affida le proprie
doglianze ai seguenti motivi di ricorso:
1.Violazione e falsa
applicazione degli artt. 25, commi 1, 4 e 5, L.R. n. 25/2007; 3, L.n.241/90;
36, L. n.300/70; 69, D.Lgs. 163/06 e della normativa di settore – Eccesso di
potere per omessa considerazione dei presupposti – travisamento – illogicità  – contraddittorietà 
– manifesta ingiustizia – difetto di motivazione : l’affidamento del servizio
alla Sanitaservice srl, sarebbe avvenuto in violazione della L.R. n.25/07, in
ossequio della quale la Asl Fg era obbligata a garantire, attraverso l’istituto
della c.d. ” clausola sociale” (da inserirsi nel bando di gara, nell’avviso o
nelle condizioni di contratto), l’assunzione a tempo indeterminato del
personale già  utilizzato dalla precedente impresa, nel caso di discontinuità 
dell’affidatario;
2. Incompetenza –
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 quater e 15 bis, D.Lgs.
n. 502/1992; 4, D. Lgs. n. 165/01; 3 L. n.241/1990; del Regolamento aziendale
(delibera D.G. n. 1863 del 29.10.2010)- Eccesso di potere per omessa
considerazione dei presupposti- travisamento- illogicità – contraddittorietà –
manifesta ingiustizia- difetto di motivazione: l’atto impugnato, che ha
consentito alla Sanitaservice s.r.l. di subentrare alla Cooperativa ” La San
Michele” nell’affidamento dei servizi di cui sopra, è stato adottato dal
Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio, ” d’ordine del Direttore Generale
Asl Fg”, senza che, tuttavia, vi sia stato alcun provvedimento del Direttore
Generale e, pertanto, in violazione degli atti aziendali sopra citati, con la
conseguente incompetenza dello stesso all’adozione dell’atto impugnato;
3. Difetto di
motivazione perchè la nota impugnata ha omesso di motivare la decisione di
internalizzare i propri servizi;
4. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dei principi comunitari in tema di
concorrenza – Art. 4, commi 8 , 9 e 13, del D.L. n. 138/2011, , conv. in L. n.
148/2011 – Eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti-
travisamento- illogicità – contradditorietà – manifesta ingiustizia – difetto di
motivazione: la decisione della Asl Fg. di affidare i servizi de quibus alla
Sanitaservice srl, per un appalto di valore economico superiore ai 200.000,00
euro annui, senza ricorrere a una procedura di evidenza pubblica, si pone in
violazione dei principi comunitari di concorrenza. Tali disposizioni
prescrivono- in via generale- che le società  a capitale interamente pubblico
partecipino alle procedure competitive a evidenza pubblica e contemplano, quale
unica deroga, l’affidamento a società  in house se il valore economico del
servizio è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui.
La Asl Fg e la
Sanitaservice srl, si sono costituite in giudizio e, con argomentazioni delle
quali si darà  conto nel prosieguo, hanno sollevato eccezioni in rito e
contestato, in punto di fatto, la circostanza che il servizio sia stato
affidato alla Sanitaservice srl.
All’udienza del
28.4.2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso
introduttivo è, in primo luogo, tardivo nella parte impugnatoria ed inoltre
infondato nel merito.
La ricorrente ha
chiesto l’annullamento della nota prot. n. 39494-12 dell’11.5.2012, con la
quale il Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio ha comunicato la
cessazione di tutti i servizi alla stessa appaltati ed ha, contestualmente,
contestare la legittimità  dell’allegato affidamento del servizio alla
Sanitaservice srl.
I suddetti servizi
sarebbero stati oggetto non di internalizzazione, bensì di affidamento diretto
alla società  di cui sopra, senza alcuna gara, e sarebbero attualmente resi dal
personale della Sanitaservice srl, piuttosto che dai dipendenti dell’ Asl Fg.
La ricorrente
contesta, in estrema sintesi, l’affidamento del servizio alla Sanitaservice
srl.
La controversia,
pertanto, rientra nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 120 cpa, con
conseguente applicazione dei termini dimidiati.
Orbene, il ricorso
proposto avverso la impugnata nota (che risulta essere stata ricevuta il
16.5.2012), è stato portato per la notifica il giorno 16.7.2012, ben oltre il
termine di 30 giorni.
Esso, pertanto, va
dichiarato irricevibile.
Lo stesso è,
peraltro, infondato nel merito.
L’Asl Fg e la
Sanitaservice srl hanno contestato in punto di fatto che vi sia stato
affidamento a quest’ultima (che, come anticipato, è società  interamente
partecipata dall’Asl, sì da rivestire i requisiti dell’ “in house”).
Entrambe hanno
precisato che il servizio è svolto in proprio dall’Asl (come dimostra la
documentazione versata in atti da cui emerge l’acquisto di vari beni strumentali
– in particolare mezzi di trasporto- da parte dell’Asl), con propri veicoli e
proprio personale, salvo il ricorso ad alcuni dipendenti della Sanitaservice
srl (in virtù dei vincoli di quest’ultima nei confronti dell’Azienda che ne
possiede per intero il pacchetto societario), per espletare alcune mansioni e
compiti.
D’altro canto,
l’allegato affidamento alla società  in house, non trova alcun riscontro
probatorio fornito dalla ricorrente e non emerge da alcun atto processuale.
Tanto vale ad
escludere per manifesta infondatezza anche la domanda risarcitoria che muove da
un presupposto in fatto del tutto indimostrato.
Le spese di lite
seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara
irricevibile per tardività , in parte lo respinge, per come precisato in parte
motiva.
Condanna la
Cooperativa Sociale di Tipo A “La San Michele” a r.l. alla rifusione in favore
dell’ Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia e della Sanitaservice
s.r.l., delle spese processuali che liquida, per ciascuna di esse, in euro
2000,00, oltre IVA, CAP e spese generali in misura massima.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari
nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 con l’intervento dei
magistrati:
Angelo Scafuri,
Presidente
Desirèe Zonno,
Consigliere, Estensore
Maria Grazia
D’Alterio, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo
Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

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