1. Contratti pubblici –  Gara – Valutazione dell’offerta – Oneri aziendali – Assenza – Mancata previsione nel bando –  Conseguenze 


2. Contratti pubblici – Gara – Valutazione dell’offerta –  Anomalia – Commissione giudicatrice – Corrispondenza dell’offerta alla natura del servizio indicata dal bando  – Legittimità 

1. Deve ritenersi conforme alla disciplina di gara anche secondo quieti principi della giurisprudenza comunitaria la mancata indicazione degli oneri aziendali in sede di offerta allorquando tale omissione sia stata determinata dall’assenza di espressa previsione nel disciplinare  e  nel correlato formulario, tanto più se detti oneri siano stati successivamente indicati in sede di giustificazioni dell’offerta  tecnica (nella specie, secondo il TAR,  si trae conferma dell’infondatezza della censura  dalla circostanza che anche la ricorrente non avesse indicato gli oneri di sicurezza aziendali indotta a ciò dal formulario). 


 2.  Atteso il divieto di ridurre la verifica di anomalia dell’offerta alla caccia all’errore,  essa deve mirare all’accertamento complessivo e sostanziale dell’offerta resa in conformità  alla natura del servizio come richiesto dalla lex specialis di gara: ciò implica la correttezza dell’offerta relativa ad un segmento della prestazione laddove non erano stati indicati dal concorrente il numero degli addetti e le professionalità  in quanto il servizio era di natura saltuaria, sicchè l’operatore economico avrebbe dovuto  rendere dette specificazioni soltanto in sede di giustificazioni allegate per la verifica di anomalia. 

Pubblicato il 08/06/2017
N. 00617/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Labor Onlus Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Michaela De Stasio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via G. Fanelli n.226/39; 

contro
Comune di Lesina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio Giandonato Uva in Bari, via Giand. Petroni n.3; 

nei confronti di
Albano Bruno S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandatario dell’ATI con Az. Agricola F.Lli Buccelletti S.r.l. non costituita in giudizio; 
Azienda Agricola F.lli Buccelletti S.r.l. non costituita in giudizio; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
CON RICORSO PRINCIPALE:
– della determina del Responsabile del IV Settore del Comune di Lesina n. 416 Reg. Generale del 16.7.2015, comunicata con nota prot. n. 9631 del 17.7.2015, di aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI Albano Bruno s.r.l. e F.lli Buccelletti s.r.l. della gara per l’affidamento dei servizi di “Gestione e manutenzione del verde pubblico, piccole manutenzioni del patrimonio viario e facchinaggio”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi i verbali di gara richiamati nei predetti atti comunali, nonchè la lex specialis di gara, se ed in quanto lesiva, oltre all’implicito rigetto dell’istanza, ex art. 243 bis d.lgs. n. 163/2006, e al provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art. 11, comma 8 d.lgs. n. 163/2006;
CON PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, depositato in data 11.12.2015:
-della nota prot. n. 15143 dell’11.11.2015 e della determinazione dirigenziale del Settore Quarto “Lavori pubblici e patrimonio – difesa del suolo e ambiente” n. 654 del 10.11.2015, recante “conferma della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva” dell’appalto all’ATI controinteressata;
CON SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, depositato in data 21.1.2016:
-della nota prot. n. 531 del 14.1.2016 con cui il Comune di Lesina ha comunicato che dal 1°.2.2016 la controinteressata Albano Bruno – Azienda Buccelletti subentrerà  nel servizio;
CON TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (intestato “MEMORIA”, ritualmente notificata), depositato in data 22.2.2016:
– della nota prot. n. 940 del 22.1.2016 di annullamento della precedente nota n. 531 del 14.1.2016;
– della determina dirigenziale n. 33 del 19.1.2016 di approvazione dello schema di contratto a stipularsi con l’ATI aggiudicataria;
– della nota prot. n. 1465 del 2.2.2016 con cui l’Amministrazione ha comunicato l’avvenuta stipula del contratto in data 29.1.2016;
– della nota prot. n. 1530 del 3.2.2016 con cui l’Amministrazione ha comunicato la consegna del servizio a far data dal 10.2.2016;
nonchè per la condanna (richiesta con tutti i ricorsi depositati) del Comune di Lesina al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato e, in subordine, per equivalente;
e per l’accertamento e la declaratoria dell’esonero della ricorrente dal pagamento del contributo unificato di € 4.000,00 relativamente ai ricorsi per motivi aggiunti, come statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. V con la sentenza C-61/14 del 6.10.2015;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lesina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con bando di gara pubblicato sulla GURI n. 148 del 29.12.2014, il Comune di Lesina ha indetto la procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento triennale (decorrente dalla data di consegna) del servizio di “gestione e manutenzione del verde pubblico, piccole manutenzioni del patrimonio viario e facchinaggio”, con importo a base di gara pari ad euro 285.000,00 (di cui 277.500,00 importo a base d’asta ed euro 7.500,00 per oneri di sicurezza da interferenza).
La gara è stata aggiudicata in via definitiva, con determina n. 416 del 16.7.2015, alla odierna controinteressata, la cui offerta ha visto attribuirsi un punteggio pari a 73,50 (43,50 offerta tecnica + 30 offerta economica), a fronte di 60,125 punti (56 offerta tecnica + 4,25 offerta economica) attribuiti alla odierna ricorrente (già  gestore del servizio).
In particolare l’aggiudicataria ha offerto un ribasso sul prezzo del servizio pari al 40%, aggiudicandoselo per euro 166.500,00+ 7.500,00 (174.000,00) nell’intero triennio.
Contro la predetta aggiudicazione è insorta la Labor Onlus Soc. Coop. Sociale lamentando, con il ricorso principale, in estrema e doverosa sintesi:
La mancata indicazione, nell’offerta dell’aggiudicataria, degli oneri di sicurezza aziendale (c.d. interni), con conseguente violazione della normativa di settore (artt. 86 e ss. D.Lgs n. 163/2006 e 26, co 6 D.Lgs n. 81/2008);
L’inaffidabilità  dell’offerta economica, in quanto non coprirebbe neppure il costo del personale necessario per eseguire le lavorazioni proposte, anche alla luce della corposa percentuale di ribasso che avrebbe imposto la verifica di anomalia;
L’omissione delle verifiche imposte dall’art. 48 D.Lgs n.163/2006, prima di pronunciare l’aggiudicazione definitiva, al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità  economico finanziaria e tecnico- professionale, nonchè la veridicità  delle dichiarazioni rese.
Con ordinanza cautelare n.575/2015 la Sezione ha disposto il riesame dell’aggiudicazione e dell’offerta risultata vincitrice, mediante verifica dell’anomalia (pur non doverosa in conseguenza della applicazione del mero calcolo matematico di cui all’art. 86, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006) sia per valutarne la serietà  e la sostenibilità , nel suo insieme, in mancanza della specifica indicazione degli oneri per la sicurezza interni, sia alla luce delle censure formulate da parte ricorrente nel motivo di gravame sub 2), in considerazione del consistente ribasso offerto.
L’Ente ha prontamente provveduto a richiedere le giustificazioni necessarie e, ritenendole idonee, con determinazione dirigenziale n. 654 del 10.11.2015, ha confermato la aggiudicazione definitiva e la sua efficacia.
Con il I ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11.12.2015, l’odierna ricorrente ha riproposto le censure già  svolte con il ricorso principale e formulato un’ulteriore doglianza, con cui ha ribadito e specificato ulteriormente la censura sub 2) di inaffidabilità  dell’offerta, deducendo:
4.1) che erroneo, per difetto, sarebbe il calcolo del costo del personale indicato dall’aggiudicataria nelle giustificazioni presentate, in quanto esso non tiene conto, nella determinazione del costo giornaliero, nè della 13° e 14° mensilità  (calcolandolo solo sulla paga mensile) nè della necessaria contribuzione INPS;
4.2) che l’aggiudicataria, in sede di giustificativi avrebbe operato un’inammissibile modifica dell’offerta, accorpando lavorazioni similari, così conglobandole in un’unica prestazione giornaliera, all’evidente fine di ridurre l’incidenza economica dei ben maggiori costi per la remunerazione del personale.
Con il II ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente, riproponendo ancora una volta le doglianze già  prospettate, ha impugnato la prot. n. 531 del 14.1.2016, con cui il Comune le ha comunicato dal 1°.2.2016, il subentro nel servizio dell’aggiudicataria, formulando un’ulteriore doglianza con cui ha denunciato:
5) la violazione della lex specialis, degli artt. 11 e 79 D.Lgs n.163/2006 e della normativa regolamentare di settore, in quanto l’Amministrazione avrebbe illegittimamente disposto la consegna anticipata del servizio, prima della stipula del contratto che, invece, in base alla legge di gara ed alle disposizioni appena citate, deve precedere l’esecuzione della prestazione.
La predetta nota è stata poi annullata in autotutela con determina 940 del 22.1.2016, cui sono seguite la determina dirigenziale n. 33 del 19.1.2016 di approvazione dello schema di contratto a stipularsi con l’ATI aggiudicataria; la nota prot. n. 1465 del 2.2.2016 con cui l’Amministrazione ha comunicato l’avvenuta stipula del contratto in data 29.1.2016 e la nota prot. n. 1530 del 3.2.2016 con cui l’Amministrazione ha comunicato la consegna del servizio a far data dal 10.2.2016.
Anche tali ultimi atti sono stati censurati con “memoria” regolarmente notificata a controparte, da qualificarsi senza ombra di dubbio come III ricorso per motivi aggiunti, con cui sono state riproposte le doglianze sub 4.1 e 4.2 ed è stata formulata un’ulteriore censura, rubricata 5.3, con cui si lamenta che, con l’approvazione dello schema di contratto, la Stazione Appaltante (S.A.) avrebbe, in realtà , modificato l’offerta, contrattualizzando prestazioni inferiori e più esigue rispetto a quelle aggiudicate.
Il Comune di Lesina si è costituito in giudizio, replicando puntualmente alle doglianze mosse e formulando eccezioni processuali con argomentazioni delle quali si darà  conto nel prosieguo, in sede di esame delle singole doglianze.
Chiamato in data 8.6.2016 per la discussione in pubblica udienza, il giudizio è stato sospeso con ordinanza n.949/2016, in attesa di definizione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione di diritto in materia di specifica indicazione nell’offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali.
All’esito della decisione della questione pregiudiziale con ordinanza CGCE del 10.11.2016, causa C-162/2016, è stata, su istanza di parte, nuovamente fissata udienza pubblica di discussione in data 24.5.2017 e la causa è stata trattenuta in decisione.
Stante la molteplicità  degli atti di ricorso e delle censure svolte, è opportuno procedere per approssimazioni successive, sgomberando il campo dalle doglianze di agevole risoluzione, nonchè dalle questioni in rito determinate dalle sopravvenienze processuali, al fine di concentrare l’iter motivazionale sugli aspetti salienti della controversia.
Preliminarmente deve darsi atto della improcedibilità  del ricorso principale, in considerazione della rinnovata conferma, a seguito del procedimento di verifica di anomalia, cui ha dato impulso la Sezione con ordinanza cautelare n. 575/2015, dell’aggiudicazione definitiva, a mezzo della determina n. n. 654 del 10.11.2015, impugnata con il I ricorso per motivi aggiunti.
Tanto non incide, peraltro, in modo sostanziale sull’esame del merito delle censure già  svolte con il ricorso principale, in quanto esse sono state integralmente riproposte anche con l’ulteriore atto di ricorso.
In via preliminare deve, altresì, dichiararsi la cessata materia del contendere sul II ricorso per motivi aggiunti, in quanto la nota con esso impugnata è stata rimossa in autotutela dalla nota n.940 del 22.1.2016 che l’ha annullata.
Venendo al merito delle censure mosse, deve in primo luogo respingersi quella sub 1) con cui si lamenta la mancata indicazione, nell’offerta dell’aggiudicataria, degli oneri di sicurezza aziendale.
Dalle difese comunali nonchè dalla documentazione versata in atti è emerso, in punto di fatto, che l’offerta economica di quest’ultima è stata formulata utilizzando il modulo predisposto dalla S.A. che non contemplava alcuna indicazione degli oneri di sicurezza interni.
In sede di giustificazioni, peraltro, l’aggiudicataria ha provveduto a indicare gli stessi, senza che sulla loro quantificazione sia intervenuta alcuna censura.
La ormai consolidata giurisprudenza, confermata dall’arresto giurisprudenziale della CGCE già  citato, esclude, in tale ipotesi che possa procedersi all’esclusione dell’offerente in considerazione dei principi di tutela dell’affidamento, trasparenza e lealtà  dell’agere amministrativo, nonchè di certezza del diritto.
D’altro canto, deve rilevarsi che in ordine alla censura formulata, la ricorrente non vanta il necessario interesse, in quanto, dall’esame della sua offerta economica (v. all.6 produzione documentale del Comune depositata il 5.10.2015) emerge che anche essa ha utilizzato lo stesso modulo predisposto dalla S.A., senza specificare gli oneri di sicurezza aziendale, sicchè non può reclamare il rispetto di una normativa di settore che essa per prima non ha applicato.
E’ parimenti infondata la censura sub 3) con cui si lamenta l’omissione delle verifiche imposte dall’art. 48 D.Lgs n.163/2006, prima di pronunciare l’aggiudicazione definitiva.
Infatti, con l’originaria determina di aggiudicazione definitiva n. 416/2015, è stata rimandata la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione stessa, all’esito dell’accertamento delle verifiche reclamate.
Come rilevato anche dalle difese comunali (v. memoria difensiva depositata il 5.10.2015), supportate dalla produzione documentale, e rimaste, sul punto, incontestate, i controlli sono stati tutti eseguiti e solo in seguito alla positiva verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese, è stata adottata la determina n. 585 dell’1.10.2015 che ha conferito efficacia all’aggiudicazione definitiva.
D’altro canto la conferma della stessa, avvenuta con la determina n.654/2015, è stata adottata tenendo fermi i controlli già  effettuati.
Con il che si viene al punto nodale della decisione rappresentata dalle doglianze sub 2), 4.1) e 4.2).
Per una migliore comprensione degli aspetti controversi della vicenda sottoposta all’esame del Collegio occorrono alcune puntualizzazioni in punto di fatto.
Il capitolato speciale di appalto, nell’indicare l’oggetto del servizio si è limitato ad indicare le operazioni di gestione e manutenzione del verde pubblico e di piccola manutenzione del patrimonio viario, nonchè di facchinaggio, descrivendole in modo riassuntivo e senza specificazione delle giornate lavorative richieste, ovvero del numero di addetti o della loro qualifica professionale (sul punto, la legge di gara è incontestata e va, pertanto, tenuta ferma). A titolo esemplificativo si è richiesta la falciatura delle aree a verde, la concimatura, la potatura, la cura delle piante e dei tappeti erbosi, l’annaffiatura, indicando, talvolta, un numero minimo di interventi annui da effettuarsi, comunque, tenendo conto delle condizioni climatiche e – per quanto attiene ad es. il facchinaggio (che contempla le operazioni di carico e scarico, trasporto materiale, arredi archivio, nonchè allestimenti inerenti le manifestazioni pubbliche) – del numero di feste ed eventi pubblici da realizzare e non ancora programmati (entro un limite massimo, per questi ultimi, di 20 servizi l’anno).
La lex specialis di gara, dunque, non ha posto vincoli all’autonomia imprenditoriale di realizzazione del servizio, rimettendo all’operatore economico la scelta del numero di addetti e della loro professionalità .
Con espressione sintetica ma eloquente, può pacificamente affermarsi che il servizio è stato richiesto, secondo necessità  e ad opera d’arte, pur con taluni limiti massimi, lasciando all’imprenditore la libertà  di realizzarlo secondo la propria libertà  organizzativa, purchè fosse garantito il risultato finale richiesto.
D’altro canto, la tipologia del servizio indicata nel CSA evidenzia la non esigua aleatorietà  di taluni interventi (quali quelli di annaffiatura, dipendenti certamente, dalle condizioni meteoriche o di abbattimento degli alberi ad alto fusto, in ipotesi straordinarie).
Può dirsi, dunque, che il CSA ha individuato varie prestazioni a forfait.
Nell’offerta tecnica, l’aggiudicataria, dopo una puntuale relazione illustrativa delle modalità  di prestazione del servizio, ha indicato per ciascuna specifica attività  (sfalcio, potatura, annaffiatura etc..) un numero di unità  oscillante (ad es. 8-10 o 5-6) ed il numero di giornate da dedicare alla specifica attività , senza specificare il costo del lavoro per ciascuna attività  (cosa, peraltro, che avrebbe potuto destare seri dubbi di legittimità  in relazione al divieto di indicare nell’offerta tecnica elementi dell’offerta economica).
Solo in sede di giustificativi l’aggiudicataria ha puntualizzato il numero di addetti, la loro qualifica, il costo giornaliero ed il numero di giornate dedicato a ciascuna attività , quantificando il costo annuo del personale in euro 32.391,57.
Ha poi, indicato l’utile d’impresa, gli oneri aziendali, le spese impreviste (quantificate in euro 19.391,59 per il triennio e pari a circa il 14,50% del costo totale di manutenzione).
Venendo al merito delle doglianze in esame, deve rilevarsi in primo luogo che con quella sub 2) la ricorrente ha operato una valutazione presuntiva del costo della manodopera (ancora non specificato dall’aggiudicataria, in quanto la verifica di anomalia non era stata ancora svolta), quantificandolo in euro 100.763,19 annui.
E’ evidente che la cesura così come articolata è smentita in fatto dai giustificativi, tanto che all’esito degli stessi, la ricorrente l’ha, di fatto, riformulata, sub 4.1), deducendo che l’offerta sarebbe inaffidabile in quanto non terrebbe conto del reale costo giornaliero omnicomprensivo della manodopera (tenuto conto di 13° e 14° mensilità  e contribuzione INPS), rilevando una discrasia per difetto pari ad euro 5.721,21 annui.
La censura sub 2), pertanto, è da ritenersi superata dalla stessa proposizione di quella sub 4.1) ed è, dunque, infondata ed ancor prima improcedibile a causa della stessa proposizione di quest’ultima che si profila, nel merito, anch’essa infondata per le ragioni di seguito esposte.
Il principio che governa la verifica di anomalia è rappresentato dall’accertamento complessivo e sostanziale dell’attendibilità  dell’offerta, vietata essendo quella che, con espressione atecnica ma pregnante, può definirsi la “caccia all’errore” o al cavillo (“Nelle gare pubbliche il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira quindi a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’Amministrazione con la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto.” CdS n. 2175/2015).
Tale affermazione di principio va poi coniugata con un principio di esperienza, secondo cui la prognosi dei costi e dei ricavi futuri non è quantificabile in modo assolutamente preciso, in relazione ad appalti con oggetto, come quello in questione, in cui la prestazione è da rendersi variabile perchè dovuta “secondo necessità “.
E’, peraltro, pacifico che nell’attività  d’impresa siano possibili scostamenti marginali rispetto a quanto preventivato, determinati dalla normale alea contrattuale, che restano a carico di ciascuna parte negoziale che ne deve sostenere l’onere, sicchè può essere marginalmente eroso o incrementato l’utile d’impresa.
Il principio appena espresso è noto all’ordinamento che, con l’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità , da un lato consente lo scioglimento del sinallagma contrattuale per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che rendano la prestazione eccessivamente onerosa; dall’altro esclude che ciò possa avvenire se la sopravvenuta onerosità  rientra nell’alea normale del contratto, così ratificando l’irrilevanza di eventi aleatori “ordinari” e prevedibili che le parti abbiano già  contemplato nel valutare la convenienza complessiva dell’affare.
Coniugando le affermazioni di principio appena esposte con il particolare assetto contrattuale posto a base di gara non può non rilevarsi che esso è fondato, come già  anticipato, su prestazioni di risultato, influenzabili da variabili non tutte prevedibili (si pensi all’attività  di irrigazione o a quella di abbattimento di piante ad alto fust,o determinata da esigenze straordinarie) che rendono l’oggetto per così dire “elastico”.
Anche il costo ed il ricavo d’impresa non possono che partecipare della stessa natura.
Così chiariti i termini dell’assetto complessivo di interessi, deve ritenersi che, in sede di giustificativi, il denunciato scostamento, quand’anche sussistente, per euro 5.721,21 annui (euro 17.163,63 per il triennio), a fronte di un importo complessivo triennale di euro 174.000,00 (di cui 166.500,00, esclusi gli oneri di sicurezza c.d. esterni) risulta marginale nella valutazione complessiva di affidabilità  dell’offerta e può essere da un lato coperto con la quota di costi accantonata per gli imprevisti, dall’altro con manodopera diversamente qualificata o con contratti maggiormente convenienti rispetto a quelli presi in considerazione in sede di giustificativi (consentiti dalla legge di gara, in quanto lasciati alla discrezionalità  imprenditoriale).
Analoga sorte merita la censura sub 4.2) con cui si denuncia l’accorpamento, in sede di giustificativi, di alcune attività  al fine di quantificarne il costo (ad es. potatura di piante arbustive e sarmentose).
In primo luogo, infatti, la lex specialis non poneva alcun divieto di svolgere nella stessa giornata diverse attività  di “manutenzione del verde”, d’altro canto l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non prevedeva la prestazione esclusiva, nelle giornate a ciò deputate, di un solo tipo di attività  ed infine, l’accorpamento di attività  ed il loro svolgimento contestuale risponde a tecniche ovvie di buona organizzazione imprenditoriale (come ha sapientemente rilevato il Comune è inverosimile che una volta avviato l’impianto di irrigazione automatico nelle giornate proposte, gli operai non svolgano ulteriore attività ).
Infine, anche la doglianza formulata sub 5.3) nel III ricorso per motivi aggiunti, con cui si lamenta, ancora una volta, la modifica, nello schema di contratto poi stipulato in data 29.1.2016, dell’offerta dell’aggiudicataria, è infondato in quanto smentito in punto di fatto, poichè il contratto concluso non altera in alcun modo l’offerta tecnica: sul punto la ricorrente ha dedotto, in particolare, la variazione delle innaffiature contrattualizzate rispetto a quelle offerte (giornaliere).
Tuttavia, si legge nel contratto stipulato : “annaffiatura con autobotte di alberi, giardini, aiuole, prati secondo necessità  e le condizioni atmosferiche, con incremento degli interventi nel periodo primavera/estate, al fine di garantire il perfetto miglioramento di tutte le essenze vegetali con un minimo di 2 interventi settimanali nel periodo primavera/estate; 1 intervento mensile nel periodo autunno/inverno”.
In modo del tutto parallelo nell’offerta tecnica iniziale è indicato “annaffiatura con autobotte, di alberi, giardini, aiuole, siepi spartitraffico, prati: alberi, giardini, aiuole, prati: 2 interventi settimanali nel periodo primavera/estate; 1 intervento mensile nel periodo autunno/inverno”, laddove l’indicazione della durata del servizio giornaliera è chiaramente riferibile alla circostanza che l’attività  sarebbe stata eseguita giornalmente, ma non nelle stesse aree a verde, bensì mediante rotazione.
D’altro canto, nei giustificativi si precisa che l’annaffiatura con autobotte verrà  effettuata nel giro già  previsto per le precedenti operazioni.
Per eventuali ulteriori denunciate difformità  la censura è generica e, nel merito infondata, in quanto l’art. 6 del predetto contratto rinvia, per le modalità  di esecuzione, anche alle condizioni previste nell’offerta migliorativa presentata dall’aggiudicataria.
Le plurime censure denunciate, pertanto, risultano tutte infondate.
La domanda risarcitoria segue la sorte di quella impugnatoria e va, pertanto, respinta.
Conclusivamente, i ricorsi, nel loro complesso non possono trovare accoglimento.
Nei plurimi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente chiede, inoltre, che questo Giudice si pronunci sulla spettanza del contributo unificato già  versato, reclamando che non sarebbe dovuto, essendo da escludere che si sia ampliato in modo considerevole il thema decidendum.
La domanda così formulata è inammissibile.
In primo luogo essa sottende, in sostanza, da un lato una pronuncia di accertamento da parte del Collegio che esula dalla sua giurisdizione; dall’altro che il Giudice Amministrativo si sostituisca, nell’attività  di accertamento del tributo (che compete, a norma degli artt. 247 e ss. del TU spese di giustizia, agli Uffici – cioè alle articolazioni amministrative di Segreteria – presso il Magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato), alla P.A., esercitando un potere (amministrativo – finanziario) che esula completamente da quello giurisdizionale.
Peraltro, la doverosità  o meno del contributo unificato è disciplinata per legge, e le eventuali contestazioni in ordine all’attività  di accertamento rientrano nella giurisdizione tributaria e non in quella amministrativa.
Deve rilevarsi piuttosto che, in ordine al III ricorso per motivi aggiunti, rubricato dalla parte come “memoria” e depositato il 22.2.2016, il contributo unificato non risulta pagato, pur essendo formulata un ulteriore doglianza (quella sub 5.3).
La Segreteria è, quindi, tenuta a verificare la necessità  di integrazione e versamento del contributo unificato.
Le spese, data la particolarità  in fatto della vicenda e la novità  in diritto delle questioni esaminate, atteso, peraltro, l’andamento complessivo della controversia, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
Dichiara improcedibile il ricorso principale e cessata la materia del contendere per quello per II motivi aggiunti;
Respinge il I e III ricorso per motivi aggiunti;
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese integralmente compensate.
Manda alla Segreteria per le verifiche indicate in parte motiva in ordine alla spettanza del contributo unificato per il III ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22.2.2016 e rubricato dalla parte “memoria”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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