Accesso ai documenti della p.A. – Camera di commercio – Determinazione prezzi  settimanali – Studio statistico delle  fatture degli operatori commerciali – Richiesta di accesso da associazione  del settore – Diniego – Illegittimità  – Ragioni

Sono passibili di accesso, anche nei confronti di un’associazione di categoria (ex art. 9 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352) i dati contabili (fatture)  forniti dagli operatori commerciali alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura  che sono utilizzati per individuare il prezzo settimanale dei beni di consumo (nella specie dei cereali e sfarinati) indicato dalla stessa Camera in quanto, pur trattandosi di atti privati, sono diretti a svolgere una funzione d’interesse pubblico quale quella della rilevazione e pubblicazione dei prezzi a beneficio del mercato di settore (per giunta, ha rilevato il TAR, negli stessi provvedimenti  camerali si dava conto della necessità  che il procedimento di rilevazione dei prezzi fosse connotato dalla massima trasparenza).

Pubblicato il 07/06/2017
N. 00589/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2017, proposto da: 
Associazione Granosalus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giovanna Mevoli, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Dalfino in Bari, via Andrea Da Bari, n. 157; 

contro
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Prencipe, con domicilio eletto presso il suo studio in Foggia, Traversa di viale Fortore Snc; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 19793/U del 19.12.2016 con cui è stata comunicata la reiezione in parte qua delle istanze di accesso agli atti avanzate dalla ricorrente in data 28.11.2016 e 12.12.2016;
nonchè per
l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, con emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, C.P.A.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. – L’Associazione Granosalus, con istanza del 28.11.2016, ha chiesto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia l’accesso ai verbali delle riunioni settimanali della Commissione prezzi, incaricata della rilevazione dei prezzi del grano duro, nonchè dei documenti (fatture e altro) che sono stati presi a riferimento per l’accertamento dei suddetti prezzi nelle singole riunioni della Commissione, riferite al periodo 1 gennaio – 24 novembre 2016.
Con successiva istanza del 12.12.2016 ha integrato la richiesta includendo anche le copie del Regolamento che disciplina il funzionamento e l’attività  della Commissione Prezzi e fissa i criteri e le regole per la determinazione del prezzo del grano duro, oltre alle copie della Deliberazione della Giunta della C.C.I.A. n. 67 de 18.07.2016.
LA C.C.I.A. di Foggia con nota del 19.12.2016 ha riscontrato le istanze dell’Associazione, consentendo l’accesso ai verbali richiesti e alla deliberazione di Giunta n. 67 del 18.07.2016. Ha precisato che “i verbali della Commissione tecnica vengono forniti privi delle fatture ad essa allegati in quanto la Camera di commercio intende tutelare la riservatezza degli operatori interessati così come chiaramente indicato ella lettere d’invito a fornire dati ed indicazioni in ordine ai prezzi ¦.”Si precisa che la documentazione inviata sarà  tenuta riservata ed utilizzata ai soli fini della rilevazione dei prezzi¦.”.
Con riferimento al regolamento che disciplina il funzionamento e l’attività  della Commissione prezzi ne ha comunicato l’inesistenza.
Con successiva istanza del 5.01.2017 l’Associazione inoltrava ulteriore richiesta di accesso volta ad ottenere copie dei modelli allegati ai n. 47 verbali delle riunioni relative all’anno 2016 dei quali è stata fornita la copia. Tale ultima richiesta è rimasta priva di riscontro.
2. – Con ricorso depositato il 17.01.2017 e depositato il 31.07.2017, l’Associazione contesta il diniego di accesso alle fatture e ai modelli opposto dalla C.C.I.A. (rifiuto espresso con riferimento alle fatture, tacito per i modelli).
Pone a fondamento della sua pretesa l’interesse alla conoscenza e verifica dei dati contenuti nella fatture acquisite nell’ambito del procedimento di determinazione dei prezzi, ritenuto prevalente rispetto al presunto interesse alla riservatezza degli operatori che conferiscono le fatture, rispetto al quale afferma che adeguata tutela potrebbe essere garantita mediante l’oscuramento dei dati personali e/o sensibili.
Sostiene che il diniego opposto sia contrario, oltre che alla disciplina generale sul diritto di accesso e sulla tutela della riservatezza, anche all’art. 4 comma 4, del Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi della C.C.I.A. di Foggia, approvato con deliberazione n. 19/2002 e modificato con deliberazioni n. 5/2010 e n. 13/2012.
3 – La Camera di Commercio di Foggia si è costituita in giudizio il 24.02.2017, per resistere al ricorso.
Dopo aver precisato che nella C.C.I.A, nell’anno 2016, operavano le sale di contrattazione e non le borse merci, in cui le contrattazioni avvengono secondo patti liberamente convenuti, contesta, in particolare, l’esistenza in capo alla ricorrente di un interesse concreto alla pretesa di accesso. Specifica, altresì, che le lettere d’invito indirizzate dalla C.C.I.A. di Foggia agli operatori commerciali, sono dati statistici, soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, da rilasciare previa autorizzazione dei terzi interessati.
Nega, pertanto, la legittimazione della ricorrente alla conoscenza delle fatture richieste.
3.1. – La ricorrente ha replicato alla difesa dell’ente resistente con memoria del 15.5.2017, con la quale ha specificato che la sussistenza dell’interesse all’accesso è ulteriormente confermata dal ricorso pendente presso la Sezione II di questo T.A.R. (reg. 245/2017) avverso i listini settimanali dei prezzi dei cereali e sfarinati dal n. 1 al n. 48 del 2016 e dal n. 1 al n. 6 del 2017.
Specifica che la valenza statistica è propria dei “listini”, i cui dati vengono raccolti dall’ISTAT per le dovute valutazioni sull’andamento del prezzo annuo del grano, e non delle c.d. “lettere di invito”, come sostenuto dalla difesa della C.C.I.A., in ordine alle quali nega alcuna rilevanza statistica.
Ha ribadito l’interesse all’accesso alle fatture, con eliminazione dei dati sensibili dei terzi.
4. – Alla Camera di Consiglio del 31.05.2017, dopo diffusa discussione, la causa è stata trattenuta in discussione.
5. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto con le precisazioni che seguono.
Con riferimento ai principi generali che disciplinano il diritto d’accesso, giova rilevare che l’art. 22, comma 1, della l. 241/1990 esplicitamente qualifica come atti amministrativi soggetti all’accesso anche gli atti «interni… concernenti attività  di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale», allo scopo di assicurare l’imparzialità  e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Dunque, la nozione di «documento amministrativo» ricomprende tutti gli atti che siano stati trasmessi o, comunque, presi in considerazione nell’ambito di un procedimento amministrativo, ancorchè di natura privatistica, purchè correlati ad un’attività  amministrativa (C.d.S., Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7).
Ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d) della legge 241/1990, possono essere sottratti all’accesso gli atti che riguardano la «riservatezza» dell’impresa, con particolare riferimento agli interessi industriali e commerciali.
5.1. – Nella fattispecie, oggetto dell’istanza di accesso sono i documenti che attengono alle procedure di determinazione settimanale dei prezzi dei cereali e sfarinati svolto dalla C.C.I.A. di Foggia. Più specificamente, come ribadito nel corso della discussione all’udienza camerale del 31.05.2017, permane l’interesse della ricorrente alle fatture e ai modelli posti alla base delle quotazioni riferite all’anno 2016, previo oscuramento dei dati sensibili dei terzi.
5.2. – Deve, innanzitutto, ritenersi sussistente l’interesse della ricorrente all’accesso ai documenti per cui è causa.
L’Associazione ricorrente è, infatti, composta da produttori di grano, da consumatori e loro associazioni di tutela e in quanto tale può ritenersi operatore del settore cerealicolo, astrattamente titolato ad accedere agli atti relativi del procedimento suindicato, perchè in relazione ad esso ricorre quel rapporto tra amministrazione ed amministrati che costituisce il fondamento del diritto d’accesso.
Gli atti oggetto di accesso sono, inoltre, strumentali alla difesa del giudizio pendente presso la seconda Sezione di questo T.A.R. (Reg. 245/2017).
Come noto, l’art. 22 della l. 7 agosto 1990, n. 241 riconosce un diritto di accesso agli atti “a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, mentre il regolamento attuativo (approvato con d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352) specifica all’art. 2 che questo interesse deve essere “personale e concreto”, e nel successivo art. 9 che le disposizioni in materia si applicano, “in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati, portatori di interessi pubblici e diffusi”.
5.2. – Non può trovare favorevole apprezzamento la difesa dell’ente resistente neanche nella parte tesa sostanzialmente a negare la presenza di regole a garanzia del procedimento di determinazione settimanale dei prezzi dei cereali e sfarinati.
Tale assunto risulta smentito dalla documentazione versata in atti.
Dalla Delibera di Giunta n. 52 del 26.03.2009, si evince, infatti, “l’importanza delle quotazioni camerali e la necessità  che ad esse sia assicurato il massimo live1lo di certezza e trasparenza nell’interesse di tutti gli operatori che si muovono sul mercato”.
A tal fine si è deliberato che, tra i principi guida nella procedura di rilevazione dei prezzi del prodotti cerealicoli fissati dalla C.C.I.A, è compreso quello di “basare le quotazioni su elementi certi di valutazione e quindi su transazioni che” (¦) “c) siano documentate da fatture o da altri riscontri certi e facilmente verificabili in ordine ai prezzi realizzati, in difetto dei quali l’ufficio sarà  autorizzato a non variare le quotazioni della settimana precedente oppure a non quotare”.
Con la successiva Deliberazione n. 67 del 18.7.2016, la medesima Giunta ha confermato “le decisioni assunte con la deliberazione n.52 del 2009 con la precisazione che in caso di assenza di documentazione o riscontri certi e facilmente verificabili in ordine ai prezzi realizzati, l’Ente dia preferenza alla non quotazione del prodotto piuttosto che all’invarianza del prezzo”.
Se ne desume che gli atti per i quali permane l’interesse all’accesso sono documenti che, ancorchè di natura privatistica, sono strumentali alla procedura di rilevazione dei prezzi e, pertanto, risultano senza dubbio correlati ad un’attività  amministrativa, per la quale la medesima CCIA ha sancito la necessità  di assicurare il massimo live1lo di certezza e trasparenza.
Quanto alla questione di difesa della tutela della riservatezza, la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa.
6. – Il ricorso è dunque fondato, con conseguente diritto dell’Associazione Granosalus di accedere alla documentazione richiesta, come delimitata in corso di causa e nelle modalità  dalla medesima indicata, ossia con oscuramento dei dati sensibili dei terzi eventualmente presenti sulle fatture e sui modelli.
L’ente resistente va pertanto condannata ad esibire, alla parte ricorrente, tale documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
7. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, condanna la Camera di commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Foggia ad esibire i documenti per i quali è stata proposta domanda di accesso, nei termini e nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’ente resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000 (euro mille/00) oltre accessori di legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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