1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Revoca – Anomalia dell’offerta – Fattispecie 
 

2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Revoca – Anomalia dell’offerta – Affidamento – Non sussiste
 

3. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Revoca – Anomalia dell’offerta – Verifica complessiva- Sindacato del G.A. – Limiti
 

1. àˆ  legittimo il provvedimento di revoca di aggiudicazione  se dal riesame dell’offerta della ditta aggiudicataria di una gara d’appalto espletata con  procedura aperta sotto soglia, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul costo unitario orario a base d’asta, emergano incongruità  sui calcoli degli oneri IRAP (nel caso specifico in violazione dell’art. 33 del CCNL CISAL TERZIARIO Servizi- CONFAZIENDA/FEDIMPRESA UNICA, con riferimento all’orario mensile minimo per consentire il ricorso al part-time, nonchè oneri e obblighi a carico del datore di lavoro).


2. Non genera affidamento un offerta presentata in una gara d’appalto con procedura aperta sotto soglia, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso se, in relazione all’orario mensile minimo e connessi oneri, i calcoli sono simulati e basati su dati relativi a numero di lavoratori, monte ore e giorni presunti che  non risultino  corrispondenti a quelli reali.


3. La verifica  di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto;  il sindacato del G.A.  sul punto è a sua volta  limitato ai profili di macroscopia  ingiustizia o irragionevolezza dell’operato della p.A..

Pubblicato il 25/05/2017
N. 00523/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01528/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2015, proposto da: 
Animania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Sorrentino, con domicilio eletto presso Koro Studio, in Bari, Via Giuseppe Capruzzi, 240;

contro
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Melo, 114; 

nei confronti di
Sama Event Comunication Agency, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Valeria Logrillo, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello, in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45;

per l’annullamento
previa sospensiva
1) della comunicazione del 2.11.2015 della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli con cui delibera di “¦ revocare l’aggiudicazione definitiva disposta a favore della Animania in data 30.7.2015 ¦ e di procedere alla nuova aggiudicazione in favore della concorrente Sama Event Comunication Agency Bari e, con la quale si dispone la seconda aggiudicataria Clan Services Società  Cooperativa;
2) della determina del sovraintendente della Fondazione del 2.11.2015, prot. 59/15 del 3.11.2015 con cui viene sancita “l’esclusione di codesta ditta (Animania) dalla gara in oggetto ¦ si dispone per l’effetto l’aggiudicazione definitiva a favore della Sama Comunication Event”;
3) dell’aggiudicazione definitiva a favore di Sama;
4) del provvedimento con cui è stato dichiarata la congruità  dell’offerta presentata dalla Animania;
5) dei verbali, se esistenti, relativi alla fase di riesame posta in essere dalla Fondazione a seguito della ordinanza del T.A.R. 570/2015, R.G. n. 1128/2015;
6) del silenzio serbato nei confronti del prericorso notificato il 9.11.2015;
7) di ogni ulteriore atto o provvedimento prodromico, connesso e conseguenziale;
nonchè
per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato e per il subentro di Animania nel contratto stesso;
nonchè
per la declaratoria
del diritto alla reintegra della ricorrente al primo posto della graduatoria come aggiudicataria definitiva e provvedere alla conseguenziale stipula del contratto di appalto;
nonchè
per la declaratoria
della illegittimità  del provvedimento di aggiudicazione e della relativa gara di appalto;
e per la condanna
al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e di Sama Event Comunication Agency;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27.11.2015 e depositato in data 01.12.2015, la ditta Animania adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della comunicazione in data 2.11.2015 della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli con cui veniva disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta in proprio favore in data 30.7.2015 e della conseguente nuova aggiudicazione in favore della concorrente Sama Event Comunication Agency Bari.
La ricorrente esponeva in fatto che, con determina del 7.5.2015, la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari indiceva una procedura di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza al pubblico del Politeama Petruzzelli, per la durata di dodici mesi, mediante procedura aperta sotto soglia, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul costo unitario orario a base d’asta – stabilito in € 13,00, oltre IVA – e indicando, quale importo complessivo presunto dell’appalto in esame la somma di € 200.000,00.
Nel quadro della detta procedura, presentavano tempestivamente domanda di partecipazione quattro imprese, tra cui la ricorrente Animania e l’attuale controinteressata Sama Event Comunication Agency.
All’esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nel corso della seduta del 8.7.2015, veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara la ditta Animania, con un ribasso del 22,00% sull’importo orario a base di gara; come seconda graduata si classificava Sama Event Comunication Agency, con un ribasso del 15,769%.
La Stazione appaltante procedeva alla verifica di congruità  dell’offerta della prima classificata Animania e, con determina del 30.7.2015, la dichiarava congrua e aggiudicava definitivamente la gara in favore della citata ditta.
A fronte di tali risultanze procedimentali, la seconda classificata Sama Event Comunication Agency impugnava quest’ultima determina presentando ricorso innanzi al T.A.R. in epigrafe, pandettato al R.G. n. 1128/2015.
Con ordinanza n. 570/2015 – resa nel detto procedimento – la domanda cautelare proposta dall’impresa esponente veniva accolta ai fini del riesame, in quanto “appar(iva) affetta da difetto d’istruttoria e di motivazione la decisione della S.A. di ritenere congrua e giustificata l’offerta dell’aggiudicataria, pur avendo questa omesso del tutto di giustificare diverse e significative voci di costo, quali ad esempio quelle relative all’istituenda sede operativa in provincia di Bari, nonchè gli oneri derivanti dal pagamento dell’I.R.A.P.”.
La Fondazione istruiva il prescritto riesame, richiedendo ulteriori precisazioni alla ditta Animania in ordine anche agli elementi evidenziati dall’Autorità  Giurisdizionale nella citata ordinanza.
Dall’esame delle ulteriori giustificazioni fornite da Animania, la S.A. si convinceva dell’incongruità  dell’offerta e, con provvedimento del 2.11.2015, disponeva l’esclusione della stessa dalla gara e, per l’effetto, l’aggiudicazione definitiva a favore della Sama Event Comunication Agency, seconda classificata.
In particolare, dalla quantificazione degli oneri per l’I.R.A.P. prospettata da Animania, la S.A. rilevava la violazione delle disposizioni di cui all’art. 33 del CCNL CISAL TERZIARIO Servizi- CONFAZIENDA/FEDIMPRESA UNICA, con riferimento all’orario mensile minimo per consentire il ricorso al part-time, nonchè oneri e obblighi a carico del datore di lavoro non evidenziati nelle giustificazioni.
Di talchè, con ricorso notificato in data 27.11.2015 e depositato in data 1.12.2015, la ditta Animania adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del citato provvedimento della Fondazione reso in data 2.11.2015, oltre che degli ulteriori atti e provvedimenti indicati in oggetto.
Articolava in proposito quattro motivi di ricorso, sintetizzandoli come segue : “1.- libero arbitrio della s.a. – violazione di legge e dei contratti collettivi richiamati – eccesso di potere – difetto di motivazione – illogicità  – inesistenza presupposti in fatto e diritto – travisamento violazione dlgs. nn. 163/2006 codice appalti.
2.- violazione di legge – violazione ed erronea applicazione degli articoli 86, 87, 88 del dlgs. 163/2006 – contraddittorietà  manifesta – illogicità  – irragionevolezza.
3.- difetto di motivazione – violazione artt. 4, 7 e 10 l. 07.08.1990 n. 241 – violazione artt. 24 e 97 Cost. – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – istruttoria erronea e carente – travisamento – inesistenza dei presupposti.
4.- violazione artt. 4, 7 e 10 l. 07.08.1990 n. 241 – violazione artt. 24 e 97 Cost. violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – istruttoria erronea e carente – travisamento – inesistenza dei presupposti.”.
All’udienza del 16.12.2015, il Tribunale in epigrafe si pronunciava sulla richiesta di sospensiva con ordinanza n. 727/2015.
Più nel dettaglio, in detto provvedimento si rilevava che “il riesame posto in essere dalla stazione appaltante – su specifico ordine dell’Autorità  Giurisdizionale – appar(iva) essersi svolto correttamente, sia sul piano procedimentale che sul piano sostanziale della decisione adottata, tenuto conto, in particolare, della contraddittorietà  delle giustificazioni fornite dalla Animania in sede di gara” e su tali presupposti l’istanza cautelare veniva respinta.
Animania impugnava detta ordinanza presentando ricorso (pandettato al R.G. n. 1281/2016) innanzi al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 1355/2016, respingeva l’appello, non ritenendo sussistere elementi per discostarsi da quanto già  valutato dal T.A.R. in prime cure.
All’udienza pubblica del 22.3.2017, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Con il gravame in esame, la ricorrente contesta l’illegittimità  del provvedimento del 2.11.2015 con il quale la Fondazione Petruzzelli escludeva la stessa dalla gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza al pubblico del Politeama Petruzzelli, dolendosi, sostanzialmente, della carenza e della erroneità  delle motivazioni poste a sostegno della revoca dell’aggiudicazione.
Ad avviso di questo Collegio, come già  ad un sommario esame era emerso in sede cautelare, la Stazione appaltante, su specifico ordine dell’Autorità  Giurisdizionale, ha provveduto correttamente al riesame richiestole, rilevando in primis la violazione, da parte dell’offerta presentata da Animania, dell’art. 33 del CCNL CISAL TERZIARIO Servizi – CONFAZIENDA/FEDIMPRESA UNICA.
Ciò in quanto la ricorrente prospettava un orario mensile pari a 60 ore con assunzione a tempo parziale, mentre l’orario mensile minimo indicato nel CCNL di riferimento per il ricorso al part-time risultava fissato a 64 ore.
Nè si può accogliere l’argomentazione della ricorrente che sembrerebbe giustificare tale contraddizione sostenendo di aver fatto ricorso a calcoli simulati basati su dati relativi a numero di lavoratori, monte ore e giorni presunti.
Infatti, la stessa ricorrente, nella risposta alla richiesta di specifiche avanzata dalla Fondazione Petruzzelli a seguito di ordinanza di riesame, fa riferimento a un “dettaglio numerico relativo all’espletamento del servizio”, lasciando chiaramente intendere che il calcolo ivi prospettato fosse stato puntuale e non presunto.
La ricorrente lamenta altresì che il provvedimento di revoca sia scarno nella motivazione, non essendo la stessa, in tesi, puntuale e rigorosa.
Il Collegio non condivide tale assunto, ritenendo al contrario che il provvedimento sottoposto a scrutinio risulti essere adeguatamente motivato, avendo rilevato la detta violazione della normativa giuslavoristica, nonchè l’assenza totale di considerazione di ulteriori aspetti (consenso del lavoratore formalizzato con atto scritto) e specifiche voci di costo (maggiorazioni retributive del 5% della retribuzione oraria).
Occorre ribadire peraltro, sul più generale aspetto dei limiti del sindacato del G.A. in relazione al sub procedimento di verifica dell’anomalia, quanto già  evidenziato da consolidata giurisprudenza, secondo cui “la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto” (cfr. inter plures Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801).
Si ritiene pertanto di confermare integralmente, sul punto, quanto già  evidenziato in sede cautelare, mettendo in evidenza – anche nella presente sentenza – che la netta contraddittorietà  delle giustificazioni fornite da Animania in sede di gara ha consegnato all’Amministrazione la legittima possibilità  di formulare un giudizio di non congruità  dell’offerta, stante peraltro la inidoneità  degli ulteriori elementi addotti dalla ricorrente a seguito del riesame, così come ordinato dall’Autorità  Giurisdizionale e correttamente svolto.
Tale impostazione decisoria, peraltro, è stata integralmente condivisa dal Consiglio di Stato, il quale, in sede di appello sull’ordinanza reiettiva della misura cautelare, ha pienamente confermato quanto messo in evidenza da questo Tribunale Amministrativo Regionale e qui ulteriormente ribadito.
Da ultimo, parte ricorrente si duole dell’illegittimità  dell’affidamento del servizio oggetto dell’appalto alla seconda classificata, attuale controinteressata, Sama Event Comunication Agency, per carenza assoluta di motivazione.
La doglianza è infondata, in quanto il contestato affidamento trova sufficiente giustificazione sul piano amministrativo ove solo si ponga mente all’andamento in concreto del procedimento di gara, così come gestito dall’Amministrazione resistente.
A tal proposito, è altresì opportuno rilevare come risulti fatto notorio la vicenda giudiziaria penale che ha toccato la procedura in parola, riguardante le ipotizzate tangenti versate all’ex direttore amministrativo dell’Ente resistente da parte di alcuni imprenditori, tra i quali figurava anche il titolare pro tempore della Sama Event Comunication Agency, allo scopo di ottenere l’illecita aggiudicazione degli appalti della Fondazione (cfr. La Repubblica, 19.1.2016).
Sul punto, come noto, è intervenuto il Sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, in data 14.2.2016, il quale ha dichiarato di non voler procedere alla sottoscrizione del contratto in questione con la ditta Sama Agency, proprio alla luce di quanto sul punto emerso dall’inchiesta svolta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
Preso meramente atto dei risvolti penalistici che hanno riguardato la vicenda in oggetto, sul piano del diritto amministrativo sostanziale e processuale il Collegio è tenuto strettamente attenersi alla tipologia di censure sollevate nel presente procedimento ed alla loro maggiore o minore attitudine a rilevare una illegittimità  provvedimentale utilmente valorizzabile.
Ciò premesso, sulla base di quanto evidenziato supra, non può che confermarsi il giudizio di insussistenza di dette illegittimità , con conseguente infondatezza nel merito del ricorso così come introdotto.
Da ultimo, in considerazione della evidente peculiarità  in fatto della presente controversia, per come sopra argomentata, sussistono ampiamente i presupposti di legge per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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