Contratti pubblici – Gara – Bando – Offerta economicamente più vantaggiosa- Criteri di valutazione- Fattispecie 
 

à‰ legittimo l’esito di una gara d’appalto nella quale la Commissione abbia premiato la proposta tecnica per il parametro dell’incremento del ciclo vitale del bene oggetto di gara (pavimentazione stradale), ritenendo prevalente, così come indicato nel relativo sub-criterio del bando, la qualità  della soluzione tecnica offerta in luogo dell’elemento quantitativo rappresentato dalla previsione del numero di anni  di incremento del ciclo vitale del bene.

Pubblicato il 05/05/2017
N. 00480/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2017, proposto da: 
Manelli Impresa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore C.F. PPPVTI62S04A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli n.8; 

contro
Città  Metropolitana di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Sabino Persichella C.F. PRSSBN71C27A662B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo n.197; 
Città  Metropolitana di Bari Viabilità  – Trasporti; 

nei confronti di
Itaca s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Vittorio Nardelli C.F. NRDGNN74B05A662N, Emanuele D’Alterio C.F. DLTMNL64S09F839T, con domicilio eletto presso Giovanni Vittorio Nardelli in Bari, via Melo Da Bari n. 166; 

per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
– della nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27.12.2016, avente ad oggetto: “Poligonale Esterna di Bari – S.P. n. 92 “Bitritto-Modugno”. Adeguamento funzionale ed ampliamento del tratto dal km. 0+000 al km 1+250. Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016″;
– della Determinazione Dirigenziale n. 6696 del 23/12/2016, avente ad oggetto: “Poligonale Esterna di Bari – S.P. n°92 – Bitritto-Modugno. Adeguamento funzionale ed ampliamento del tratto dal Km.0+000 al Km.1+250. CUP: C37H11002370001- CIG:6817270D29. Aggiudicazione ex art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
– di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale di seduta pubblica n. 2 del 19.12.2016, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi;
– di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice Tecnica ed in particolare del verbale di 2^ seduta riservata del 21.11.2016, del verbale di 3^ seduta riservata del 23.11.2016, del verbale di 4^ seduta riservata del 29.11.2016; del verbale di 5^seduta riservata del 30.11.2016; del verbale di 6^ seduta riservata del 1.12.2016, del verbale di 7^ seduta riservata del 7.12.2016, del verbale di 8^ seduta riservata del 12.12.2016, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi;
– delle valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice Tecnica col metodo del confronto a coppie allegate ai predetti verbali;
– se ed in quanto lesiva, della Determinazione Dirigenziale n. 5803 del 15.11.2016, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, ancorchè di contenuto sconosciuto;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità  dei provvedimenti impugnati:
– in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, per il quale quest’ultima sin d’ora manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;
– e in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città  Metropolitana di Bari e di Itaca s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso notificato il 26/1/17 e depositato il 30/1/17, la Manelli Impresa s.r.l. (di seguito solo “Manelli”) impugna l’aggiudicazione disposta in favore di Itaca s.r.l. (di seguito “Itaca”) in relazione alla gara d’appalto avente ad oggetto “Poligonale esterna di Bari – S.P. n. 92 Bitritto – Modugno”. Adeguamento funzionale ed ampliamento del tratto dal km. 0+000 al km. 1+250″, indetta dalla Città  Metropolitana di Bari con bando spedito il 4/10/16, unitamente ai verbali delle sedute pubbliche e riservate limitatamente all’attribuzione dei punteggi.
La gara è stata aggiudicata all’odierna controinteressata Itaca collocatasi al primo posto con il punteggio complessivo di 84,058, distaccando, quindi, di neppure tre punti la ricorrente, classificatasi seconda con il punteggio di 81,200; il criterio utilizzato è stato quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con il metodo del confronto a coppie. 
1.1 – Con un unico articolato motivo di ricorso, la Manelli deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 95 d. lvo n. 50/16, dell’art. 22 del disciplinare di gara ed eccesso di potere per illogicità  e travisamento. La ricorrente, in particolare appunta le proprie doglianze sull’attribuzione in favore di Itaca del punteggio relativo al sub-criterio A5.1 (Incremento della vita utile della pavimentazione). 1.2 – L’art. 22 del disciplinare di gara – nel fissare i criteri motivazionali cui la Commissione dovrà  attenersi, dispone quanto al sub-criterio A5.1: “Saranno valutate positivamente le soluzioni tecniche volte ad incrementare la vita utile della sovrastruttura di progetto: a tal fine il concorrente potrà  offrire un pacchetto stradale riprogettato e/o un programma di interventi di manutenzione preventiva atti a ripristinare nel tempo le caratteristiche funzionali della pavimentazione di progetto. In ambo i casi l’incremento di vita utile offerto dovrà  essere quantificato da una relazione di calcolo, a firma di tecnico abilitato.”
Rispetto a tale sub-criterio, la ricorrente deduce, in sostanza, che la discrezionalità  della Commissione in tale valutazione “risulta se non azzerata, comunque notevolmente attenuata”, essendo tale criterio suscettibile solo di una valutazione in termini quantitativi, ma non pure qualitativi. Di talchè, avendo la ricorrente indicato un incremento della vita utile della pavimentazione maggiore rispetto a quello indicato da Itaca, è del tutto irragionevole che – nel confronto tra le due soluzioni – a quella della controinteressata sia stato assegnato un punteggio quasi doppio rispetto a quello attribuito alla Manelli. 
A non diverse conclusioni (nel senso della “superiorità ” della propria offerta) perviene parte ricorrente “omogeneizzando” i criteri di valutazione delle offerte. 
1.3 – Ribadito, quindi, che nessuna personale valutazione da parte dei commissari è consentita in relazione a tale sub-criterio, la Manelli chiede annullarsi l’aggiudicazione e risarcirle il danno in forma specifica (mediante aggiudicazione e subentro nel contratto eventualmente stipulato – previa declaratoria di inefficacia) ovvero, in subordine per equivalente.
2- Hanno resistito alla domanda sia la Città  Metropolitana di Bari che la Itaca, deducendo entrambe in ordine all’infondatezza del gravame siccome basato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di qualsivoglia discrezionalità  in capo alla S.A. 
2.1 – La controinteressata, inoltre, ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso in quanto le conclusioni cui perviene la ricorrente sarebbero basate su “una griglia di punteggi inventata” che non solo non consente di ritenere superata la prova di resistenza, ma determina un’inammissibile sostituzione della valutazione espressa dalla Commissione di gara.
3 – Respinta l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 12 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – La presente decisione viene redatta ai sensi dell’art. 120, co. 6 c.p.a., secondo il quale “Il giudizio, ferma la possibilità  della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”, nonchè ai sensi dell’art. 120 comma 10 c. p. a.: “Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’articolo 74″, potendo, quindi, consistere «in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” (artt. 120 e 74 c.p.a.).
5 – Il ricorso è infondato.
6 – A fronte della descrizione del sub-criterio A5.1, la Manelli deduce (e ribadisce nella memoria del 27/3/17) a sostegno della propria tesi che l’oggetto specifico del sub-criterio è l’ “incremento della vita utile della pavimentazione” e, cioè, un elemento che si traduce in un dato numerico che, peraltro, il disciplinare richiede espressamente che “sia quantificato da una relazione di calcolo” e, dunque, secondo un metodo scientifico-matematico. àˆ in questi termini che si specifica l'”attenuazione” della discrezionalità  della Commissione e, di conseguenza, è da tali premesse che deriva l’illogicità  dell’attribuzione di un punteggio maggiore alla concorrente che ha indicato un incremento inferiore.
6.1 – Le censure non colgono nel segno.
6.1.1 – Non persuade, infatti, l’assunto di parte ricorrente – ripetutamente sostenuto in ricorso – secondo il quale la S.A. avrebbe dovuto operare un “semplice raffronto delle cifre” ed attribuire il punteggio più elevato “alla stregua di criteri meramente aritmetici”, assunto che parte ricorrente tenta di corroborare evidenziando la superiorità  (sempre in termini aritmetici) della propria offerta, sia sulla base dei dati ricavabili dalle relazioni di calcolo presentate dalle imprese concorrenti, sia procedendo a nuovi calcoli previa omogeneizzazione dei parametri di input.
6.1.2 – Appare al Collegio ovvio che il sub-criterio in esame dia luogo ad un valore da esprimersi in termini numerici; altrettanto ovvio che tale “numero” non possa che essere il risultato di un’operazione matematica che postula la considerazione di una serie di fattori. Si ricava, poi, indiscutibilmente, dal disciplinare, che la S.A. è “interessata” a conoscere tale dato numerico unitamente al metodo usato per determinarlo, evincibile – infatti – dalla relazione di calcolo appositamente richiesta.
Tuttavia, la lettura della descrizione del sub-criterio consente di ritenere che il dato quantitativo indicato da ciascun concorrente non esaurisca l’oggetto della valutazione della Commissione e che la relazione di calcolo sia indispensabile al solo fine della “verificabilità ” della miglioria proposta. 
In altri termini, come condivisibilmente argomentato dalla Città  Metropolitana e da Itaca, l’Amministrazione si è riservata di valutare l’offerta migliorativa tenendo conto dell’incremento di vita utile, ma considerando soprattutto la “soluzione tecnica” proposta dal concorrente per conseguire l’indicato incremento. Lo stesso disciplinare specifica, infatti che saranno valutate proprio “le soluzioni tecniche volte ad incrementare la vita utile della sovrastruttura di progetto”, precisando che la proposta migliorativa potrà  alternativamente riguardare sia “la riprogettazione del pacchetto stradale, sia un programma di interventi di manutenzione preventiva per il ripristino delle caratteristiche funzionali della pavimentazione di progetto”. 
Appare, dunque, evidente che l’Amministrazione debba valutare la bontà  della “soluzione tecnica” che conduce ad un certo incremento e non il mero dato numerico attraverso cui l’incremento si esprime; di talchè (purchè, ovviamente, incremento ci sia rispetto alla vita utile della pavimentazione oggetto del progetto esecutivo), potrebbe essere preferita una soluzione tecnica che conduce ad un incremento inferiore rispetto ad altra.
D’altronde, se il criterio di giudizio fosse stato di tipo meramente quantitativo, sarebbe stato ragionevole attendersi che la S.A. ancorasse il punteggio a diversi “scaglioni” contenuti tra un valore minimo ed uno massimo di anni di incremento.
6.1.3 – Non corrobora la tesi della ricorrente neppure la deduzione secondo cui – ove oggetto di valutazione del sub-criterio A5.1 fosse la “soluzione tecnica” offerta dal concorrente, non vi sarebbe alcuna distinzione tra il sub-criterio A5.1 ed il sub-criterio A1.1 (“Ottimizzazione della qualità  dei materiali”): la lettura di tale ultimo sub-criterio rivela, infatti, che esso attiene a migliorie valutabili in via generale per tutte le opere oggetto di gara ed attinenti a profili di ecocompatibilità , estetica e funzionalità , con ciò differenziandosi da quanto specificamente previsto al criterio A5.1 per la sola pavimentazione.
6.2 – Per le suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato: nè necessita soffermarsi sugli ulteriori aspetti tecnici della proposta migliorativa di Itaca da questa evidenziati a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, siccome tale valutazione non è oggetto del thema decidendum come determinato in sede di ricorso.
7 – L’infondatezza del ricorso nel merito consente di prescindere anche dalla delibazione dell’eccezione di inammissibilità  sollevata dalla controinteressata.
8 – In considerazione della complessità  e peculiarità  della controversia, sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Cocomile
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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