1. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Dichiarazione di interesse culturale – Discrezionalità  tecnica – Sindacato giurisdizionale – Ambito di esercizio
 
2. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Dichiarazione di interesse culturale – Impugnazione – Richiesta di C.T.U. – Ammissibilità  – Limiti

1. In tema di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di un immobile, reso ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, la valutazione dell’Amministrazione è espressione di discrezionalità  tecnica, con la conseguenza che la stessa può essere oggetto di sindacato giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di illogicità  manifesta ed errori di fatto, di rilievo tale da far emergere l’inattendibilità  della valutazione tecnico-discrezionale compiuta, non potendo il Giudice sovrapporre la propria valutazione a quella discrezionale dell’Amministrazione.
 
 
2. Poichè la consulenza tecnica d’ufficio, in sede di impugnazione giurisdizionale della valutazione di interesse culturale particolarmente importante di un immobile, può essere disposta solo se risulta oggettivamente indispensabile all’accertamento di uno specifico presupposto di fatto, ovvero per vagliare la correttezza delle regole obiettive di carattere tecnico-scientifico o la loro applicazione concreta, la stessa non può trovare ammissibilità  per apprezzare l’inattendibilità  o irrazionalità  del giudizio tecnico-discrezionale dell’Amministrazione.

Pubblicato il 04/05/2017
N. 00476/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2015, proposto da Res Aedificatoria Real Estate s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giandonato Uva in Bari, via Giand. Petroni, 3;

contro
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
– del decreto del Direttore Generale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo – datato 14 gennaio 2015 n. 8 e notificato il 22 gennaio 2015, con cui ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) D.Lgs n. 42/04 veniva dichiarato l’immobile denominato “Villa Serrilli”, sito in San Marco in Lamis distinto in catasto al foglio 93 p.11e 791,788, 749, 738, 790, 239, 748, 111 subb. 1, 2, 3, 4, 5 (in Via Celano) come da Planimetria Catastale, bene di interesse culturale particolarmente importante e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel D.Lgs. n.42/04 s.m.i. a firma del Direttore Regionale ad interim dr.ssa Maria Carolina Nardella;
– della Relazione Storico Artistica concernente l’immobile denominato “Serrilli” allegata al sopra impugnato decreto e priva di data a firma del Direttore Regionale ad interim Dott.ssa Maria Carolina Nardella e dell’Arch. Enza Zullo e vistata dalla Stessa dott.ssa Nardella quale Direttore Regionale;
– della planimetria catastale allegata al decreto del Direttore Generale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo – datato 14 gennaio 2015 n. 8 e notificato il 22 gennaio 2015;
– delle osservazioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con Nota MBAC.SBAP-BA STP Prot.n.0000379 del 13/01/2015 CI. 34.07.07/195 alle deduzioni avanzate in sede procedimentale dalla ricorrente Res Aedificatoria Real Estate s.r.l.;
– della nota prot. n. 12384 del 17/9/2014 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia ha proposto l’adozione di un provvedimento di tutela vincolistica ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.42/2004 della c.d. “Villa Serrilli”, atto mai conosciuto dalla Ricorrente e richiamato nel decreto del Direttore Generale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia -Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo- datato 14 gennaio 2015 n. 8 e notificato il 22.1.2015;
– della nota prot. n. 12383 del 17/9/2014 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia dava comunicazione di avvio del procedimento di vincolo;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti con cui l’Amministrazione statale ha inteso apporre il vincolo ex art. 10, comma 3 dlgs n. 42/2004 quale bene di interesse culturale particolarmente importante all’immobile sito in San Marco in Lamis (Foggia) alla Via Celano, n. 2 denominato dalla Soprintendenza “Villa Serrilli” di cui la società  ricorrente Res Aedificatoria Real Estate s.r.l. è proprietaria per l’intero piano superiore e per una stanza del primo piano terra, mentre è nuda proprietaria per la restante parte, risultando usufruttuarie le germane signore White Maria Cristina e White Alexandra.
La società  Res Aedificatoria Real Estate s.r.l. censura tutti gli atti in epigrafe indicati che hanno condotto alla apposizione del vincolo, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 14 dlgs n. 42/2004; violazione del giusto procedimento; violazione del principio di imparzialità  e del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.; mancanza di motivazione; motivazione apparente: in sede di accesso agli atti in data 25.9.2014 sarebbe stata consegnata ai rappresentanti della società  ricorrente copia del decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Regione Puglia di dichiarazione di interesse particolarmente importante ex art. 10, comma 3, lett. a) dlgs n. 42/2004 a carico del fabbricato per cui è causa, privo di data e sottoscrizione, ma già  indicante il Direttore Regionale nella persona della dr.ssa Maria Carolina Nardella; pertanto, il gravato decreto risalente al 14.1.2015 sarebbe stato già  pronto ben quattro mesi prima della sua formale adozione; ciò in violazione del principio del giusto procedimento sancito dall’art. 14 dlgs n. 42/2004 che impone l’obbligo a carico della Amministrazione procedente di inviare la preventiva comunicazioni di avvio del procedimento al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa; inoltre, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Puglia non avrebbe fornito alcuna risposta alle osservazioni di parte ricorrente del 5.12.2014 ove era sollevata anche detta contestazione; sarebbe stato omesso l’invio della comunicazione di avvio del procedimento alle usufruttuarie White Maria Cristina e White Alexandra;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 dlgs n. 42/2004 e dell’art. 3 legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento; motivazione apparente: il censurato provvedimento del 14.1.2015 sarebbe viziato da difetto di motivazione; in particolare l’affermazione dell’Amministrazione in ordine all’appartenenza del progetto del fabbricato “Serrilli” all’ing. Tarantelli sarebbe stata documentatamente contraddetta dalle affermazioni del perito di parte ricorrente; peraltro, sarebbe stato onere della P.A. individuare il progettista del suddetto fabbricato e non già  del perito di parte ricorrente; l’immobile in esame sarebbe stato progettato da un modesto geometra o capomastro di paese; inoltre, le controdeduzioni tecniche della Soprintendenza non chiarirebbero i presunti caratteri artistici di pregio dell’immobile de quo, pur essendo onere della stessa Amministrazione fornire motivazione sul punto e non essendo ravvisabile un’inversione dell’onere della prova a carico del privato;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 dlgs n. 42/2004 e dell’art. 3 legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento; motivazione apparente; difetto di istruttoria: il provvedimento gravato sarebbe motivato per relationemcon motivazione apparente, in quanto si limiterebbe alla mera indicazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato “Serrilli” senza una puntuale disamina di quelle ragioni tecnico – scientifiche che farebbero assurgere la dimora a monumento da tutelare; il provvedimento in esame si limiterebbe alla mera indicazione delle caratteristiche dello stile costruttivo di cui il fabbricato rappresenta testimonianza, senza svolgere alcuna valutazione preliminare finalizzata ad individuare analoghi fabbricati aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto del vincolo e senza alcuna valutazione comparativa; la Soprintendenza non avrebbe effettuato alcuna verifica sul territorio, nè accertato che il cd. villino Serrilli rappresenti un unicum di una data tipologia architettonica da salvaguardare in quel contesto territoriale; tale accertamento non emergerebbe nè dalla relazione storico artistica, nè dalle controdeduzioni tecniche; viceversa, come evidenziato dai periti di Res Aedificatoria il fabbricato per cui è causa sarebbe una mera costruzione attardata, come tante presenti in provincia, frutto dell’opera di un oscuro geometra o capomastro che si è rifatto a modelli ormai desueti e quindi non degna di tutela;
4) difetto di istruttoria; errore di fatto e sviamento di potere: il contestato provvedimento sarebbe viziato da difetto di istruttoria ed errore di fatto; la relazione sarebbe errata nella parte in cui fa riferimento alla presenza nel giardino di “grandi vasi di pietra ed una vasca circolare anch’essa in pietra databili all’epoca di realizzazione del fabbricato”; tuttavia, dalla relazione di parte ricorrente emergerebbe che in realtà  si tratta di vasi e vasche in cemento armato; la Soprintendenza nelle proprie controdeduzioni tecniche si sarebbe riservata eventuali verifiche successive qualora ve ne fosse stato bisogno, senza che tali verifiche siano state successivamente effettuate; pertanto, l’istruttoria sarebbe incompleta; quanto alla presenza di affreschi nel bagno, la stessa Amministrazione avrebbe evidenziato che si tratta di una circostanza di cui avrebbe avuto notizia da una dichiarazione delle proprietarie (usufruttuarie White), dichiarazione per stessa ammissione della Soprintendenza non verbalizzata e comunque priva di ogni rilevanza;
5) violazione di legge (artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 2 dlgs n. 42/2004); eccesso di potere per sviamento; irragionevolezza ed illogicità  manifesta; difetto di motivazione; eccesso di potere per errore di fatto: la scelta effettuata dall’Amministrazione di apposizione del vincolo sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica come emergerebbe dalle deduzioni di merito effettuate dal prof. Mangone e dalle deduzioni effettuate dal prof. arch. Prestinenza Puglisi nella relazione tecnica giurata innanzi al Tribunale di Roma il 17.3.2015, contenendo il decreto di vincolo affermazioni generiche ed evanescenti ovvero valutazioni errate come per esempio quelle relative ai vasi esterni e alla vasca (non in pietra, bensì in cemento armato) e venendo in rilievo un’opera definita dozzinale e priva di pregio ad una attenta valutazione tecnica.
2. – Si costituivano il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, resistendo al gravame.
3. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.
3.1. – Invero, quanto al motivo di gravame sub 1), va evidenziato che l’atto di apposizione del vincolo (privo di data e sottoscrizione) fornito dalla Amministrazione in sede di accesso (in data 25.9.2014) è differente rispetto al provvedimento definitivo risalente al 14.1.2015.
Quest’ultimo reca lo specifico riferimento alle controdeduzioni prodotte in data 13.1.2015 dalla Soprintendenza finalizzate a confutare quanto evidenziato dagli aventi diritto nelle proprie osservazioni. Pertanto, il provvedimento offerto in comunicazione in data 25.9.2014 costituisce una mera bozza che non poteva e non può in alcun modo escludere la rilevanza della partecipazione procedimentale (peraltro imposta dall’art. 14 dlgs n. 42/2004) di cui, infatti, si è tenuto conto nel provvedimento finale del 14.1.2015.
L’atto censurato del 14.1.2015 apprezza – attraverso una adeguata motivazione per relationem – sia le osservazioni degli aventi diritto, sia le controdeduzioni della Soprintendenza, ritenendo tuttavia di attribuire prevalenza a queste ultime, non essendo state le prime in grado di confutare le ragioni evidenziate dall’Amministrazione statale.
Inoltre, priva di pregio è l’affermazione di parte ricorrente (cfr. pag. 22 dell’atto introduttivo) in ordine alla circostanza della richiesta di sopralluogo, da parte dell’Amministrazione, in pieno periodo estivo, posto che nessuna disposizione di legge esclude che detta attività  possa compiersi nel periodo suddetto.
Infine, non può parte ricorrente lamentarsi del mancato invio della comunicazione di avvio e dello stesso provvedimento finale alle usufruttuarie dell’immobile Maria Cristina White e Alexandra White, posto che in virtù dell’art. 8, comma 4 legge n. 241/1990 “l’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista”, con la conseguenza che la società  ricorrente Res Aedificatoria non può contestare in giudizio l’omessa comunicazione nei confronti delle usufruttuarie.
3.2. – Quanto al punto n. 2 dell’atto introduttivo, va evidenziato che la P.A. ha dato prova del valore storico e artistico (ex art. 10, comma 3, lett. a) dlgs n. 42/2004) dell’immobile in esame con le deduzioni della Soprintendenza del 13.1.2015 e con la relazione tecnica storico – artistica che accompagna il provvedimento di vincolo, evidenziando il percorso logico che ha indotto la stessa Amministrazione al proprio orientamento.
E’ quindi evidente che l’Amministrazione, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, non ha affatto abdicato al proprio ruolo istituzionale.
3.3. – Quanto al motivo di ricorso sub 3) (i.e. contestazione di carenza di motivazione e di motivazione solo apparente), ritiene questo Giudice che la motivazione del censurato provvedimento del 14.1.2015 (attraverso il rinvio alle deduzioni della Soprintendenza del 13.1.2015 ed alla relazione tecnica storico – artistica) sia sufficientemente esplicativa di tutti gli elementi che consentono di affermare la rilevanza storica dell’edificio in esame in quanto esempio di una determinata epoca, tale da consentirne la sottoposizione alle disposizioni contenute nella seconda parte del codice dei beni culturali.
La relazione di vincolo allegata al provvedimento impugnato evidenzia in modo chiaro come villa Serrilli sia un esempio di architettura civile della prima metà  del XX secolo in San Marco in Lamis.
Inoltre, l’affermazione di cui a pag. 28 del ricorso introduttivo, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione preliminare per individuare analoghi fabbricati aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto del vincolo così come richiesto da Cons. Stato n. 6293/2012, trova effettivamente riscontro in concreto: nel caso di specie villa Serrilli è stata vincolata proprio perchè l’Amministrazione ha ritenuto costituisse un unicum nella sua tipologia in terra di Capitanata, come emerge nelle deduzioni della Soprintendenza del 13.1.2015 e nella relazione tecnica storico – artistica che accompagna il provvedimento di vincolo.
3.4. – Quanto ai motivi di gravame sub 4) e 5), va evidenziato che le valutazioni poste a fondamento del censurato provvedimento costituiscono chiara manifestazione di discrezionalità  tecnica, suscettibile – secondo consolidata giurisprudenza amministrativa – di sindacato giurisdizionale solo in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza ed illogicità , di rilievo tale da far emergere l’inattendibilità  o l’irrazionalità  della valutazione tecnico-discrezionale che vi presiede.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4872, “Le valutazioni in ordine all’esistenza di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, tali da giustificare l’apposizione del relativo vincolo e del conseguente regime, costituiscono espressione di un potere di apprezzamento essenzialmente tecnico, con cui si manifesta una prerogativa propria dell’Amministrazione dei beni culturali nell’esercizio della sua funzione di tutela del patrimonio e che può essere sindacata in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza ed illogicità , di rilievo tale da far emergere l’inattendibilità  o l’irrazionalità  della valutazione tecnico-discrezionale che vi presiede. Pertanto, in presenza di valutazioni fondate sull’accertamento di una pluralità  di elementi rivelatori del carattere di bene culturale, non è sufficiente, per negarne la validità , che alcuni soltanto di essi palesino aspetti di particolare opinabilità  per infirmare nel complesso la validità  delle conclusioni raggiunte, ma è necessario che la sommatoria delle lacune individuate risulti di tale pregnanza da compromettere nel suo complesso l’attendibilità  del giudizio espresso dall’organo competente.”.
Ed ancora secondo Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 23:
“Le valutazioni di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, tali da giustificare l’apposizione del relativo vincolo e del conseguente regime a norma dell’art. 10, comma 3, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, costituiscono espressione di un potere di apprezzamento tecnico con cui si manifesta una prerogativa propria dell’amministrazione dei beni culturali nell’esercizio della sua funzione di tutela del patrimonio e che può essere sindacata in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza ed illogicità , di rilievo tale da far emergere l’inattendibilità  o l’irrazionalità  della valutazione tecnica-discrezionale che vi presiede.”.
Nella fattispecie in esame non sono ravvisabili oggettivi aspetti di incongruenza ed illogicità , di rilievo tale da far emergere l’inattendibilità  o l’irrazionalità  della valutazione tecnico-discrezionale sottostante i censurati provvedimenti.
Per quanto concerne la prima contestazione in ordine alla presenza di affreschi ovvero dei vasi / vasca in pietra di cui al motivo sub 4) (i.e. difetto di istruttoria – pagg. 28 e 29 dell’atto introduttivo), va in primo luogo rimarcato che si tratta di elementi del tutto marginali nell’ambito del giudizio di valore complessivo che nulla tolgono alla rilevanza storica del bene e che in ogni caso al momento del sopralluogo erano presenti in loco vasi in pietra (circostanza non contestata da parte ricorrente).
In generale con riferimento al vizio di difetto di istruttoria (censura sub 4) ed al motivo di ricorso sub 5), va sottolineato che non assume rilevanza “obbligatoria” ai fini della apposizione del vincolo la bibliografia sull’architettura (in questo caso pugliese) poichè, quand’anche l’immobile per cui è causa non fosse riconducibile all’opera dell’ing. Tarantelli, ciò nondimeno l’edificio in esame è stato comunque legittimamente sottoposto a vincolo in quanto ritenuto – con valutazione non sindacabile – costituire un unicum nel territorio foggiano (cfr. relazione storico – artistica: “via di mezzo tra la villa suburbana e il palazzo di città . Interessante ¦ anche perchè tra le poche testimonianze di un’architettura del periodo fascista non allineata ai canoni tradizionali dell’architettura del periodo ¦”).
Peraltro, non sono condivisibili le argomentazioni espresse dal prof. Mangone (in sede di osservazioni rese nel corso del procedimento) nella parte in cui il tecnico considera un errore l’aver fatto scaturire il vincolo oggetto di impugnazione dalla constatazione dell’essere stata la costruzione de qua abitata da un personaggio significativo per la vita del paese.
Va tuttavia evidenziato che alcun vincolo è stato mai posto dalla Amministrazione basandosi unicamente sull’importanza del proprietario o di un frequentatore del fabbricato.
Inoltre, il prof. Mangone asserisce che la villa non sia stata progettata dall’ing. Tarantelli senza fornire alcun documento che comprovi detta affermazione ed anzi l’unico documento prodotto dimostra esclusivamente il ruolo del Tarantelli in qualità  di appaltatore per l’edificio della scuola, ma non è in alcun modo relativo alla villa Serrilli.
In ogni caso la relazione di accompagnamento al provvedimento di vincolo pone a fondamento della rilevanza storica dell’edificio non già  la circostanza che sia stata realizzata da un architetto celebre, bensì l’interesse che l’opera ha in sè.
D’altra parte l’art. 10, comma 3, lett. a) dlgs n. 42/2004 contempla la proposta di dichiarazione di interesse culturale per le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1.
Mai il codice dei beni culturali ha attribuito valore particolare alla notorietà  dell’autore dell’opera. Infatti la stessa legge tutela anche le architetture rurali aventi interesse storico e etnoantropologico di cui non si conoscono gli autori.
àˆ evidente che il valore storico – architettonico di un edificio e il suo valore di memoria prescindono da chi ne sia l’autore.
Relativamente alle ragioni architettoniche o storico – artistiche individuate nei gravati provvedimenti, va evidenziato che secondo la relazione di vincolo «L’edificio sorge su una piccola altura che fa da contraltare alla chiesa della Collegiata, posta leggermente al di sopra della quota della strada e della piazza».
Nelle proprie osservazioni il prof. Mangone afferma che “la prima cosa che colpisce è che non si ritrova affatto l’idilliaco quadro di contesto descritto nelle prime righe della relazione: l’edificio è contornato da edifici alti, recenti ed ugualmente insignificanti”.
Tuttavia, va evidenziato che la relazione non opera alcuna descrizione “idilliaca”, bensì si limita semplicemente definire la posizione altimetrica della villa Serrilli ed il rapporto con l’edificio più importante preesistente alla villa.
Peraltro, il contesto preso in considerazione dalla relazione allegata al provvedimento di vincolo non rileva affatto ai fini dell’attribuzione di valore del bene culturale in generale e neppure dell’edificio.
In definitiva, la difesa di parte ricorrente che rinvia alle osservazioni del prof. Mangone ed alla perizia del prof. Prestinenza si limita ad offrire proprie valutazioni tecniche opinabili con cui pretende di sostituire la valutazione operata dall’Amministrazione con il gravato provvedimento di vincolo immune da qualsivoglia censura.
Peraltro, le affermazioni del prof. Mangone secondo cui l’edificio sarebbe sproporzionato nelle forme e nelle dimensioni non escludono affatto la possibilità  di apporre il vincolo in quanto in nessuna disposizione del codice dei beni culturali emerge che unicamente le opere belle, eccezionali e straordinarie siano meritevoli di tutela.
Pertanto, l’affermazione – contenuta nelle controdeduzioni della Soprintendenza del 13.1.2015 recepite nel censurato provvedimento di vincolo – secondo cui “Villa Serrilli costituisce un’architettura sobria ed elegante che dà  forma alle aspettative di rappresentanza di una famiglia borghese e per questo ancora attenta ad alcuni dettagli e forme che non si potevano coniugare con la purezza formale dell’architettura fascista che anche in Puglia ha dato notevoli esempi in quegli anni” non può essere messa in alcun modo in discussione, in quanto espressione di una valutazione tecnica della P.A. priva di oggettivi aspetti di incongruenza ed illogicità , di rilievo tale da far emergere l’inattendibilità  o l’irrazionalità  della valutazione tecnico-discrezionale.
Come già  evidenziato in precedenza, la legge non attribuisce alcun valore ai fini della legittima apposizione del vincolo alla persona ed alla rilevanza del committente.
In conclusione, nell’ambito del motivo di gravame sub 5) che riprende le osservazioni del prof. Mangone la società  interessata non fornisce alcun elemento che possa definirsi detrattore del valore individuato dall’Amministrazione con riferimento all’immobile per cui è causa, nè si forniscono elementi dequalificanti dell’architettura dello stesso.
Alla relazione del prof. Mangone si aggiunge la perizia giurata del prof. Prestinenza Puglisi che tuttavia si limita semplicemente a dimostrare che il villino è stato realizzato commettendo errori materiali e costruttivi ed utilizzando materiali poveri.
Lo stesso consulente di parte evidenzia lo scarso valore del villino “che non fa parte integrante di alcun organismo territoriale coerente” circondato da “palazzine speculative” nell’ambito di un contesto – secondo la suddetta perizia – privo di alcun pregio.
Si tratta, tuttavia, di elementi opinabili che – come evidenziato in precedenza – non possono in alcun modo inficiare la legittimità  della valutazione operata dalla Amministrazione resistente in ordine alla apposizione del vincolo.
Si richiama a tal proposito la motivazione di Cons. Stato n. 1257/2015:
«¦ In linea di diritto, si premette che nel caso di specie il sindacato giudiziale verte sulla legittimità , o meno, della valutazione tecnica espressa dalle Amministrazioni, cui la legge demanda istituzionalmente l’individuazione dei beni meritevoli di tutela, attorno alla natura di interesse culturale del bene per il suo valore artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 
Si tratta di una valutazione espressione di discrezionalità  tecnica, poichè il bene culturale viene individuato a seguito di procedimento di verifica, che culmina in una dichiarazione dell’interesse culturale; infatti, l’accertamento, di natura dichiarativa, dell’interesse culturale che caratterizza ontologicamente il bene, è il risultato di valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla pubblica amministrazione sulla scorta di criteri tecnico-scientifici del settore di scienza umanistica che, di volta in volta, viene in rilievo (storia dell’arte, archeologia, entoantropologia, ecc.). Sebbene il risultato degli accertamenti e delle valutazioni sia caratterizzato da una componente di fisiologica ed ineliminabile opinabilità , detti accertamenti e giudizi devono essere compiuti, oltre che in aderenza alle risultanze fattuali, in corretta applicazione dei menzionati criteri tecnico-scientifici che informano la materia, funzionali all’accertamento della qualità  oggettiva della cosa sub specie di bene di interesse culturale. 
Quanto alla natura e alle modalità  del sindacato giurisdizionale sulla declaratoria d’interesse culturale di una cosa, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa s’impongono le seguenti considerazioni di ordine metodologico: 
– fermo il principio di separazione dei poteri, la declaratoria è sottoponibile al sindacato, così detto, intrinseco del giudice amministrativo: non ristretto cioè alla sola valutazione estrinseca dei vizi dell’eccesso di potere, ma esteso alla verifica dell’attendibilità  delle operazioni tecniche quanto alla correttezza dei criteri utilizzati e della loro applicazione;
– infatti, sebbene le valutazioni espressione di discrezionalità  tecnica – quali quelle in materia di valutazione dell’interesse culturale di un bene – non possano essere sindacate in sede giurisdizionale nel merito, attraverso la sostituzione del giudizio, connotato da un più o meno ampio grado di opinabilità  in relazione alla materia oggetto di valutazione, compiuto dall’Amministrazione, con un giudizio del giudice, le stesse restano, tuttavia, assoggettate a un vaglio dell’attendibilità  tecnica dei criteri obbiettivi di valutazione, quali desunti dall’esperienza tecnico-scientifica, e della loro applicazione al caso concreto; 
– l’attendibilità  dei criteri e la correttezza della loro applicazione sono scrutinabili in base alle regole obbiettive che presiedono al rispettivo settore di conoscenza: consentono l’annullamento del relativo esito valutativo, qualora risulti che il risultato raggiunto dall’Amministrazione, a prescindere dalla sua fisiologica opinabilità , fuoriesce dai limiti di naturale elasticità  sottesi al concetto giuridico indeterminato, che l’Amministrazione è tenuta ad applicare e risulta in tutto o in parte inattendibile a cagione dell’errata applicazione dei criteri obbiettivi di accertamento e di valutazione, o a cagione dell’applicazione di criteri errati (invece in altri settori connotati dall’esercizio di poteri improntati a discrezionalità  tecnica – ad es. in tema di giudizi scolastici, di concorsi per docenze universitarie, di bandi nelle procedure di evidenza pubblica -, dove la legge abilita l’Amministrazione ad individuare essa stessa, entro limiti predeterminati, le regole di giudizio sulla base dell’esperienza propria in via esclusiva – e dunque soggettive e oggetto di espressa riserva del potere amministrativo -, il sindacato giudiziale non si può estendere al controllo dei criteri se non sotto un profilo meramente estrinseco, incentrato sulle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, pena l’invasione della sfera propria dell’Amministrazione e la violazione del principio della separazione dei poteri);
– in particolare, una tale verifica, dovendo commisurarsi al parametro di una discrezionalità  tecnica più o meno elevata, concluderà  per l’inattendibilità  delle operazioni svolte, se patentemente riconoscibili come lesivi dei canoni di ragionevolezza tecnica, di congruità  scientifica e di corretto accertamento dei presupposti di fatto;
– in ragione del ricordato, immanente principio di separazione dei poteri, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve, oltre al controllo dei criteri, essere mantenuto sul piano della verifica della non falsità  o pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti: in questo vaglio, il sindacato non può avvalersi di parametri di sola non condivisibilità  della valutazione stessa, e deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli propriamente valutativi (a più alto tasso di opinabilità ); ¦».
Come emerge dalla motivazione degli atti censurati alcuna delle valutazioni espresse dall’Amministrazione si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza tecnica, di congruità  scientifica e di corretto accertamento dei presupposti di fatto.
Infine, non può ammettersi la chiesta c.t.u. poichè – come evidenziato da Cons. Stato n. 1257/2015 “¦ – nell’ambito di questo sindacato, la consulenza tecnica di ufficio può essere disposta, solo se risulta oggettivamente indispensabile all’accertamento di uno specifico, essenziale presupposto di fatto, ovvero per vagliare la correttezza delle regole obiettive di carattere tecnico-scientifico o la loro applicazione alla fattispecie concreta (v., su tali principi, ex plurimis, Cons. Stato, VI, 10 settembre 2009, n. 5455, e 19 giugno 2009, n. 4066, con richiami giurisprudenziali). ¦”.
Nella fattispecie in esame a fronte di un accertamento corretto e non censurabile quale quello compiuto dalla Amministrazione resistente non è possibile disporre il mezzo istruttorio richiesto.
4. – Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
5. – In considerazione della peculiarità  e complessità  della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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