1. Pubblico impiego – Concorso – Valutazione titoli
 
2. Pubblico impiego – Concorso – Onere di descrizione dei titoli – Soccorso istruttorio
 
3. Pubblico impiego – Concorso – Valutazione tecnico-discrezionale – Insindacabilità 

4. Attività  vincolata della p.A. – Vizi formali – Irrilevanza

1. Nell’ambito di un concorso pubblico, non è censurabile l’operato della Commissione esaminatrice che correttamente non ha valutato, ai fini della graduatoria, i titoli di servizio che il ricorrente ha omesso di dichiarare all’atto di presentazione della domanda nell’apposita sezione del modulo elettronico all’uopo predisposto dall’Amministrazione pubblica.

2. Il candidato ad un concorso pubblico ha l’onere, anche in assenza di una specifica previsione del bando che lo imponga, di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire all’Amministrazione di individuare, sulla base delle prescrizioni concorsuali, se essi rientrino o meno in una delle categorie valutabili. Solo laddove tale onere sia stato assolto, l’Amministrazione può, in caso di necessità , attivare il soccorso istruttorio allo scopo di acquisire ulteriori informazioni utili ai fini della corretta attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis del concorso, risultando in caso contrario violato il principio della par condicio fra i concorrenti.

3. In merito alla valutazione operata in un concorso pubblico, il giudizio sulla validità  dei corsi di specializzazione, perfezionamento o aggiornamento descritti dal bando è un giudizio tecnico discrezionale della Commissione, espressione di valutazione di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità , se non nei casi di macroscopica illogicità , irragionevolezza, arbitrarietà  o travisamento dei fatti.

 
4. Ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo legge n. 241/1990, il giudice deve ricostruire il valido contenuto dei provvedimenti vincolati a prescindere dall’eventuale presenza di vizi formali, poichè i provvedimenti di contenuto dispositivo corretto raggiungono i loro obiettivi e soddisfano l’interesse pubblico anche se presentano imperfezioni formali.

Pubblicato il 04/05/2017
N. 00475/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01322/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Damiani Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Filippis e Oronzo Simeone, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35; 

contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Isabella Fornelli, con domicilio eletto l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31/33;
Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cardi e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Vernola in Bari, via Dante, 97;
Commissione per l’Attuazione del Progetto Ripam, non costituita in giudizio;

nei confronti di
Brunetta Sandra Grazia, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Millefiori, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;
Clemente Daniele, non costituito in giudizio;

per l’annullamento
– dell’elenco degli idonei al concorso pubblico per il reclutamento di 130 funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1), presso la Regione Puglia, pubblicato il 25 giugno 2015;
– ove occorra, del bando di concorso per il reclutamento di 200 unità  di personale di ruolo di categoria D, posizione economica D1, presso la Regione Puglia, pubblicato l’11/03/2014;
– di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorchè non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13.1.2016,
per l’annullamento
– della graduatoria finale del 12/10/2015 di cui all’avviso sulla G.U. concorsi n. 80 del 16/10/2015, relativa agli idonei al concorso pubblico per il reclutamento di 130 funzionari amministrativi presso la Regione Puglia, di cui al bando di concorso pubblicato l’11/03/2014;
– di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorchè non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A. e di Brunetta Sandra Grazia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. – Con bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 in data 11/03/2014, la Regione Puglia indiceva n. 2 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n. 200 unità  di personale di ruolo di categoria D, posizione economica D1.
In particolare, veniva bandito un concorso per il reclutamento di n. 130 Funzionari amministrativi, Categoria D, posizione economica D1 (Codice AG8/P) e un concorso per il reclutamento di n. 70 Funzionari tecnici, Categoria D, posizione economica D1 (Codice TC8/P).
L’intera procedura, come indicato nell’art. 2 del bando di concorso, rientrava nella competenza della Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam, la quale si avvaleva del FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.
L’odierno ricorrente Damiani Angelo presentava la domanda di partecipazione alla selezione per il profilo di Funzionario Amministrativo (AG8/P), compilando l’apposito applicativo informatico disponibile sul sito istituzionale http://ripam.formez.it.
Trattandosi di concorso per titoli ed esami, il bando prevedeva varie fasi tra cui la fase preselettiva, quella scritta, quella orale ed anche la fase della valutazione dei titoli.
Il Damiani, superate le prove preselettive, totalizzava punti 29,30/30,00 per le prove scritte, punti 27,00/30,00 per la prova orale.
Con riferimento alla valutazione dei titoli, al dr. Damiani era assegnato un punteggio pari a 4,00/20,00 punti, a fronte dei 5,00/20,00 punti autoattribuiti dallo stesso candidato al momento dell’iscrizione al concorso e frutto dell’inserimento dei seguenti titoli:
– punti 1,00 (confermati dalla Commissione) per la Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 e Lode;
– punti 1,00 (confermati dalla Commissione) per il Master di durata almeno annuale in “Formazione di esperti in discipline europee e relazioni internazionali per la cooperazione f.e.d.e.r.i.c.o.”, presso l’Università  degli Studi di Bari;
– punti 2,00 (confermati dalla Commissione) per l’Abilitazione post lauream allo svolgimento della Professione di Commercialista, attinente l’area professionale amministrativa per la quale il candidato ha preso parte alla procedura selettiva;
– punti 0,50 (non confermati dalla Commissione) per l’Abilitazione al trasporto merci su strada non attinente l’area professionale per la quale il candidato ha preso parte alla procedura selettiva;
– punti 0,50 (non confermati dalla Commissione) per il Corso di Gestionale “Office Automation” in Ambiente Microsoft presso la società  “Thema”.
Nello specifico, la Commissione d’esame, così come previsto dall’art. 2, comma 1, n. 4 del bando, sulla scorta delle autovalutazioni che il ricorrente aveva dichiarato on-line all’atto dell’iscrizione, aveva confermato solo punti 1,00 per la Laurea in Economia e Commercio, punti 1,00 per il Master e punti 2,00 per l’Abilitazione post lauream. Non aveva confermato punti 0,50 per l’Abilitazione al trasporto merci su strada e punti 0,50 per il Corso di Gestionale “Office Automation” in Ambiente Microsoft.
Nulla, invece, statuiva con riferimento al periodo di servizio militare che il ricorrente aveva sostenuto presso la Marina Militare dal 19 novembre 1998 al 18 settembre 1999.
Complessivamente, dunque, il ricorrente totalizzava 60,30/80,00 punti, classificandosi al 163° posto, a 0,65 punti dal 130° classificato vincitore.
1.1. – Pertanto, il Damiani proponeva il presente ricorso avverso l’elenco degli idonei al concorso, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) Erroneità  della valutazione; eccesso di potere per violazione di legge; eccesso di potere per violazione del bando di concorso dell’11/03/2014; eccesso di potere per illogicità  manifesta, contraddittorietà ; violazione del principio del legittimo affidamento e di imparzialità ;
1.1) La Commissione d’esame, in contrasto con le previsioni del bando e con le disposizioni di legge, non avrebbe attribuito al ricorrente alcun punteggio nè al titolo conseguito per il periodo di servizio militare, nè agli altri titoli, costituiti dal “Corso di gestionale Office Automation in ambiente Microsoft” e dall’abilitazione professionale per il trasporto su strada di merci; 
1.1.1) Con riferimento al servizio militare svolto dal ricorrente presso la Marina Militare dal 19 novembre 1998 al 18 settembre 1999, la Commissione non avrebbe attribuito alcun punteggio. Piuttosto, attesa la produzione documentale del dott. Damiani attestante lo svolgimento del servizio militare presso la Marina Militare nel corso del suddetto periodo, la Commissione avrebbe dovuto attribuire punti 0,25 (per mesi 10 di servizio) in applicazione dell’art. 9, n. 1, lett. h del bando (che prevede l’assegnazione di 0,30 punti per ogni anno di esperienza maturata alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche). Il mancato riconoscimento del suddetto titolo comporterebbe una violazione del disposto contenuto nell’art. 2050, comma 1 D. Lgs. n. 66/2010 (il quale prevede che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutabili nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio che le Commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili svolti presso enti pubblici), delle previsioni del bando di concorso e della risposta data alla FAQ n. 23, pubblicata sul sito internet del concorso (con la quale si è chiarito che il periodo di servizio militare può essere considerato come punteggio aggiuntivo per i titoli di servizio). Ne discenderebbe, dunque, l’illegittimità  dell’impugnato elenco, nella parte in cui non sarebbero stati attribuiti al ricorrente punti 0,25 per il titolo in esame;
1.1.2) L’elenco degli idonei risulterebbe illegittimo anche nella parte in cui non sarebbero stati attribuiti 0,50 punti al dr. Damiani per il “Corso di gestionale Office Automation in ambiente Microsoft”. In particolare, il ricorrente avrebbe prodotto l’attestato di frequenza al suddetto corso, rilasciato il 30 novembre 1998 dall’Istituto di formazione professionale “Thema – Settore ricerca e sviluppo”, il quale certificherebbe una durata complessiva del corso pari ad 80 ore ed il conseguimento, in esito allo svolgimento di esami, di una valutazione pari a 55/60. Ciononostante, la Commissione, in violazione delle previsioni del bando di concorso (art. 9, n. 3, 3° cpv) non avrebbe attribuito alcun punteggio per il titolo in oggetto;
1.1.3) La Commissione non avrebbe attribuito al ricorrente 0,50 punti per l’idoneità  professionale per il trasporto su strada di merci in violazione della disposizione contenuta nell’art 9, n. 3, 2° cpv del bando di concorso (a mente della quale, nell’ambito degli altri titoli valutabili, attribuisce «[¦] 0,50 punti per ogni abilitazione post laureamall’esercizio di professione non attinente l’area professionale (o amministrativa o tecnica) per la quale si partecipa») e della normativa di settore. L’interessato avrebbe prodotto l’attestato di idoneità  professionale per il trasporto su merci rilasciato dalla Provincia di Bari il 27 marzo 2013. Ricorrerebbero, nel caso di specie, tutti i requisiti richiesti per la suddetta valutazione; l’abilitazione professionale de qua risulterebbe accordata dopo il conseguimento della laurea in Economia e Commercio (24 luglio 2003), del master in “Formazione esperti in discipline europee e relazioni internazionali per la cooperazione f.e.d.e.r.i.c.o.” (11 novembre 2004) e dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista (29 maggio 2007). L’abilitazione su strada di merci, inoltre, sarebbe stata rilasciata conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero in presenza di una serie di requisiti quali il possesso dell’effettiva e stabile sede in uno Stato membro, dell’onorabilità , dell’adeguata idoneità  finanziaria e dell’idoneità  professionale. In particolare, con riferimento alla idoneità  professionale, il regolamento impone l’obbligo del superamento di un esame scritto finale, oltre ad un eventuale esame orale (ove richiesto dal singolo Stato membro), al fine di comprovare il possesso della conoscenza adeguata delle materie indicate nell’Allegato I al regolamento (elementi di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto sociale, di diritto tributario, gestione commerciale e finanziaria dell’impresa, accesso al mercato, norme tecniche e di gestione tecnica, sicurezza stradale). Si tratterebbe, pertanto, di un’abilitazione che richiede l’iscrizione ad un albo professionale, ai fini dell’esercizio di una libera professione, previo accertamento del possesso di significative capacità  tecnico – professionali che vengono valutate in sede di esame di abilitazione e che possono consentire anche l’esercizio di ruoli dirigenziali all’interno dell’impresa. Infine, il titolo di abilitazione professionale per il trasporto su strada di merci sarebbe incompatibile con il profilo di funzionario amministrativo, oggetto del concorso, in conformità  con quanto previsto dal bando (che sul punto prevede espressamente la valutabilità  di un’abitazione all’esercizio di professione non attinente l’area professionale per la quale si partecipa);
1.2) Il comportamento della Commissione sarebbe censurabile anche sotto il profilo del legittimo affidamento e dell’imparzialità , con conseguente illegittimità  dell’esito della valutazione dei titoli del ricorrente. Le disposizioni del bando avrebbero ingenerato nel Damiani il legittimo affidamento sulla possibilità  di vedersi riconosciuto un punteggio per ciascuno dei tre titoli su descritti. Ciascuno dei tre titoli rispetterebbe i requisiti previsti dall’art. 9 del bando. Inoltre, con riferimento al servizio militare, il legittimo affidamento si sarebbe consolidato anche a causa del successivo comportamento della P.A., la quale esplicitamente chiariva all’interno delle FAQ pubblicate che il servizio militare può essere considerato come punteggio aggiuntivo per i titoli di servizio. Conclusivamente, il comportamento della Commissione esaminatrice sarebbe illegittimo per non aver attribuito al dott. Damiani 1,25 punti per i titoli che sarebbero dovuti essere valutati ai sensi della legge e delle disposizioni del bando;
2) Difetto di istruttoria; Omessa motivazione; Eccesso di potere per carenza dei presupposti;
2.1) La Commissione avrebbe comunicato solo verbalmente al ricorrente, al termine della prova orale, che il valore complessivo dei titoli presentati sarebbe pari a 4,00 punti e che non sarebbero stati ritenuti validi i 3 titoli sopra descritti. Il Damiani, attraverso l’accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale otteneva gli esiti della prova preselettiva, della prova scritta e di quella orale. Non risulterebbe, invece, alcuna documentazione che attesti la valutazione compiuta dalla Commissione in relazione a ciascun titolo prodotto dal ricorrente ed in particolare rispetto all’esclusione dei tre titoli in esame. L’assenza di un’attestazione scritta dell’avvenuta valutazione dei titoli da parte della Commissione costituirebbe violazione della procedura concorsuale per difetto di istruttoria e mancanza di motivazione. Pertanto, l’operato della Commissione risulterebbe viziato anche da arbitrarietà . La mancanza di un’analitica valutazione scritta dei titoli formativi e professionali del dott. Damiani costituirebbe un motivo di illegittimità  dell’operato della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, dell’esito finale del concorso, rappresentato dall’impugnato elenco degli idonei;
2.2) Laddove la mancanza di adeguata motivazione scritta relativa alla valutazione di ciascuno dei titoli presentati riguardi tutti i candidati ammessi alla prova orale e, in particolare, tutti i candidati che precedono il Damiani in elenco, ciò costituirebbe un ulteriore motivo di illegittimità  dell’operato della Commissione. Il ricorrente avanza richiesta di ordine all’esibizione di tutta la documentazione attestante la valutazione compiuta dalla Commissione d’esame dei titoli presentati dal dott. Damiani e da tutti i candidati che lo precedono in graduatoria.
1.2. – Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13.1.2016 il ricorrente contestava la graduatoria finale del 12.10.2015 del concorso per cui è causa.
La graduatoria finale confermava che il dr. Damiani non era tra i vincitori del concorso, essendosi classificato al 165º posto totalizzando 60,30 punti a soli 0,90 punti dall’ultimo candidato vincitore classificato 121º con 61,20 punti.
Il ricorrente deduceva le stesse identiche censure avanzate nel ricorso principale, evidenziando che qualora fossero stati attribuiti gli ulteriori 1,25 punti ai tre titoli illegittimamente non riconosciuti dalla Commissione, lo stesso avrebbero totalizzato complessivamente 61,55 punti in luogo dei 60,30 riconosciuti e si sarebbe classificato al 110º posto risultando pertanto tra i vincitori del concorso.
3. – Si costituivano la Regione Puglia, il Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A. e la controinteressata Brunetta Sandra Grazia, resistendo al gravame.
4. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo gli atti con lo stesso gravati superati dalla graduatoria finale censurata con i motivi aggiunti.
La domanda di cui al ricorso per motivi aggiunti deve invece essere respinta in quanto infondata, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della questione preliminare di inammissibilità  (così come eccepita dalla Regione Puglia con memoria difensiva del 10/03/2017).
5. – Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta l’omessa valutazione dell’Abilitazione al trasporto merci su strada, del corso di “Gestionale Office Automation in Ambiente Microsoft” e del periodo di servizio militare; di conseguenza egli invoca l’attribuzione del punteggio ulteriore pari a 1,25, da aggiungere ai 4,00 punti già  attribuitigli.
Tuttavia, l’operato della Commissione esaminatrice non è censurabile.
Nello specifico, con riferimento al periodo di servizio militare, il dott. Damiani invoca il riconoscimento dello stesso, pur non avendolo indicato tra i “Titoli di servizio” all’atto della presentazione della domanda.
Invero, come si evince dalla domanda di partecipazione presentata in data 09/10/2015 (cfr. doc. n. 2 prodotto dalla Regione Puglia in data 27/02/2017), il ricorrente nulla ha dichiarato con riferimento all’espletato servizio militare; piuttosto, lo stesso, avrebbe dovuto indicare in maniera positiva il possesso di una esperienza professionale maturata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, laddove, invece, nella sezione “Titoli di Servizio”, con riferimento alla voce “il candidato dichiara di possedere esperienza professionale maturata in qualunque categoria diversa da quelle suddette, con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001”, risulta indicato “No”.
A riprova di tanto, si aggiunga, inoltre, che nella sezione relativa al punteggio autoattribuito denominata “Dichiarazione sul punteggio calcolato”, proprio con riferimento ai titoli di servizio il ricorrente ha dichiarato di possedere punti 0,00.
A nulla rileva, invece, la circostanza che il candidato ha indicato nella sezione “Dichiarazioni relative al bando” di possedere una posizione regolare nei confronti del servizio di leva, in quanto trattasi di requisito necessario per l’ammissione al concorso pubblico (giusta previsione dell’art. 3 del Bando).
Sulla scorta di tali circostanze fattuali, dunque, è immune dalle prospettate censure l’operato della Commissione che correttamente non ha valutato, ai fini della graduatoria, i titoli di servizio che il ricorrente ha omesso di dichiarare all’atto di presentazione della domanda nell’apposita sezione (tramite il modulo elettronico disponibile sul sito del Formez).
Ed infatti, la valutazione per titoli, per un valore massimo di 20 punti, come previsto dallo stesso bando è stata effettuata dalle singole Commissioni d’esame partendo dalle autovalutazioni effettuate on line dai candidati stessi all’atto dell’iscrizione (art. 2, n. 4).
Ai sensi dell’art. 4, n. 9 del bando, nella domanda i candidati dovranno riportare «il possesso di titoli che diano diritto all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo art. 9, con indicazione, per ciascun titolo eventualmente posseduto, del relativo punteggio che dovrà  essere quantificato ed autocertificato in base ai criteri di cui al medesimo art. 9».
Ed ancora, ai sensi del successivo art. 7, ultimo comma, del bando, «il candidato ammesso alla prova selettiva scritta si impegna ¦ a presentare al Formez PA la documentazione e/o dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovanti il possesso dei titoli di cui all’art. 9 ¦».
Infine, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del bando, «la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima dell’avvio delle prove orali, dalle singole Commissioni esaminatrici, che, sulla base della documentazione inoltrata secondo le modalità  di cui all’art. 7, verificheranno la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati avranno autocertificato on-line ¦».
L’operato della Commissione risulta anche conforme a quanto disposto dall’art. 16, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, in tema di “Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina” (richiamato nelle premesse del bando), secondo cui possono essere fatti valere soltanto i titoli “già  indicati nella domanda” di partecipazione al concorso.
«Tale norma costituisce un principio generale che va esteso anche ai titoli valutabili ai fini del conseguimento di un maggior punteggio e di una migliore posizione nella graduatoria finale … Ciò in quanto il principio generale, ricavabile dall’art. 16, comma 1, D.P.R. n. 487 del 1994, risulta coerente con il predetto fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti nei procedimenti di evidenza pubblica. Infatti, diversamente sarebbe consentito ai candidati di integrare la domanda di partecipazione, indicando altri titoli non dichiarati, violando così il principio generale secondo cui il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi costituisce una barriera temporale che non può essere aggirata e che perciò impone ai candidati di indicare tempestivamente già  in sede di domanda tutti i titoli potenzialmente valutabili» (T.A.R. Basilicata, Sez. I, sent. 19/09/2013, n. 552, richiamata in T.A.R. Puglia, Sez. III, sent. 11/02/2016, n. 170).
Nè d’altra parte, tale domanda può essere oggetto di integrazione postuma da parte della Pubblica Amministrazione attraverso il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, trattandosi, nel caso di specie, di procedura caratterizzata dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti. Si pongono pertanto in capo al singolo candidato obblighi di correttezza e diligenza ed oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli e di presentare documenti.
Nel caso in esame, dunque, difetta quel requisito minimo di diligenza richiesta al ricorrente al momento della compilazione della domanda di partecipazione presente sulla piattaforma tecnologica ed applicativa unica.
L’utilizzo di tale piattaforma era agevolata da una guida dettagliata e da un tutorial (cfr. sul punto FAQ n. 1 pubblicata sul sito internet del concorso, doc. n. 9 del ricorso introduttivo).
Peraltro, dalla FAQ n. 9 si desume la possibilità  per i concorrenti di correggere eventuali errori di digitazione attraverso il ricorso alla Linea Amica.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, sent. 08/08/2016, n. 3540 «Costituisce principio generale della materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall’aspirante nella domanda, rappresentando tale indicazione un onere di diligenza minimo a lui richiesto (Cons. Stato, Sez. IV, 7/9/2004, n. 5759). Il suddetto onere implica che il candidato, anche in assenza di una specifica previsione del bando che lo imponga, debba descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire all’amministrazione di individuare, sulla base delle prescrizioni concorsuali, se essi rientrino o meno in una delle categorie valutabili. Solo laddove tale onere sia stato assolto, l’amministrazione può, in caso di necessità , attivare il soccorso istruttorio allo scopo di acquisire ulteriori informazioni utili ai fini della corretta attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis del concorso, risultando in caso contrario violato il principio della par condicio fra i concorrenti».
Del pari è immune da censure l’operato della Commissione relativamente all’omessa valutazione degli altri titoli dichiarati dal ricorrente.
In primo luogo, a seguito della verifica dei titoli del candidato, effettuata ai sensi dell’art. 9 del bando, la Commissione non ha attribuito alcun punteggio al corso di “Gestionale Office Automation in ambiente Microsoft”, svolta dal dott. Damiani presso la società  privata Thema.
La stessa Commissione ha ritenuto non valutabile il suddetto corso in quanto non rientrante nei corsi (ex art. 9, n. 3 del bando) di specializzazione, perfezionamento o aggiornamento direttamente attinenti alle conoscenze tecnico-professionali relative all’iter di studi o professionale (a differenza di quelle acquisite con il Mater valutato positivamente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo previsto dal bando).
Per di più il suddetto corso, dalla cui attestazione non si riscontra alcuna indicazione circa la sua qualifica come “Corso di specializzazione, perfezionamento o aggiornamento”, non rientra tra quelli specialistici erogati da Enti pubblici e attestati, invece, da altri candidati.
Ciò detto, al fine di evitare eventuali disparità  in ordine alla valutazione di titoli con denominazione generiche, la Commissione ha inteso individuare la validità  dei soli corsi di specializzazione, perfezionamento o aggiornamento così come descritti dal bando (cfr. sul punto nota prot. n. 444/2015 della Commissione per l’attuazione del Progetto Ripam, doc. n.1 prodotto dalla Regione Puglia).
Trattasi di giudizio tecnico discrezionale della Commissione, espressione di valutazione di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità , se non nei casi di macroscopica illogicità , irragionevolezza, arbitrarietà  o travisamento dei fatti, che, nel caso di specie non sussistono (ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 13/10/2014, n. 5048).
Parimenti, la Commissione di concorso ha correttamente provveduto ad escludere dalla valutazione anche l’attestazione relativa alla idoneità  professionale per trasporto di merci su strada, non potendo essere considerata come vera e propria abilitazione rilevante ai fini di cui all’art. 9, n. 3 del bando (a differenza di quella per l’esercizio della professione di dottore commercialista, riconosciuta ai fini della valutazione dei titoli).
Ed infatti, l’art. 9, n. 3, cpv. 2 del bando per la valutazione di “Altri Titoli, fino ad un massimo di 3 punti”, attribuisce punti 0,50 «¦ per ogni abilitazione post lauream all’esercizio di professione non attinente l’area professionale (o amministrativa o tecnica) per la quale si partecipa», ovvero a quelle abilitazioni che si ottengono esclusivamente previo conseguimento del titolo di laurea e dopo il superamento di un apposito esame di Stato.
Nel caso di specie, invece, per il conseguimento dell’idoneità  professionale per il trasporto su merci non è necessario il possesso della laurea.
Ed infatti, il Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 (richiamato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo), il quale stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività  di trasporto su strade, all’art. 3, rubricato “Requisiti per l’esercizio della professione di trasporto su strada”, prevede come necessari solamente la sede effettiva e stabile in uno stato membro, l’onorabilità , il possesso di un’adeguata idoneità  finanziaria ed il possesso di un’idoneità  professionale richiesta.
L’art. 8, con riferimento alle condizioni relative al requisito dell’idoneità  professionale prevede la semplice conoscenza di elementi di diritto civile, commerciale, sociale, tributario, gestione commerciale e finanziaria dell’impresa, accesso al mercato, norme tecniche e di gestione tecnica e sicurezza stradale.
Ed ancora, nello specifico, l’Allegato I del suddetto regolamento, individuando l’elenco delle materie di cui all’art. 8, prevede che il «livello delle conoscenze ¦ non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio, vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario».
Infine, si aggiunga che tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio per il quale non è previsto nessun requisito/titolo di preventiva di ammissione.
Ciò è altresì confermato dal dato testuale degli artt. 5, 6 e 7 dlgs n. 395/2000 (recante “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà  di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”) i quali non subordinano il conseguimento della suddetta idoneità  al possesso della laurea.
In conclusione, l’attestazione relativa alla idoneità  professionale per il trasporto di merci su strada non può essere considerata abilitazione ai sensi di quanto previsto nell’art. 9, n. 3, cpv. 2 del Bando.
6. – Infine, neanche la dedotta carenza di motivazione potrebbe sortire effetti invalidanti sull’intera procedura, in quanto l’iter logico – procedimentale della Commissione esaminatrice è positivamente rinvenibile nella nota della Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM n. 445/2015, datata 29 dicembre 2015.
Ed infatti, questo Collegio, ispirato dalla logica della conservazione, è dell’opinione che i provvedimenti impugnati (elenco degli idonei al concorso e graduatoria finale) emessi in violazione di norme sulla forma (i.e. carenza di motivazione) non hanno in concreto intaccato il diritto di difesa del ricorrente, nè, ove annullati e successivamente riformulati, potrebbero assumere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.
Tale orientamento trova avallo normativo nell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo legge n. 241/1990, il quale impone al giudice di ricostruire il valido contenuto dei provvedimenti vincolati a prescindere dall’eventuale presenza di vizi formali, poichè i provvedimenti di contenuto dispositivo corretto raggiungono i loro obiettivi e soddisfano l’interesse pubblico anche se presentano imperfezioni formali.
Come evidenziato da Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/07/2014, n. 3417 “Ai sensi dell’art. 21 octies, l. 7 agosto 1990 n. 241 l’inammissibilità  della integrazione postuma in giudizio della motivazione trova un limite nei casi in cui gli esiti del procedimento non avrebbero comunque potuto essere diversi nonchè nell’esigenza di economicità  dell’azione amministrativa, cosicchè il vizio di motivazione viene correttamente dequotato ogniqualvolta l’integrazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato, per essere state in fase endoprocedimentale pienamente percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento impugnato.”.
Ed ancora secondo Consiglio di Stato, Sez. IV, 04/03/2014, n. 1018:
“Nel processo amministrativo il divieto di integrazione giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo non ha carattere assoluto, in quanto non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione: è il caso degli atti di natura vincolata di cui all’art. 21-octies, l. 7 agosto 1990 n. 241, nei quali l’Amministrazione può dare anche successivamente l’effettiva dimostrazione in giudizio dell’impossibilità  di un diverso contenuto dispositivo dell’atto, oppure quello concernente la possibilità  di una successiva indicazione di una fonte normativa non prima menzionata nel provvedimento, quando questa, per la sua notorietà , ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore professionale; infatti, sebbene il divieto di motivazione postuma meriti di essere confermato, rappresentando l’obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l’Amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività  vincolata; inoltre la facoltà  per l’Amministrazione di dare l’effettiva dimostrazione dell’impossibilità  di un diverso contenuto dispositivo dell’atto, nel caso di atti vincolati, esclude in sede processuale che l’argomentazione difensiva dell’Amministrazione, tesa ad assolvere all’onere della prova, possa essere qualificata come illegittima integrazione postuma della motivazione sostanziale, cioè come un’indebita integrazione in sede giustiziale della motivazione stessa.”.
Nella fattispecie in esame è evidente che la censurata attività  amministrativa consiste nella automatica applicazione di regole (i.e. clausole del bando di concorso) che consentono ovvero non consentono l’attribuzione di determinati punteggi ai titoli prodotti da parte ricorrente nel corso del procedimento. Pertanto, si tratta di attività  amministrativa “vincolata” ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, prima parte legge n. 241/1990, con la conseguenza che anche laddove fosse stato evitato il vizio dedotto dal Damiani con la censura sub 2) consistente nella carenza di istruttoria e di motivazione (e quindi nel caso in cui l’Amministrazione avesse spiegato, come pure era tenuta, nel procedimento amministrativo e quindi con apposito verbale di concorso le proprie ragioni, che invece vengono esplicitate unicamente nel corso del presente processo con la nota della Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM n. 444/2015 del 29 dicembre 2015), il contenuto dispositivo del provvedimento finale (rectius attribuzione del contestato punteggio complessivo di 60,30 punti al Damiani senza attribuzione degli ulteriori 1,25 punti invocati da parte ricorrente con il presente giudizio) non sarebbe stato differente da quello in concreto adottato, in applicazione del principio sottostante la previsione di cui all’art. 21 octies, comma 2, prima parte legge n. 241/1990.
In altre parole si può ritenere che l’integrazione postuma, realizzata a mezzo della nota della Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM n. 444/2015, delle ragioni della attribuzione al Daminani del punteggio complessivo di 60,30 e della non considerazione ai fini della ulteriore attribuzione di punteggio dei titoli invocati da parte ricorrente, non ha in concreto leso il diritto di difesa dell’interessato, per essere state in fase endoprocedimentale pienamente percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento impugnato.
7. – In considerazione dell’esito del presente giudizio risulta non rilevante ai fini della decisione la richiesta istruttoria di esibizione avanzata da parte ricorrente che pertanto non può trovare accoglimento.
8. – Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità  del ricorso introduttivo e la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.
9. – In considerazione della complessità  e peculiarità  della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
2) respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Cocomile
 
 
 
 
 

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