1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Indennità  di trasferimento d’autorità  – Presupposti

 
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Indennità  di trasferimento d’autorità  – Richiesta interessi e svalutazione – Esclusione cumulo

1. àˆ dovuta l’indennità  per il trasferimento d’autorità  del militare disposto nel vigore dell’ art. 1 della legge n. 86/2001, nel testo previgente l’introduzione del comma 1-bis (disposta dalla legge n. 228/2012), purchè il mutamento della sede di servizio sia dovuta a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), la nuova sede e quella originaria siano ubicate in Comuni differenti e siano a distanza superiore ai 10 chilometri.

 
2.  In caso di riconoscimento dell’indennità  di trasferimento del militare  d’autorità , è escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, ma è dovuto soltanto il maggiore importo tra i primi e la seconda.

Pubblicato il 03/05/2017
N. 00448/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2014, proposto da: 
Pasquale Magnifici, Salvatore Rizzo, Emanuele Cuoccio, Francesco Cammalleri, Gaetano D’Errico, Salvatore D’Eredità , Giuseppe Laudadio, Giovanni Papadia, Gabriele Pentassuglia, Cesare Pellegrino, Gianluca Elia, Leonardo Gregorio Mangiulli, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Dionigi C.F. DNGMHL78P15A662N, Michele Lasaponara C.F. LSPMHL74R23E155V, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Fornari n. 15/A; 

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Francesco Berardi e Gianni Gioia, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Dionigi C.F. DNGMHL78P15A662N, Michele Lasaponara C.F. LSPMHL74R23E155V, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Dionigi in Bari, alla via Fornari n. 15/A; 

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico per trasferimento d’autorità  previsto dall’art. 1, primo comma, della legge n. 86 del 29 marzo 2001 nel testo vigente al momento del trasferimento, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari ad altre sedi, oltre interessi legali e rivalutazione;
nonchè per la condanna
del Ministero della Difesa al pagamento dell’indennità  di trasferimento di cui all’art. 1, primo comma, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nel testo vigente al momento del trasferimento, dalla data di avvenuto mutamento della sede di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive, dal giorno di maturazione dei singoli ratei;
nonchè per il risarcimento
di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente originato dal comportamento dell’Amministrazione pubblica;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori, avv. Michele Dionigi, avv. Michele Lasaponara e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente gravame i ricorrenti, in epigrafe meglio indicati, sottufficiali e graduati di truppa dell’Esercito italiano, in servizio permanente effettivo presso il 7° Reggimento Bersaglieri nella caserma “Milano” di Bari fino alla data ultima del 19.12.2012, hanno agito in giudizio per l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1, primo comma, della legge n. 86 del 29 marzo 2001, che assumono spettante per effetto del disposto trasferimento -in ultima istanza- alla sede di Altamura, ove è stato dislocato l’intero reparto di appartenenza a seguito della soppressione della predetta caserma nell’ambito di più ampia organizzazione attuata nel corso del 2012; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Si è costituito il Ministero resistente, giusta atto prodotto in data 24.10.2015, chiedendo il rigetto del gravame.
In data 1° giugno e 20 luglio 2016, si sono costituiti in giudizio anche i signori Francesco Berardi e Gianni Gioia, quali interventori ad adiuvandum, rappresentando di trovarsi nella stessa condizione dei ricorrenti e invocando pari tutela.
All’udienza del 4 ottobre 2016 la causa è stata riservata per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto, alla luce del recente arresto dell’Adunanza plenaria, di cui alla decisione n. 1/2016, che cristallizza principi già  accolti in un precedente di questo Tribunale.
2.1.- La questione oggetto del presente ricorso è stata, invero, oggetto di dibattito in giurisprudenza; dibattito approdato alla modifica dell’art. 1 della legge n.86/2001 su richiamato attraverso l’introduzione del comma 1-bis, disposta dall’art. 1, comma 163, della legge n. 228/2012, che così recita: “L’indennità  di cui al comma 1 nonchè ogni altra indennità  o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità  non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa anche se distante oltre dieci chilometri a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
L’Adunanza plenaria ha definitivamente chiarito: a) la portata innovativa di tale norma, sicchè spetta l’indennità  exart. 1 della legge n. 86/2001 per il mutamento della sede di servizio dovuta a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), disposto prima dell’entrata in vigore della modifica (1° gennaio 2013), purchè ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti; b) l’irrilevanza di eventuali dichiarazioni di gradimento per la nuova sede.
Se, dunque, l’art. 1, comma 1-bis, della legge n.86/2001, che ha abolito il diritto del militare all’indennità  di trasferimento nel caso di soppressione o diversa dislocazione dei reparti, non ha efficacia retroattiva, non può dubitarsi della spettanza del diritto agli odierni ricorrenti, risultando tutti i trasferimenti nella fattispecie disposti nell’ottobre 2012.
2.2.- Del resto, i principi cristallizzati dalla Plenaria -come già  anticipato- si trovano affermati in una recente decisione della terza Sezione di questo T.A.R. (la n. 590/96) in relazione ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella che oggi ci occupa.
2.3.- A tale decisione il Collegio rinvia anche per escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa erariale. Si trova invero ivi ribadito che “Sulle somme di cui è stata riconosciuta la spettanza, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuto solo il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci, da computarsi secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18” (cfr. la sentenza cit. pag.8).
3.- Non può invece trovare accoglimento l’ulteriore domanda formulata nel ricorso introduttivo, di risarcimento “di ogni danno subito e subendo”, non avendo iricorrenti fornito prova del maggior danno rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali; prova che nei debiti di valuta è posta a carico del danneggiato (cfr. art. 1224 c.c.).
4.- Negli stessi termini possono essere accolte anche le domande di accertamento del diritto a percepire l’indennità  di trasferimento di cui si tratta e di relativa condanna del Ministero resistente proposte dagli interventori, previa reiezione dell’eccezione d’inammissibilità  degli interventi, formulata dalla difesa erariale sul presupposto che sarebbe stato azionato in giudizio un interesse identico a quello dei ricorrenti; interesse che, pertanto, avrebbe dovuto esser fatto valere con ricorso autonomo.
L’eccezione non può essere accolta giacchè entrambi gli interventi sono stati proposti tempestivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 2, c.p.a., venendo in considerazione nella fattispecie il termine di prescrizione.
Da ultimo, così come per il ricorso principale, non possono essere accolte -per le stesse ragioni- le domande risarcitorie.
5.- In conclusione, le domande proposte dai ricorrenti e dagli interventori vanno accolte nei limiti indicati; considerato, tuttavia, che la questione è stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali fino alla richiamata decisione dell’Adunanza plenaria, si ritiene giustificata la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero resistente a versare in favore dei ricorrenti le differenze retributive dovute, oltre accessori nei limiti indicati nella motivazione stessa. Accoglie negli stessi termini e con gli stessi effetti le domande proposte dagli interventori. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giacinta Serlenga Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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