1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Abusi – Potere repressivo – Denunzie dei cittadini – Art. 27, co.3, d.P.R. n. 380/2001 – Sussiste – Condizioni 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Abusi – Potere repressivo – Denunzie dei cittadini – Art. 27, co.3, d.P.R. n. 380/2001 – Sussiste – Limiti

1. Nell’ambito dell’attività  di vigilanza urbanistico edilizia, ai sensi dell’art. 27, co.3, d.P.R. n. 380/2001, il Comune è tenuto ad assumere un provvedimento espresso in caso di denunzia di un abuso edilizio  da parte di cittadini interessati, a condizione che il denunziante vanti un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare del diritto di proprietà . 


2. Ove si acclarata l’illegittimità  del provvedimento dell’Amministrazione che non abbia motivato adeguatamente il rigetto della denunzia del vicino, si sensi dell’art. 27, co.3, d.P.R. n. 380/2001,  nei confronti del soggetto che abbia commesso un abuso edilizio, ciò non comporta che possa essere accolta anche la domanda rivolta dal medesimo denunziante dinanzi al G.A. per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal T.U. dell’edilizia, posto che la tutela invocabile da parte del terzo, in presenza di atti discrezionali della p.A., è circoscritta all’ottenimento di una motivata  determinazione espressa in applicazione dei principi di lealtà  e correttezza dell’azione amministrativa.

Pubblicato il 28/04/2017
N. 00415/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2011, proposto da: 
Anna Lopane, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Curigliano, Carla Chianese, Bice Annalisa Pasqualone, Elena Cafaro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Dalmazia, n. 161; 

contro
Comune di Conversano non costituito in giudizio; 

nei confronti di
Gianfranco Liberati, Carla Maria Sciso non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 6586 dell’8.03.2011 in riscontro ad esposto su presunta violazione edilizia e di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra Anna Lopane è comproprietaria di un immobile sito in Conversano, al IV vicolo di via Giuseppe Martucci, con ingresso dai numeri civi 10, 12, 14 e 16.
Espone di aver presentato un esposto al Comune con nota dell’11.10.2010, ritenendo che i proprietari dell’edificio sito al civico n. 11 abbiano trasformato la soffitta in vano abitabile, con caratteristiche edilizie diverse da quelle risultanti dall’atto di compravendita dell’immobile.
2. – Con ricorso notificato il 6- 9 maggio 2011 e depositato il 13 maggio 2011 ha impugnato la nota del Comune di riscontro all’esposto, datata 8 marzo 2011.
2.1. – Costituiscono motivi di ricorso: violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 della L. 241/90 e del d.p.r. 380/2001, oltre che eccesso di potere sotto vari profili. 
La ricorrente ha censurato la nota di riscontro del Comune in quanto ritenuta viziata da difetto di istruttoria e motivazione e, ritenendo che l’ente locale abbia illegittimamente violato il dovere di vigilanza sull’attività  edilizia nell’ambito del proprio territorio, ha chiesto la condanna dell’amministrazione intimata ad adottare i provvedimenti consequenziali e ripristinatori previsti dal d.p.r. 380/2001 per le ipotesi di abusi edilizi.
4. – Il Comune di Conversano, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. – In data 13.03.2015 è stato depositato atto di integrazione del collegio difensivo della ricorrente.
6. – All’udienza pubblica del 12 aprile 2017, la causa è stata trattenuta in decisione. 
7. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto di seguito precisato.
7.1. – Va evidenziato che, in generale, la funzione di vigilanza sull’attività  urbanistico – edilizia, ora disciplinata dal titolo IV del d.P.R. n. 380 del 2001, si esprime attraverso procedimenti avviati d’ufficio, ancorchè l’esercizio del potere repressivo possa essere sollecitato dalla denuncia dei cittadini (art 27, co 3 T.U.).
Il procedimento che l’amministrazione è tenuta ad avviare deve, inoltre, concludersi con un provvedimento espresso che ne spieghi esplicitamente le ragioni.
Al riguardo la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “l’ampia sfera dei poteri di polizia urbana attribuiti in materia urbanistica all’amministrazione comunale non esclude che rispetto ai singoli provvedimenti gli interessati siano portatori di un interesse legittimo: pertanto il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi da parte dell’organo preposto, in particolare perchè trattasi di proprietario del fondo limitrofo a quello su cui insistono le opere abusive, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni”( (T.A.R. Lazio Latina, 24 ottobre 2003, n. 876).
Tali principi si pongono su di un distinto profilo rispetto all’orientamento che distingue tra la posizione del “generico vicino di casa” e quella del “vicino che è stato danneggiato dalla esecuzione delle opere edilizie realizzate (…). Non si tratta . . . di un vicino qualunque, ma di un soggetto che ha un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà  (…)” (Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2007, n. 2742). Quest’ultimo, infatti, rileva al fine della eventuale e successiva qualificazione come controinteressato formale del soggetto autore della denuncia. 
7.2. – Nel caso in esame, l’esposto dell’11.10.2010 recava menzione della possibile avvenuta commissione degli abusi.
La richiesta rivolta ad un’Amministrazione affinchè questa eserciti i propri poteri (nel caso di specie di vigilanza edilizia), non necessita di formule sacramentali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent. del 12/08/2016, n. 1606).
L´Amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l´esercizio di un potere che l´ordinamento le ha attribuito e ciò anche quando eventualmente ritenga di dover respingere le domande presentate.
La nota di riscontro del Comune non può ritenersi satisfattiva della richiesta della ricorrente in quanto dalla genericità  della medesima non si ricavano informazioni circa il procedimento accertativo avviato, nè dati circa l’eventuale commissione di illeciti edilizi, tanto da doversi convenire con la ricorrente circa la natura della nota quale comunicazione priva di adeguata motivazione. 
Dalla genericità  della nota impugnata non si desumono, in definitiva, gli elementi in base ai quali poter sostenere che l’ente abbia proceduto al vaglio dei fatti denunciati dal privato sotto il profilo della loro esistenza materiale e della qualificazione giuridica della condotta attribuita all’eventuale responsabile dell’abuso (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 19/11/2008, n. 19879). 
8. – Inammissibile è, invece, la domanda di condanna dell’amministrazione ad adottare gli atti repressivi previsti dal d.p.r. 380/2001 in quanto l’acclarata illegittimità  del provvedimento adottato dall’amministrazione, fa sorgere in capo all’ente locale competente l’obbligo di assumere tutte le determinazioni necessarie a conformarsi al giudicato, che potranno consistere nella adozione di misure inibitorie e/o ripristinatorie, come pure di provvedimento motivato di rigetto della pretesa della ricorrente. 
Rispetto ad un provvedimento di natura discrezionale, come quello in esame, per cui è prevista espressamente una valutazione degli “interessi in conflitto”, il limite di tutela che il terzo può invocare è, infatti, rappresentato dalla pretesa del rispetto dell’obbligo incombente sull’amministrazione di assumere una motivata determinazione espressa, in ossequio ai principi di lealtà  e correttezza della azione amministrativa (cfr. art. 34, comma 1, lett. c, ultimo periodo cod. proc. amm. che rinvia ai limiti di cui all’art. 31, comma 3 cod. proc. amm.).
9. – Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere parzialmente accolto.
10. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 6586 dell’8.03.2011 del Comune di Conversano;
– lo dichiara inammissibile per la restante parte;
Condanna l’amministrazione civica intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori come per legge in favore di parte ricorrente, compreso il rimborso del contributo unificato. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Cocomile
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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