1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Abuso edilizio in zona demaniale – Ordinanza di demolizione del Comune – Possibilità  – Ragioni 
 

2. Edilizia e urbanistica -Attività  edilizia privata – Abuso edilizio in zona demaniale – Assenza  autorizzazione autorità  marittima  – Ordinanza di demolizione e riduzione in pristino – Atto dovuto – Ragioni 
 

3. Edilizia e urbanistica -Attività  edilizia privata – Abuso edilizio in zona demaniale – Individuazione contravventore – Fattispecie 

1. Ai sensi dell’art. 35, D.P.R. 380/2001 è legittima l’ordinanza di demolizione emanata dal Comune per una edificazione senza titolo  su suoli del demanio marittimo, stante  il potere concorrente del Comune  con quello dell’Autorità  marittima per gli atti di polizia demaniale.


2. Poichè, ai sensi degli arti. 54 e 55 del Cod. nav.,  è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità  marittima per qualsiasi tipo di intervento edilizio che ricada in area demaniale  –  a difesa della riserva pubblica nella gestione dei beni del demanio –  in sua assenza è legittima l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, anche se emanata a distanza di un lasso considerevole di tempo dall’effettuazione dell’abuso,  quale atto dovuto in presenza di un illecito permanente e non quale risultato di valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione competente.


3. La posizione di contravventore incombe pure su chi ritrae un beneficio dalla disponibilità , a qualunque titolo, di un immobile abusivamente realizzato su area demaniale, ivi compreso l’erede di colui che ha materialmente realizzato la costruzione, poichè questi rientra nel novero dei soggetti cui la p.A. può legittimamente indirizzare il provvedimento previsto dall’art. 54 cod. nav..

Pubblicato il 10/04/2017
N. 00381/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2016 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2016, proposto da: 
Giuliano Di Muzio, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe De Niro, con domicilio eletto presso lo studio Tullia Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia n. 37; 

contro
Comune di Manfredonia; 

per l’annullamento
dell’ordinanza ingiunzione n.prot. 4618/2016 emessa dal Dirigente del 7° Settore Urbanistica ed Edilizia Servizio 3° Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Manfredonia, notificata il 23 Febbraio 2016, nonchè di ogni altro atto presupposto e/o propedeutico, conseguente e/o connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 26/4/16 e depositato il 20/5/16, il ricorrente impugna l’ingiunzione emessa dal dirigente del 7° Settore Urbanistica ed Edilizia, Servizio 3 Ufficio Demaniale Marittimo del Comune di Manfredonia, recante ordine di sgombero dell’area demaniale abusivamente occupata e demolizione delle opere abusivamente realizzate su area demaniale marittima e nella fascia di 30 mt. dal confine demaniale. Le opere consistono in villino su due livelli dell’estensione di mq. 148,00 con annessa area esterna parzialmente pavimentata; immobile ad uso autorimessa di circa mq. 35, con area esterna; recinzione ricadente in parte su area demaniale, in parte su area privata con onere livellario.
1.1 – Con un unico motivo, il Di Muzio deduce di essere proprietario della sola area gravata dall’onere livellario su cui insiste – in parte – l’autorimessa, negando di essere possessore o detentore del villino. Lamenta, quindi, violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav, nonchè dell’art. 35 TUE, deducendo che l’ingiunzione dovesse essere notificata al responsabile dell’abuso ed invocando (a tal proposito) la sentenza assolutoria emessa in suo favore dal Tribunale di Foggia. Evidenzia, inoltre, che le opere risalgono ad epoca anteriore al 1967 e che sono, peraltro, regolarmente autorizzate.
2 – Il Comune di Manfredonia non si è costituito.
3 – Accolta l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 29/3/17 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Il ricorso è solo parzialmente fondato.
5 – Va subito precisato che la gravata ingiunzione muove dal presupposto dell’insussistenza di qualsivoglia autorizzazione da parte della competente autorità  rispetto alle opere realizzate in parte in area demaniale, in parte nei trenta metri dal confine demaniale. 
L’atto risulta adottato, infatti, ai sensi degli artt. 54, 55 e 1164 del Codice della Navigazione. La prima norma, rubricata “Occupazioni e innovazioni abusive” prevede che “qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ ordine, provvede di ufficio a spese dell’ interessato”; la seconda estende la previsione del ripristino anche al caso di esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare; la terza, infine, stabilisce che in caso di “abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà  privata”, “chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’ uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l’ arresto fino a sei mesi o con l’ ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato”.
Nel caso di specie, non è, dunque, in discussione l’assenza di titoli edilizi legittimanti la realizzazione delle opere contestate, circostanza che rende non pertinenti le deduzioni di parte ricorrente in merito alla legittimità  delle opere sotto il profilo edilizio -urbanistico. 
Ed infatti, ai sensi dell’art. 55 cod. nav., la realizzazione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, a prescindere dai profili di rilevanza edilizia/urbanistica, è comunque sottoposta all’autorizzazione del Capo del compartimento, per ragioni prettamente connesse alle specifiche finalità  di tutela del demanio marittimo e il caso di abusiva realizzazione è sanzionata – come visto – con l’obbligo di rimessione in pristino.
Diversamente, l’art. 35, d.p.r. n. 380/01, secondo quanto già  previsto dall’art. 14 della legge n. 47/85 è, invece, una disposizione volta a soddisfare la tutela di interessi prettamente edilizi/urbanistici: sotto tale profilo, il legislatore ha previsto il potere dell’autorità  comunale competente di sanzionare con la riduzione in pristino la realizzazione di interventi realizzati senza titolo abilitativo (edilizio) su suoli del demanio, del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. (TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 28/9/15 n. 921).
Tale potere, per giurisprudenza costante, concorre ma è comunque distinto rispetto a quello spettante all’Autorità  marittima ai sensi dell’art. 54 cod. nav., approvato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327 (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 23 settembre 2009, n. 834).
5.1 – Si osserva, per completezza, che – nel caso in esame – l’ingiunzione è stata legittimamente emanata dal dirigente del Settore Urbanistica ed edilizia cui appartiene l’Ufficio del demanio marittimo del Comune, siccome le funzioni di gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi sono state delegate, in forza degli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 112 del 1998 alle Regioni e, nella Regione Puglia, quelle di vigilanza sono state sub-delegate dalla Regione ai Comuni territorialmente competenti, da ultimo, ex art. 13 L.R. n. 17/2015.
Le funzioni di autotutela esecutiva ex art. 54 Codice della Navigazione, applicazione specifica nel settore del potere di “polizia demaniale” previsto per i beni pubblici dall’art. 823 co. 2 c.c., rientrano pertanto pienamente nella competenza dell’amministrazione comunale, trattandosi di attività  che, anche per espressa volontà  legislativa (cfr. art. 1 co. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112), sono funzionalmente connesse a quelle di gestione dei beni demaniali marittimi assegnati al Comune.
5.2 – Orbene, venendo alla fattispecie per la quale è causa, si osserva che la preesistenza del villino ricadente in area demaniale rispetto al 1967 (anno nel quale l’obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano) non incide sulla sua “abusività ” sotto il profilo qui riguardato, in mancanza di qualsivoglia provvedimento abilitativo rilasciato dall’Autorità  – illo tempore – competente alla tutela del demanio marittimo. 
Lo stesso è a dirsi in relazione all’autorimessa situata anch’essa nella fascia di 30 mt, che risulta provvista di “mera” autorizzazione sindacale risalente al 1949. 
Risulta in atti unicamente l’autorizzazione ex art. 55 cod. nav. per la recinzione da realizzare (unitamente ad un villino mai edificato, benchè assentito sia dal Comune che dalla Capitaneria) su suolo privato in fascia di rispetto, laddove dall’atto gravato si ricava l’esistenza anche di (ulteriori) 60 mt. di recinzione realizzati su suolo demaniale.
L’ingiunta demolizione, pertanto, si palesa illegittima unicamente in riferimento alla recinzione realizzata su suolo privato, giusta autorizzazione della locale Capitaneria di Porto n. 3/00292 dell’8/1/1975 versata in atti.
5.3 – Parte ricorrente non offre, in definitiva, alcun elemento idoneo a smentire – in punto di fatto – gli accertamenti posti a fondamento dell’ingiunzione, di talchè l’ordine di sgombero si rivela legittimamente adottato, ad eccezione di quanto da ultimo precisato al paragrafo 5.2.
5.3.1 – Ed invero, “le prescrizioni di tutela degli artt. 54 e 55 Cod. nav. presuppongono – a difesa della riserva pubblica della gestione dei beni del demanio – la necessaria previa autorizzazione dell’autorità  marittima per qualsiasi tipo di intervento che ricada in area demaniale o in area di rispetto: sicchè in mancanza di detta autorizzazione è legittima l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino (cfr. Cons. Stato, VI, 8 aprile 2011, n. 2204). Per la medesima ragione di autotutela esecutiva di questa riserva pubblica (cfr. art. 823, secondo comma, Cod. civ.; art. 378 All. ˜F’ alla l. 20 marzo 1865, n. 2248), in ipotesi di occupazione abusiva di aree del demanio marittimo o di esecuzione di innovazioni non autorizzate (nel caso in esame risultava radicalmente carente l’atto di assenso da parte dell’autorità  marittima), l’ordine di ripristino dello status quo ante ai sensi degli art. 54 e 55 Cod. nav. si configura quale atto dovuto e non quale risultato di valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione competente (Cons. Stato, VI, 29 marzo 2011, n. 1886)” – Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24/9/12, n. 5060. 
5.4 – Peraltro, nel caso in esame, l’ordine comunale di sgombero costituisce atto dovuto e strettamente consequenziale (anche) rispetto al provvedimento di diniego di concessione demaniale marittima in sanatoria avverso cui non risulta proposto gravame (secondo quanto emerge dalla lettura dell’ingiunzione de qua). 
5.5 – Quanto al lasso temporale intercorso tra la realizzazione delle opere e l’ingiunzione (che parte ricorrente evidenzia essere di 60 anni) si osserva che “L’abusività  dell’occupazione legittima, pertanto, ex se l’esercizio dei poteri repressivi postulati dall’art. 54 Cod. nav. che, non avendo natura possessoria, nè tanto meno petitoria, possono essere esercitati in ogni tempo a prescindere dalla risalenza dell’epoca dell’abusiva occupazione, illecito del resto di carattere permanente. In presenza di detto presupposto, inoltre, non è richiesta una particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello status quo ante rispetto all’interesse privato al protrarsi dell’occupazione”, (TAR Lecce, sez. 1, sent. 23/6/16 n. 1008). 
Neppure si ravvisano o vengono evidenziati, nel caso in esame, quei presupposti in presenza dei quali la VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1337/2017, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione della congruità  della motivazione da porre a sostegno dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi intervenuto a distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso.
5.6 – Da ultimo, il ricorrente – proprietario attuale dell’area di sedime su cui insiste la sola autorimessa – invoca la propria estraneità  rispetto agli abusi contestati. La deduzione non è in alcun modo dirimente. Il Di Muzio, infatti ha certamente dimostrato il proprio “personale” interesse alla conservazione di tutte le opere oggetto dell’ingiunzione con la richiesta di concessione demaniale in sanatoria presentata il 16/12/14 e, quindi, egli ben rientra nel novero dei soggetti cui la P.A. può legittimamente indirizzare il provvedimento previsto dall’art. 54 cod. nav.; ciò in base ad un orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui “la posizione di contravventore incombe pure su chi ritrae un beneficio dalla disponibilità , a qualunque titolo, di un immobile abusivamente realizzato sul demanio, ivi compreso l’erede di colui che ha materialmente realizzato la costruzione” (in termini, TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 10/12/14 n. 3251, che richiama T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, sent. 07/02/2006, n. 793).
6 – Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto limitatamente alle censure avverso la demolizione della recinzione realizzata su suolo privato; va, invece, respinto per ogni ulteriore aspetto. 
7 – La fondatezza solo parziale del gravame induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria